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La giurisdizione internazionale: Regolamento CE n. 44/2001 "Bruxelles I"

1. Premessa

In questa sede ci interessa studiare e analizzare le modalità con le quali è determinata la giurisdizione e, quindi, la competenza di un organo giurisdizionale a decidere una controversia internazionale.

Tale disciplina è contenuta attualmente nel Regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I), un atto comunitario doppio che si occupa rispettivamente di giurisdizione internazionale e anche di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. Campo di applicazione del Regolamento “Bruxelles I”

Secondo l’articolo 1 del Regolamento rientrano nel suo campo di applicazione la materia civile e commerciale con l’esclusione della materia fiscale, amministrativa.

Inoltre sono esclusi dal suo campo di applicazione:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, le successioni;

b) i fallimenti;

c) la sicurezza sociale;

d) l’arbitrato.

Quindi il Regolamento ha per oggetto tutte le controversie e le sentenze che non riguardano le esclusioni appena citate.

3. Foro generale: il domicilio del convenuto (articoli 2-4)

Le persone domiciliate nel territorio di uno stato membro sono convenute, indipendentemente dalla loro nazionalità, davanti al giudice di tale stato.

Se le stesse non sono in possesso della cittadinanza dello stato membro nel quale sono domiciliate, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini; ciò significa che la cittadinanza è un criterio del tutto irrilevante per la determinazione del foro generale.

Se invece il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno stato membro, la competenza è disciplinata, in ogni stato membro, dalla legge di tale stato salvo quanto disposto dagli articoli 22-23 (fori inderogabili o designati dalle parti).

Inoltre per evitare discriminazioni a livello comunitario, chiunque sia domiciliato nel territorio di uno stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità e al pari dei cittadini di tale stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello stesso (ad esmpio un italiano domiciliato in Francia può agire in giudizio davanti ai giudici francesi nei confronti di un americano domiciliato negli Stati Uniti).

Determinazione del domicilio:

- persone fisiche o enti senza personalità giuridica: l’articolo 59 del Regolamento si basa sul diritto degli stati membri. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello stato membro in cui è instaurato il procedimento, il giudice applica la legge nazionale. Qualora non sia domiciliata in tale stato, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro stato membro, applica la legge di quest’ultimo.

- Persone giuridiche: l’articolo 60 del Regolamento provvede in via autonoma. Una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sede statutaria, b) la sua amministrazione centrale, c) il suo centro d’attività principale.

Infine nel caso in cui per una singola controversia si configurino più fori generali, sarà l’attore a scegliere in quale foro agire.

4. I fori speciali (articolo 3)

Il Regolamento prevede anche dei fori alternativi rispetto a quello generale del domicilio; la scelta tra il foro generale e quello speciale spetta all’attore.

Per questo le competenze speciali sono anche dette facoltative.

Il foro in materia contrattuale (articolo 5, comma 1)

La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro:

a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

b) il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati; nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

Per quanto riguarda il concetto di materia contrattuale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che si tratta di una nozione autonoma basata sugli obiettivi della Convenzione di Bruxelles.

Per determinare tale foro, ci si deve concentrare sulla specifica obbligazione inadempiuta e non su un qualsiasi obbligazione relativa al rapporto oggetto della controversia (se sono più obbligazioni prevale quella principale).

La competenza del giudice dipende quindi dalla determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione oggetto della controversia; secondo la Corte di Giustizia UE ciò avviene con l’applicazione da parte del giudice del diritto materiale richiamato da una norma di conflitto, che disciplina l’obbligazione controversa.

Se la legge applicabile consente ai contraenti di designare il luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, tale accordo è sufficiente a determinare la competenza in caso di collegamento con il contratto.

Infine è bene sottolineare come vi sia una concentrazione della competenza, e quindi una prevalenza delle disposizioni particolari su quelle generali, per due tipologie di contratto; perché ciò avvenga devono sussistere i requisiti della designazione del luogo risultante dal contratto e che questo si trovi in uno stato membro; in mancanza opera la lettera a).

Il foro in materia di illeciti civili (articolo 5, comma 3)

La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Questa norma è residuale in quanto riguarda una domanda che coinvolge la responsabilità di un convenuto senza che questa si colleghi alla materia contrattuale.

Per luogo dell’evento dannoso la Corte di Giustizia UE si riferisce sia al luogo di compimento dell’azione, sia al luogo in cui il danno si è prodotto (esclusi i danni indiretti).

Infine con le parole “può avvenire” il Regolamento ammette le domande fondate sul pericolo che l’evento dannoso si possa realizzare, ottenendo così un provvedimento cautelare del giudice utile a prevenirlo.

In materia di risarcimento da reato (articolo 5, comma 4)

Si riconosce competenza speciale per l’azione di risarcimento del danno, nascente da reato, al giudice dell’azione penale al quale la propria legge permetta di conoscere anche dell’azione civile conseguente a comportamenti penalmente rilevanti.

5. I fori esclusivi e inderogabili (articolo 22)

Il Regolamento determina anche una serie di competenze esclusive che operano indipendentemente dal domicilio del convenuto; ciò significa che le parti non possono usufruire di alcuna deroga e il giudice di uno stato membro adito in via principale, che non sia quello individuato dall’articolo 22, deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza.

1) In materia di diritti reali su beni immobili e di contratti d’affitto su beni immobili hanno competenza esclusiva i giudici dello stato membro nel quale si trova l’immobile. Tuttavia se i contratti d’affitto sono stati stipulati ad uso privato per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e le parti contrattuali siano domiciliate nello stesso stato membro.

2) In materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, avente la sede nel territorio di uno stato membro, hanno competenza esclusiva i giudici di detto stato. Per determinare la sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

3) In materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri hanno competenza esclusiva i giudici dello stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti.

4) In materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva i giudici dello stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione.

6. I fori designati dalle parti (articoli 23-24)

Il Regolamento consente che siano le stesse parti processuali a scegliersi il giudice; in questo caso si parla di proroga di competenza ossia dell’estensione al giudice adito del potere di decidere la controversia internazionale; la scelta può essere espressa o tacita.

Nella scelta espressa, il consenso delle parti a determinare il giudice avviene mediante una clausola compromissoria dotata di requisiti formali; quello indicato diventa il solo foro davanti al quale le parti possono presentarsi escludendo quello generale e quelli speciali, che tuttavia resistono come alternative.

Ciò avviene se almeno una delle parti è domiciliata in territorio comunitario; in caso contrario l’effetto della proroga è quello di permettere al giudice designato dalle parti di pronunciarsi per primo.

Nella proroga tacita invece, il convenuto si presenta davanti al giudice di fronte al quale è stato chiamato in giudizio senza contestarne la competenza; in questo modo vi è un’adesione alla scelta del foro operata dall’attore, che prevale anche su eventuali clausole compromissorie; essa non può operare se il convenuto eccepisce l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22.

7. Litispendenza e connessione (articoli 27-28)

La litispendenza è quella situazione processuale in cui due o più giudici si trovano a decidere di una stessa controversia, avente il medesimo oggetto, titolo e parti processuali.

L’obiettivo dei legislatori nazionali e, come vedremo, di quelli internazionali e comunitari è quello di evitare che si formino giudicati contrastanti.

A livello internazionalprivatistico l’articolo 27 del Regolamento evidenzia come, se dovesse verificarsi una situazione di litispendenza tra giudici di stati membri differenti, il giudice successivamente adito sospenda d’ufficio il procedimento fino all’accertamento della competenza del primo; se questa viene dichiarata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo; la stessa procedura si verifica in caso di cause connesse tra loro.

Oltre alla priorità cronologia, è necessario individuare il momento in cui una causa è considerata pendente (deposito dell’atto di citazione, notifica).

Infine è bene sottolineare come la norma sulla litispendenza operi anche nel caso di competenze esclusive salvo il primo giudice ne abbia una diversa.

1. Premessa

In questa sede ci interessa studiare e analizzare le modalità con le quali è determinata la giurisdizione e, quindi, la competenza di un organo giurisdizionale a decidere una controversia internazionale.

Tale disciplina è contenuta attualmente nel Regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I), un atto comunitario doppio che si occupa rispettivamente di giurisdizione internazionale e anche di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. Campo di applicazione del Regolamento “Bruxelles I”

Secondo l’articolo 1 del Regolamento rientrano nel suo campo di applicazione la materia civile e commerciale con l’esclusione della materia fiscale, amministrativa.

Inoltre sono esclusi dal suo campo di applicazione:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, le successioni;

b) i fallimenti;

c) la sicurezza sociale;

d) l’arbitrato.

Quindi il Regolamento ha per oggetto tutte le controversie e le sentenze che non riguardano le esclusioni appena citate.

3. Foro generale: il domicilio del convenuto (articoli 2-4)

Le persone domiciliate nel territorio di uno stato membro sono convenute, indipendentemente dalla loro nazionalità, davanti al giudice di tale stato.

Se le stesse non sono in possesso della cittadinanza dello stato membro nel quale sono domiciliate, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini; ciò significa che la cittadinanza è un criterio del tutto irrilevante per la determinazione del foro generale.

Se invece il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno stato membro, la competenza è disciplinata, in ogni stato membro, dalla legge di tale stato salvo quanto disposto dagli articoli 22-23 (fori inderogabili o designati dalle parti).

Inoltre per evitare discriminazioni a livello comunitario, chiunque sia domiciliato nel territorio di uno stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità e al pari dei cittadini di tale stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello stesso (ad esmpio un italiano domiciliato in Francia può agire in giudizio davanti ai giudici francesi nei confronti di un americano domiciliato negli Stati Uniti).

Determinazione del domicilio:

- persone fisiche o enti senza personalità giuridica: l’articolo 59 del Regolamento si basa sul diritto degli stati membri. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello stato membro in cui è instaurato il procedimento, il giudice applica la legge nazionale. Qualora non sia domiciliata in tale stato, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro stato membro, applica la legge di quest’ultimo.

