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La disciplina della TARES

Per consultare la prima parte del presente articolo si veda il seguente link: Parte I

6. Riduzioni ed agevolazioni della tariffa

L’art. 14, d.l. n. 201 del 2011, prevede dai commi 15 a 21 la disciplina delle riduzioni o agevolazioni, da applicare facoltativamente o obbligatoriamente alla tariffa del tributo e alla relativa maggiorazione di cui al comma 13 del medesimo articolo.

In particolare, il comma 15, art. 14, d.l. n. 201 del 2011, attribuisce al Comune la facoltà di disporre con regolamento, una riduzione nella misura massima del trenta per cento della tariffa (intesa nella quota fissa e nella quota variabile) in determinate ipotesi:

- abitazione con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per piu’ di sei mensilità all’anno, all’estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Essendo queste ipotesi facoltative, il comune può decidere discrezionalmente di non attivare alcuna di queste riduzioni, ovvero attivarne solo alcune.

In ogni caso, laddove il comune decidesse di attivare la riduzione, non potrà aumentare la percentuale massima prevista dalla legge, pari al trenta per cento della tariffa calcolata sulla base dei criteri summenzionati.

La legge prevede altresì una serie di ipotesi obbligatorie in cui si applicano le riduzioni.

Tra queste ipotesi rientrano i casi in cui si realizzino inferiori livelli di prestazione del servizio.

Il comma 16 art. 14 d.l. n. 201 del 2011, dispone che nelle zone in cui non si effettua la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare anche tendendo conto della distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Il comma 20 art. 14 d.l. n. 201 del 2011 prevede anche che il tributo sia ridotto almeno al 20 per cento della tariffa nel caso in cui vi sia assenza o grave carenza del servizio.

In particolare, la riduzione si applica nel caso in cui  manchi lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero laddove si realizzi una grave violazione della disciplina di riferimento, nonché nelle ipotesi di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Il comma 17 dispone l’applicazione di una riduzione nella modulazione della tariffa che tiene conto della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

In particolare, tale riduzione, secondo quanto previsto anche dall’art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Inoltre, ai sensi del comma 18, art. 14 d.l. n. 201 del 2011, si applica un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero [1].

La norma, in questo caso, detta solo linee generali circa il coefficiente di riduzione da applicare e lascia al comune la potestà di completare in via regolamentare la disciplina.

E’ fatta salva la potestà del consiglio comunale di deliberare ulteriori agevolazioni, aggiuntive rispetto a quelle facoltative o obbligatorie, le quali però devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura di tali riduzioni deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

 7. Dichiarazione del contribuente

L’art. 14, D.l. 201 del 2011, detta solo scarne norme in tema di dichiarazione, in particolare la disciplina è contenuta solo nei commi 33 e 34, lasciando perciò al comune la facoltà di completare tale disciplina e di disporre in ordine al contenuto, al termine e alle modalità di presentazione della dichiarazione.

In ogni caso il soggetto passivo del tributo è tenuto all’assolvimento dell’obbligo di dichiarazione in cui comunica all’ente comunale ogni circostanza rilevante per l’esatta applicazione del tributo[2] .

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine che viene stabilito dal comune nel regolamento e che per legge decorre dalla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazioni o detenzioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, l’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

Come già detto, coobligati al pagamento sono coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse[3].

In tali casi l’obbligo di dichiarazione può essere assolto anche da un solo occupante[4].

Il comune mette a disposizione il modello su cui i soggetti passivi devono redigere la dichiarazione.

Una volta che la dichiarazione viene presentata, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non intervengano ulteriori fatti fiscalmente rilevanti i quali sono destinati ad incidere sulla determinazione del tributo.

Se intervengono modificazioni il contribuente ha l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione in cui vengono indicati i dati da cui consegue un diverso ammontare dell’importo dovuto.

Laddove il contribuente non adempia all’obbligo di dichiarazione ovvero nelle ipotesi in cui sussista un altro impedimento atto ad incidere sulla dichiarazione, l’Amministrazione pubblica può procedere ad accertamento da effettuarsi anche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c[5].

