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Interpretazione a favore del soggetto che non ha predisposto il contratto

La Cassazione ha elaborato i principi da applicare in caso di dubbi interpretativi sul contratto, composto da condizioni generali e condizioni particolari.

Con una importante pronuncia, la Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto:

In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la previsione fra le condizioni predisposte che si assumono conosciute dal contraente, accanto alle condizioni generali, di condizioni denominate "particolari", per le quali ultime si preveda la validità se espressamente richiamate, non va intesa nel senso che l’avverbio "espressamente" implichi necessariamente che il richiamo di tali condizioni particolari nella polizza debba avvenire con l’indicazione specifica di ciascuna clausola, in quanto detto avverbio non è sinonimo dell’avverbio "specificamente", bens^ nel senso che il richiamo può avvenire sia per tutte le dette condizioni con un generico riferimento alle condizioni "particolari", sia per alcune di esse specificamente individuate, con la conseguenza che la previsione sul modulo o formulario in via generica dell’operatività delle clausole particolari dev’essere intesa come volontà delle parti di far divenire clausole del contratto tutte le condizioni particolari.

In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la presenza nel modulo dell’approvazione specifica di una clausola vessatoria, regolarmente sottoscritta, e nel contempo di una clausola di richiamo dell’operatività di condizioni particolari, indicate nel libretto accluso alla polizza (contenente sia le condizioni denominate generali che quelle denominate particolari), fra le quali ultime vi sia una clausola derogatoria di esclusione dell’operatività della previsione della clausola vessatoria compresa fra le condizioni generali, determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non può essere risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere l’operatività della clauso1a vessatoria .non di quella derogatoria di esclusione della sua operatività, per il fatto che la specifica approvazione della prima evidenza una maggiore attenzione del contraente debole all’atto di prestare il consenso, atteso che siffatto criterio interpretativo non risponde ad alcuno dei principi dettati per l’interpretazione dei contratti. Viceversa, il giudice del merito deve procedere alla risoluzione della situazione di contrasto in primo luogo con l’applicazione del criterio di cui all’articolo 1370 Codice Civile, giacché essa dà luogo ad un dubbio interpretativo circa le clausole del contratto concluso mediante modulo o formulario.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 29 settembre 2005, n. 19140: Contratti conclusi mediante moduli o formulari - Contrasto clausola condizioni particolari allegate al contratto - Prevalenza clausola vessatoria - Esclusione - Interpretazione più favorevole a soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto).

La Cassazione ha elaborato i principi da applicare in caso di dubbi interpretativi sul contratto, composto da condizioni generali e condizioni particolari.

Con una importante pronuncia, la Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto:

In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la previsione fra le condizioni predisposte che si assumono conosciute dal contraente, accanto alle condizioni generali, di condizioni denominate "particolari", per le quali ultime si preveda la validità se espressamente richiamate, non va intesa nel senso che l’avverbio "espressamente" implichi necessariamente che il richiamo di tali condizioni particolari nella polizza debba avvenire con l’indicazione specifica di ciascuna clausola, in quanto detto avverbio non è sinonimo dell’avverbio "specificamente", bens^ nel senso che il richiamo può avvenire sia per tutte le dette condizioni con un generico riferimento alle condizioni "particolari", sia per alcune di esse specificamente individuate, con la conseguenza che la previsione sul modulo o formulario in via generica dell’operatività delle clausole particolari dev’essere intesa come volontà delle parti di far divenire clausole del contratto tutte le condizioni particolari.

In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la presenza nel modulo dell’approvazione specifica di una clausola vessatoria, regolarmente sottoscritta, e nel contempo di una clausola di richiamo dell’operatività di condizioni particolari, indicate nel libretto accluso alla polizza (contenente sia le condizioni denominate generali che quelle denominate particolari), fra le quali ultime vi sia una clausola derogatoria di esclusione dell’operatività della previsione della clausola vessatoria compresa fra le condizioni generali, determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non può essere risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere l’operatività della clauso1a vessatoria .non di quella derogatoria di esclusione della sua operatività, per il fatto che la specifica approvazione della prima evidenza una maggiore attenzione del contraente debole all’atto di prestare il consenso, atteso che siffatto criterio interpretativo non risponde ad alcuno dei principi dettati per l’interpretazione dei contratti. Viceversa, il giudice del merito deve procedere alla risoluzione della situazione di contrasto in primo luogo con l’applicazione del criterio di cui all’articolo 1370 Codice Civile, giacché essa dà luogo ad un dubbio interpretativo circa le clausole del contratto concluso mediante modulo o formulario.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 29 settembre 2005, n. 19140: Contratti conclusi mediante moduli o formulari - Contrasto clausola condizioni particolari allegate al contratto - Prevalenza clausola vessatoria - Esclusione - Interpretazione più favorevole a soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto).