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08.01.07 - Tribunale di Bologna: inesistenti notifiche via fax atti nel rito societario senza assistenza ufficiale giudiziario

Con una articolata pronuncia che effettua una ricognizione su tutti gli orientamenti sviluppatisi in giurisprudenza e dottrina, il Giudice Dott. Fabio Florini del Tribunale di Bologna ha dichiarato nell'ambito del rito societario l'inesistenza della notificazione effettuata via fax direttamente dal difensore all'altro difensore dell'istanza di fissazione della discussione della causa avanti il Collegio.

In particolare, il Giudice ha rilevato che: "in definitiva - salvo per la tesi assolutamente minoritaria di chi individua nell'art. 17 cit. una norma speciale, introdotta come deroga riservata alle controversie in materia, deducendone la piena legittimità delle notifiche a mezzo fax effettuate personalmente dal difensore (così Trib. Milano 14/12/2005, Trib. Milano 24/2/2006, sul sito "www.judicium.it" - tutte le opinioni convergono, a vario titolo, nel negare validità alle notifiche cui provveda il legale di parte, senza l'ausilio dell'U.G., salvo poi dividersi appunto circa le relative conseguenze: invero - come noto - l'inesistenza della notifica non sarebbe suscettibile di sanatoria ex tunc, mentre un vizio meno radicale finirebbe "retroattivamente superato" dall'eventuale raggiungimento dello scopo giuridico dell'atto, ivi incluso il riconoscimento di controparte (destinataria) di averlo comunque ricevuto (cfr. Trib. Milano 15/3/2006 sul sito "ilcaso.it" 2006, Trib. Milano 8/2/2006 su "www.judicium.it", ecc.); seppur a fronte dei tanti consapevoli e coerenti sforzi finora illustrati, allo scrivente pare inevitabile concludere che l'alternativa sta semplicemente fra la piena "regolarità" dell'adempimento così esperito - perché rispondente ai dettami "particolari" di questa fattispecie - o viceversa la sua "inesistenza", perché carente in alcuni requisiti formali inderogabili. Così, una volta che la lettura dell'art. 17 non convinca l'interprete nel senso che, ormai, il solo "ministro" di tutte le notifiche "speciali" di cui al suo primo comma - ivi identificate come quelle eseguibili "con trasmissione a mezzo fax", "con trasmissione per posta elettronica", "con scambio diretto fra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale", in quanto strumenti a disposizione delle parti per procedervi "oltre che a norma degli artt. 136 ss. c.p.c." - sia direttamente il procuratore costituito, allora la completa estraneità del meccanismo in esame rispetto alla disciplina ordinaria lo rende senz'altro incompatibile con quest'ultima; ebbene, malgrado il dato testuale abbia suscitato riflessioni opposte, non sembra che i dettami per tabulas possano intendersi nel senso di "svicolare" la notifica dai suoi connotati essenziali, considerate sia la volontà del legislatore di ribadire (al secondo comma dell'art. 17 cit.) l'obbligo - seppur indeterminato nel suo contenuto, come sopra riferito - all'osservanza "della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi", sia la scelta di affidare ad un precetto autonomo (sub lett. C dell'art. 17) la previsione dell'unico modus procedendi che si precisa essere consentito "senza intermediari" fra i legali (e loro collaboratori): in particolare, se il "rito societario" avesse già introdotto un sistema di deregulation che attribuisca ai difensori addirittura la funzione personale di agenti notificatori "a distanza" - cioè senza più il ricorso all'opera degli U.G, almeno sulla base del preventivo assenso delle parti - non sarebbe stato necessario redigere quest'ultima norma come invece la troviamo formulata, indicando che qui si tratta di uno "scambio diretto" degli atti".

Il Giudice ha pertanto dichiarato l'estinzione del processo a spese compensate.

(Tribunale di Bologna - Sezione Quarta Civile - Dott. Fabio Florini, Ordinanza 7 novembre 2006)

[Provvedimento prelevato dalla banca dati www.giuraemilia.it con il consenso dei curatori - Ringraziamo in particolare il Dott. Andrea Boari per la cortesia]


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Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07