E’ opportuno precisare che, in via transitoria, in attesa che sia completata la riforma del catasto nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio la base imponibile per l’applicazione della TARES è costituita dalla superficie già dichiarata o accertata ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. 507 del 1993 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 d.l. 22 del 1997 (TIA 1) o dell’art. 238 d.lgs. 152 del 2006 (TIA 2).

 8. Versamento del tributo e riscossione

Il comma 35 art. 14, D.l n. 201 del 2011 dispone che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la relativa maggiorazione deve essere versata esclusivamente al Comune.

Tale disposizione è stata in parte derogata, solo per il 2013, dall’art. 10, comma 2, lett. c) il quale, come già visto, prevede che il gettito della maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadrato, che per legge è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali, deve essere riservato allo Stato e deve essere versata contestualmente al pagamento dell’ultima rata del tributo.

Il versamento del tributo o della tariffa avente natura corrispettiva[6] e della relativa maggiorazione, per l'anno di riferimento, è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e il relativo versamento è effettuato, in deroga all’art. 52 d.lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 d.lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.

Con decreto del 14 maggio 2013 il MEF, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente per il versamento del tributo.

Per l’annualità in corso, i modelli di bollettino istituiti dal decreto dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard riservata allo Stato e dell’ultima rata del tributo[7].

Solo per l’anno 2013, è inoltre previsto che il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio[8], ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Infatti, l’art. 10 comma 2, lett. a) D.l. n. 35 del 2013, derogando al comma 35 dell’art. 14 D.l. n. 201 del 2011 sancisce che, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, i comuni hanno la facoltà di modificare con una propria deliberazione sia il numero che la scadenza delle rate[9].

Data tale facoltà ai comuni, la legge al medesimo articolo dispone a tutela del contribuente, l’obbligo per gli enti comunali di pubblicare la deliberazione, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data prevista per il versamento.

Per cui, sulla base della norma recata dal D.L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe anche essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.

Se però il comune non interviene con una propria deliberazione a modificare la scadenza o il numero delle rate, restano ferme le scadenze previste dell’art. 14, comma 35, D.l. n. 201 del 2011[10].

Inoltre l’art. 10 comma 2 lett. b) d.l. n. 35 del 2013 dispone che, solo per il 2013, i comuni possono inviare ai contribuenti, ai fini del versamento  delle prime due rate del tributo, e in ogni caso ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, dei modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero possono indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

Quindi, fino alla determinazione delle tariffe della TARES, ai sensi dei commi 23 e 29, D.l. 201 del 2011, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto ed è commisurato (anche per le nuove occupazioni che decorrono dal 1° gennaio 2013) sulla base delle tariffe relative a TARSU, TIA 1 e TIA 2.

Il conguaglio sarà effettuato non oltre l’ultima rata del tributo che sarà dovuta a titolo di TARES, per l’anno 2013.

Per cui, come chiarisce la circolare 1/DF, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29 aprile 2013[11], i comuni, laddove non abbiano già disciplinato il nuovo tributo, devono far pagare almeno le prime rate secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l’ultima rata dovrà essere necessariamente determinata sulla base dei nuovi importi della TARES.

E’ comunque prevista la possibilità di pagare il tributo in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione disposta dal comma 39 art. 14, d.l. 201 del 2011.

Mentre laddove il contribuente non adempie al versamento delle somme indicate nell’invito di pagamento, sarà notificato, anche a mezzo raccomandata A/R, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

Per quanto riguarda il sistema di riscossione, il comma 2, lett. g) D.l. 35 del 2013 dispone che per il 2013 i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Questa norma si correla a quanto sancito dal comma 35 dell’art. 14 D.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui dispone che, in deroga a quanto disposto dall’art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997[12], fino al 31 dicembre 2013, i comuni possono affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di gestione dei rifiuti.

Per gli anni successivi al 2013 non è possibile affidare, a detti soggetti, la riscossione della TARES e della maggiorazione, poiché lo stesso art. 35 stabilisce che dette entrate sono versate solo al comune.

Si ricorda che solo nel caso in cui il comune istituisce la tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 quest’ultima è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per cui la lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo.

Ovviamente l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione, per l’anno 2013, è comunque riservato allo Stato.

 9. Sistema sanzionatorio

I commi da 39 a 44, art. 14, d.l. 201 del 2011, disciplinano le eventuali sanzioni da applicarsi nelle ipotesi di:

  • omesso o insufficiente versamento del tributo, per cui si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato;
  • omessa presentazione della dichiarazione, per cui si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro;
  • infedele dichiarazione, per cui si applica la sanzione dal 50 al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, per cui si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;

Nelle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione è disposta la riduzione sino ad un terzo delle sanzioni, se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Inoltre la legge attribuisce al comune la facoltà di deliberare, sempre con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi che sono stabiliti con normativa statale.

Occorre notare che la legge non dispone alcuna sanzione relativamente alle ipotesi in cui il contribuente neghi l’accesso all’amministrazione pubblica, per cui in tali casi si dispone soltanto la facoltà di procedere ad accertamento mediante presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.

 10. Potestà normativa del comune

La potestà dei comuni relativamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è disciplinata dal comma 22 art. 14 D.l. n. 201 del 2011, il quale per l’adozione del regolamento rinvia all’art. 52 D.l. 446 del 1997[13] e attribuisce al consiglio comunale la potestà di disciplinare l’applicazione del tributo.

In particolare, al Comune è attribuita la facoltà di determinare:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzioni di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Nell’ambito di tale potestà rientra anche la disposizione del comma 2, lett. a), art. 10, D.l. 35 del 2013 la quale, come visto, attribuisce al Comune la facoltà di disporre, la scadenza e il numero delle rate del tributo.

Il consiglio comunale, inoltre, ha la potestà di approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale viene redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente[14].

I comuni hanno anche la potestà di stabilire con regolamento, la tariffa giornaliera da applicarsi nei confronti di soggetti che occupano o detengono temporaneamente[15], con o senza autorizzazioni, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Il comma 29, art. 14, d.l. 201 del 2011, prevede che, laddove i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 14, d.l. 201 del 2011, inoltre, si attribuisce al comune il potere di designare il funzionario responsabile a cui vengono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività di organizzazione e gestione del tributo.

Il funzionario ha altresì il compito di sottoscrive i provvedimenti afferenti a tali attività ed ha la rappresentanza in giudizio del comune, per le controversie relative al tributo stesso.

Al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari da parte degli stessi soggetti, il funzionario ha anche il compito di inviare i questionari al contribuente[16], richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, disporre l’accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

 11. Accertamento

Nell’art. 14 D.l. 201 del 2011 non è disposta una puntuale disciplina in relazione all’accertamento, rendendo in tal modo applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296 del 2006, a cui il comma 45 dell’art. 14 fa espressamente riferimento[17].

Per cui l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Il comma 38, art. 14, D.l. 201 del 2011, prevede che l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.

L’avviso di accertamento divenuto definito vale come dichiarazione per gli anni successivi.

Infine occorre tenere presente che il comma 45 art. 14 d.l. n. 201 del 2011 dispone che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo relativamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 , l. 296 del 2006, ferma restando, inoltre, l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997.

12. Rimborsi

La disciplina dei rimborsi non è espressamente contenuta nell’art. 14 d.l. 201/2011, per questo si rinvia all’art. 1, L. 296/2006 e in particolare al comma 164 secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L’ente locale provvede ad effettuare i rimborsi entro centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Alle somme dovute al contribuente si applicano gli interessi nella misura prevista dal comma 165 art. 1, L. 296/2006, e in particolare nella misura annua determinata da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il comma 167 attribuisce al comune la facoltà di disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Inoltre, il comma 168 sancisce che il rimborso non è dovuto per somme di modesto ammontare, il cui importo è determinato da gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, In caso di mancata indicazioni, la somma minima è di 12 euro.


[1] Salvo che l’attività di recupero sia certificata da un’attestazione rilasciata dall’impresa che sia stata a ciò abilitata e che ha effettuato tale attività.

[2] Ai sensi del comma 26, art. 14, d.l.  201 del 2011, per le occupazioni temporanee l’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.lgs. 23 del 2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

[3] V. art. 14, comma 5, D.l. 201 del 2011.

[4] Fermo restando che la dichiarazione presentata da parte di uno dei coobbligati libera dall’obbligazione tutti gli altri soggetti.

[5] Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice tra da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Le presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 c.c. sono quelle che vengono lasciate al libero convincimento del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti

[6] Disciplinata dal comma 29 art. 14 d.l. 201 del 2011

[7] Per il versamento dell’ultima rata e della maggiorazione, il Comune deve obbligatoriamente inviare ai contribuenti, i bollettini di conto corrente, approvati dal MEF con decreto del 14 maggio 2013. I comuni dovranno inviare tali bollettini i quali, al fine di semplificare l’ adempimento del contribuente, saranno dettagliati degli importi del tributo, della tariffa e della maggiorazione,a aggiungendo anche i dati identificativi del contribuente e il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte assoggettata alla TARES.

[8] Tale scadenza è prevista solo per il 2013 ed è stata inserita dall’art. 1 bis, comma 1, D.l. n. 1 del 2013, convertito con modificazioni, in L. n. 11 del 2013.

[9] Per ulteriori chiarimenti v. circolare n. 1/DF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 29 aprile, 2013.

[10] Tenendo presente che per il 2013 la scadenza della prima rata è stata posticipata a luglio.

[11] La circolare apporta chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.l. n. 35 del 2013.

[12]L’art. 52, comma  6 d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

[13] L’art. 52, D.lgs. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni, nell’ambito dell’Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

[14] Il comma 23, art. 14 d.l. 201/2011 riprende quanto già sancito dal comma 169, art. 1 L. 268/2006 il quale dispone che“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

[15] L’occupazione si definisce temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

[16] La risposta completa e fedele del questionario è un obbligo del contribuente a cui il soggetto deve provvedere entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. Nel caso di inadempimento o di non corretto adempimento consegue la sanzione da euro 100 a euro 500, disposta dal comma 42, art. 14, d.l. 201 del 2011.

[17] Il comma 45, art. 14, d.l. 201 del 2011, dispone che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, L. 296 del 2006. Ferma restando l’applicazione dell’art. 52, D.l. 446 del 1997.

Per consultare la prima parte del presente articolo si veda il seguente link: Parte I

6. Riduzioni ed agevolazioni della tariffa

L’art. 14, d.l. n. 201 del 2011, prevede dai commi 15 a 21 la disciplina delle riduzioni o agevolazioni, da applicare facoltativamente o obbligatoriamente alla tariffa del tributo e alla relativa maggiorazione di cui al comma 13 del medesimo articolo.

In particolare, il comma 15, art. 14, d.l. n. 201 del 2011, attribuisce al Comune la facoltà di disporre con regolamento, una riduzione nella misura massima del trenta per cento della tariffa (intesa nella quota fissa e nella quota variabile) in determinate ipotesi:

- abitazione con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per piu’ di sei mensilità all’anno, all’estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Essendo queste ipotesi facoltative, il comune può decidere discrezionalmente di non attivare alcuna di queste riduzioni, ovvero attivarne solo alcune.

In ogni caso, laddove il comune decidesse di attivare la riduzione, non potrà aumentare la percentuale massima prevista dalla legge, pari al trenta per cento della tariffa calcolata sulla base dei criteri summenzionati.

La legge prevede altresì una serie di ipotesi obbligatorie in cui si applicano le riduzioni.

Tra queste ipotesi rientrano i casi in cui si realizzino inferiori livelli di prestazione del servizio.

Il comma 16 art. 14 d.l. n. 201 del 2011, dispone che nelle zone in cui non si effettua la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare anche tendendo conto della distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Il comma 20 art. 14 d.l. n. 201 del 2011 prevede anche che il tributo sia ridotto almeno al 20 per cento della tariffa nel caso in cui vi sia assenza o grave carenza del servizio.

In particolare, la riduzione si applica nel caso in cui  manchi lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero laddove si realizzi una grave violazione della disciplina di riferimento, nonché nelle ipotesi di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Il comma 17 dispone l’applicazione di una riduzione nella modulazione della tariffa che tiene conto della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

In particolare, tale riduzione, secondo quanto previsto anche dall’art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Inoltre, ai sensi del comma 18, art. 14 d.l. n. 201 del 2011, si applica un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero [1].

La norma, in questo caso, detta solo linee generali circa il coefficiente di riduzione da applicare e lascia al comune la potestà di completare in via regolamentare la disciplina.

E’ fatta salva la potestà del consiglio comunale di deliberare ulteriori agevolazioni, aggiuntive rispetto a quelle facoltative o obbligatorie, le quali però devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura di tali riduzioni deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

 7. Dichiarazione del contribuente

L’art. 14, D.l. 201 del 2011, detta solo scarne norme in tema di dichiarazione, in particolare la disciplina è contenuta solo nei commi 33 e 34, lasciando perciò al comune la facoltà di completare tale disciplina e di disporre in ordine al contenuto, al termine e alle modalità di presentazione della dichiarazione.

In ogni caso il soggetto passivo del tributo è tenuto all’assolvimento dell’obbligo di dichiarazione in cui comunica all’ente comunale ogni circostanza rilevante per l’esatta applicazione del tributo[2] .

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine che viene stabilito dal comune nel regolamento e che per legge decorre dalla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazioni o detenzioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, l’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

Come già detto, coobligati al pagamento sono coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse[3].

In tali casi l’obbligo di dichiarazione può essere assolto anche da un solo occupante[4].

Il comune mette a disposizione il modello su cui i soggetti passivi devono redigere la dichiarazione.

Una volta che la dichiarazione viene presentata, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non intervengano ulteriori fatti fiscalmente rilevanti i quali sono destinati ad incidere sulla determinazione del tributo.

Se intervengono modificazioni il contribuente ha l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione in cui vengono indicati i dati da cui consegue un diverso ammontare dell’importo dovuto.

Laddove il contribuente non adempia all’obbligo di dichiarazione ovvero nelle ipotesi in cui sussista un altro impedimento atto ad incidere sulla dichiarazione, l’Amministrazione pubblica può procedere ad accertamento da effettuarsi anche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c[5].

E’ opportuno precisare che, in via transitoria, in attesa che sia completata la riforma del catasto nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio la base imponibile per l’applicazione della TARES è costituita dalla superficie già dichiarata o accertata ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. 507 del 1993 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 d.l. 22 del 1997 (TIA 1) o dell’art. 238 d.lgs. 152 del 2006 (TIA 2).

 8. Versamento del tributo e riscossione

Il comma 35 art. 14, D.l n. 201 del 2011 dispone che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la relativa maggiorazione deve essere versata esclusivamente al Comune.

Tale disposizione è stata in parte derogata, solo per il 2013, dall’art. 10, comma 2, lett. c) il quale, come già visto, prevede che il gettito della maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadrato, che per legge è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali, deve essere riservato allo Stato e deve essere versata contestualmente al pagamento dell’ultima rata del tributo.

Il versamento del tributo o della tariffa avente natura corrispettiva[6] e della relativa maggiorazione, per l'anno di riferimento, è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e il relativo versamento è effettuato, in deroga all’art. 52 d.lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 d.lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.

Con decreto del 14 maggio 2013 il MEF, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente per il versamento del tributo.

Per l’annualità in corso, i modelli di bollettino istituiti dal decreto dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard riservata allo Stato e dell’ultima rata del tributo[7].

Solo per l’anno 2013, è inoltre previsto che il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio[8], ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Infatti, l’art. 10 comma 2, lett. a) D.l. n. 35 del 2013, derogando al comma 35 dell’art. 14 D.l. n. 201 del 2011 sancisce che, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, i comuni hanno la facoltà di modificare con una propria deliberazione sia il numero che la scadenza delle rate[9].

Data tale facoltà ai comuni, la legge al medesimo articolo dispone a tutela del contribuente, l’obbligo per gli enti comunali di pubblicare la deliberazione, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data prevista per il versamento.

Per cui, sulla base della norma recata dal D.L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe anche essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.

Se però il comune non interviene con una propria deliberazione a modificare la scadenza o il numero delle rate, restano ferme le scadenze previste dell’art. 14, comma 35, D.l. n. 201 del 2011[10].

Inoltre l’art. 10 comma 2 lett. b) d.l. n. 35 del 2013 dispone che, solo per il 2013, i comuni possono inviare ai contribuenti, ai fini del versamento  delle prime due rate del tributo, e in ogni caso ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, dei modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero possono indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

Quindi, fino alla determinazione delle tariffe della TARES, ai sensi dei commi 23 e 29, D.l. 201 del 2011, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto ed è commisurato (anche per le nuove occupazioni che decorrono dal 1° gennaio 2013) sulla base delle tariffe relative a TARSU, TIA 1 e TIA 2.

Il conguaglio sarà effettuato non oltre l’ultima rata del tributo che sarà dovuta a titolo di TARES, per l’anno 2013.

Per cui, come chiarisce la circolare 1/DF, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29 aprile 2013[11], i comuni, laddove non abbiano già disciplinato il nuovo tributo, devono far pagare almeno le prime rate secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l’ultima rata dovrà essere necessariamente determinata sulla base dei nuovi importi della TARES.

E’ comunque prevista la possibilità di pagare il tributo in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione disposta dal comma 39 art. 14, d.l. 201 del 2011.

Mentre laddove il contribuente non adempie al versamento delle somme indicate nell’invito di pagamento, sarà notificato, anche a mezzo raccomandata A/R, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

Per quanto riguarda il sistema di riscossione, il comma 2, lett. g) D.l. 35 del 2013 dispone che per il 2013 i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Questa norma si correla a quanto sancito dal comma 35 dell’art. 14 D.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui dispone che, in deroga a quanto disposto dall’art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997[12], fino al 31 dicembre 2013, i comuni possono affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di gestione dei rifiuti.

Per gli anni successivi al 2013 non è possibile affidare, a detti soggetti, la riscossione della TARES e della maggiorazione, poiché lo stesso art. 35 stabilisce che dette entrate sono versate solo al comune.

Si ricorda che solo nel caso in cui il comune istituisce la tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 quest’ultima è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per cui la lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo.

Ovviamente l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione, per l’anno 2013, è comunque riservato allo Stato.

 9. Sistema sanzionatorio

I commi da 39 a 44, art. 14, d.l. 201 del 2011, disciplinano le eventuali sanzioni da applicarsi nelle ipotesi di:

  • omesso o insufficiente versamento del tributo, per cui si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato;
  • omessa presentazione della dichiarazione, per cui si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro;
  • infedele dichiarazione, per cui si applica la sanzione dal 50 al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, per cui si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;

Nelle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione è disposta la riduzione sino ad un terzo delle sanzioni, se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Inoltre la legge attribuisce al comune la facoltà di deliberare, sempre con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi che sono stabiliti con normativa statale.

Occorre notare che la legge non dispone alcuna sanzione relativamente alle ipotesi in cui il contribuente neghi l’accesso all’amministrazione pubblica, per cui in tali casi si dispone soltanto la facoltà di procedere ad accertamento mediante presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.

 10. Potestà normativa del comune

La potestà dei comuni relativamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è disciplinata dal comma 22 art. 14 D.l. n. 201 del 2011, il quale per l’adozione del regolamento rinvia all’art. 52 D.l. 446 del 1997[13] e attribuisce al consiglio comunale la potestà di disciplinare l’applicazione del tributo.

In particolare, al Comune è attribuita la facoltà di determinare:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzioni di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Nell’ambito di tale potestà rientra anche la disposizione del comma 2, lett. a), art. 10, D.l. 35 del 2013 la quale, come visto, attribuisce al Comune la facoltà di disporre, la scadenza e il numero delle rate del tributo.

Il consiglio comunale, inoltre, ha la potestà di approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale viene redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente[14].

I comuni hanno anche la potestà di stabilire con regolamento, la tariffa giornaliera da applicarsi nei confronti di soggetti che occupano o detengono temporaneamente[15], con o senza autorizzazioni, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Il comma 29, art. 14, d.l. 201 del 2011, prevede che, laddove i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 14, d.l. 201 del 2011, inoltre, si attribuisce al comune il potere di designare il funzionario responsabile a cui vengono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività di organizzazione e gestione del tributo.

Il funzionario ha altresì il compito di sottoscrive i provvedimenti afferenti a tali attività ed ha la rappresentanza in giudizio del comune, per le controversie relative al tributo stesso.

Al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari da parte degli stessi soggetti, il funzionario ha anche il compito di inviare i questionari al contribuente[16], richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, disporre l’accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

 11. Accertamento

Nell’art. 14 D.l. 201 del 2011 non è disposta una puntuale disciplina in relazione all’accertamento, rendendo in tal modo applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296 del 2006, a cui il comma 45 dell’art. 14 fa espressamente riferimento[17].

Per cui l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Il comma 38, art. 14, D.l. 201 del 2011, prevede che l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.

L’avviso di accertamento divenuto definito vale come dichiarazione per gli anni successivi.

Infine occorre tenere presente che il comma 45 art. 14 d.l. n. 201 del 2011 dispone che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo relativamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 , l. 296 del 2006, ferma restando, inoltre, l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997.

12. Rimborsi

La disciplina dei rimborsi non è espressamente contenuta nell’art. 14 d.l. 201/2011, per questo si rinvia all’art. 1, L. 296/2006 e in particolare al comma 164 secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L’ente locale provvede ad effettuare i rimborsi entro centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

Alle somme dovute al contribuente si applicano gli interessi nella misura prevista dal comma 165 art. 1, L. 296/2006, e in particolare nella misura annua determinata da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il comma 167 attribuisce al comune la facoltà di disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Inoltre, il comma 168 sancisce che il rimborso non è dovuto per somme di modesto ammontare, il cui importo è determinato da gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, In caso di mancata indicazioni, la somma minima è di 12 euro.


[1] Salvo che l’attività di recupero sia certificata da un’attestazione rilasciata dall’impresa che sia stata a ciò abilitata e che ha effettuato tale attività.

[2] Ai sensi del comma 26, art. 14, d.l.  201 del 2011, per le occupazioni temporanee l’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.lgs. 23 del 2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

[3] V. art. 14, comma 5, D.l. 201 del 2011.

[4] Fermo restando che la dichiarazione presentata da parte di uno dei coobbligati libera dall’obbligazione tutti gli altri soggetti.

[5] Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice tra da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Le presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 c.c. sono quelle che vengono lasciate al libero convincimento del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti

[6] Disciplinata dal comma 29 art. 14 d.l. 201 del 2011

[7] Per il versamento dell’ultima rata e della maggiorazione, il Comune deve obbligatoriamente inviare ai contribuenti, i bollettini di conto corrente, approvati dal MEF con decreto del 14 maggio 2013. I comuni dovranno inviare tali bollettini i quali, al fine di semplificare l’ adempimento del contribuente, saranno dettagliati degli importi del tributo, della tariffa e della maggiorazione,a aggiungendo anche i dati identificativi del contribuente e il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte assoggettata alla TARES.

[8] Tale scadenza è prevista solo per il 2013 ed è stata inserita dall’art. 1 bis, comma 1, D.l. n. 1 del 2013, convertito con modificazioni, in L. n. 11 del 2013.

[9] Per ulteriori chiarimenti v. circolare n. 1/DF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 29 aprile, 2013.

[10] Tenendo presente che per il 2013 la scadenza della prima rata è stata posticipata a luglio.

[11] La circolare apporta chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.l. n. 35 del 2013.

[12]L’art. 52, comma  6 d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

[13] L’art. 52, D.lgs. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni, nell’ambito dell’Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

[14] Il comma 23, art. 14 d.l. 201/2011 riprende quanto già sancito dal comma 169, art. 1 L. 268/2006 il quale dispone che“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

[15] L’occupazione si definisce temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

[16] La risposta completa e fedele del questionario è un obbligo del contribuente a cui il soggetto deve provvedere entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. Nel caso di inadempimento o di non corretto adempimento consegue la sanzione da euro 100 a euro 500, disposta dal comma 42, art. 14, d.l. 201 del 2011.

[17] Il comma 45, art. 14, d.l. 201 del 2011, dispone che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, L. 296 del 2006. Ferma restando l’applicazione dell’art. 52, D.l. 446 del 1997.