- Persone giuridiche: l’articolo 60 del Regolamento provvede in via autonoma. Una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sede statutaria, b) la sua amministrazione centrale, c) il suo centro d’attività principale.

Infine nel caso in cui per una singola controversia si configurino più fori generali, sarà l’attore a scegliere in quale foro agire.

4. I fori speciali (articolo 3)

Il Regolamento prevede anche dei fori alternativi rispetto a quello generale del domicilio; la scelta tra il foro generale e quello speciale spetta all’attore.

Per questo le competenze speciali sono anche dette facoltative.

Il foro in materia contrattuale (articolo 5, comma 1)

La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro:

a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

b) il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati; nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

Per quanto riguarda il concetto di materia contrattuale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che si tratta di una nozione autonoma basata sugli obiettivi della Convenzione di Bruxelles.

Per determinare tale foro, ci si deve concentrare sulla specifica obbligazione inadempiuta e non su un qualsiasi obbligazione relativa al rapporto oggetto della controversia (se sono più obbligazioni prevale quella principale).

La competenza del giudice dipende quindi dalla determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione oggetto della controversia; secondo la Corte di Giustizia UE ciò avviene con l’applicazione da parte del giudice del diritto materiale richiamato da una norma di conflitto, che disciplina l’obbligazione controversa.

Se la legge applicabile consente ai contraenti di designare il luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, tale accordo è sufficiente a determinare la competenza in caso di collegamento con il contratto.

Infine è bene sottolineare come vi sia una concentrazione della competenza, e quindi una prevalenza delle disposizioni particolari su quelle generali, per due tipologie di contratto; perché ciò avvenga devono sussistere i requisiti della designazione del luogo risultante dal contratto e che questo si trovi in uno stato membro; in mancanza opera la lettera a).

Il foro in materia di illeciti civili (articolo 5, comma 3)

La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Questa norma è residuale in quanto riguarda una domanda che coinvolge la responsabilità di un convenuto senza che questa si colleghi alla materia contrattuale.

Per luogo dell’evento dannoso la Corte di Giustizia UE si riferisce sia al luogo di compimento dell’azione, sia al luogo in cui il danno si è prodotto (esclusi i danni indiretti).

Infine con le parole “può avvenire” il Regolamento ammette le domande fondate sul pericolo che l’evento dannoso si possa realizzare, ottenendo così un provvedimento cautelare del giudice utile a prevenirlo.

In materia di risarcimento da reato (articolo 5, comma 4)

Si riconosce competenza speciale per l’azione di risarcimento del danno, nascente da reato, al giudice dell’azione penale al quale la propria legge permetta di conoscere anche dell’azione civile conseguente a comportamenti penalmente rilevanti.

5. I fori esclusivi e inderogabili (articolo 22)

Il Regolamento determina anche una serie di competenze esclusive che operano indipendentemente dal domicilio del convenuto; ciò significa che le parti non possono usufruire di alcuna deroga e il giudice di uno stato membro adito in via principale, che non sia quello individuato dall’articolo 22, deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza.

1) In materia di diritti reali su beni immobili e di contratti d’affitto su beni immobili hanno competenza esclusiva i giudici dello stato membro nel quale si trova l’immobile. Tuttavia se i contratti d’affitto sono stati stipulati ad uso privato per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e le parti contrattuali siano domiciliate nello stesso stato membro.

2) In materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, avente la sede nel territorio di uno stato membro, hanno competenza esclusiva i giudici di detto stato. Per determinare la sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

3) In materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri hanno competenza esclusiva i giudici dello stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti.

4) In materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva i giudici dello stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione.

6. I fori designati dalle parti (articoli 23-24)

Il Regolamento consente che siano le stesse parti processuali a scegliersi il giudice; in questo caso si parla di proroga di competenza ossia dell’estensione al giudice adito del potere di decidere la controversia internazionale; la scelta può essere espressa o tacita.

Nella scelta espressa, il consenso delle parti a determinare il giudice avviene mediante una clausola compromissoria dotata di requisiti formali; quello indicato diventa il solo foro davanti al quale le parti possono presentarsi escludendo quello generale e quelli speciali, che tuttavia resistono come alternative.

Ciò avviene se almeno una delle parti è domiciliata in territorio comunitario; in caso contrario l’effetto della proroga è quello di permettere al giudice designato dalle parti di pronunciarsi per primo.

Nella proroga tacita invece, il convenuto si presenta davanti al giudice di fronte al quale è stato chiamato in giudizio senza contestarne la competenza; in questo modo vi è un’adesione alla scelta del foro operata dall’attore, che prevale anche su eventuali clausole compromissorie; essa non può operare se il convenuto eccepisce l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22.

7. Litispendenza e connessione (articoli 27-28)

La litispendenza è quella situazione processuale in cui due o più giudici si trovano a decidere di una stessa controversia, avente il medesimo oggetto, titolo e parti processuali.

L’obiettivo dei legislatori nazionali e, come vedremo, di quelli internazionali e comunitari è quello di evitare che si formino giudicati contrastanti.

A livello internazionalprivatistico l’articolo 27 del Regolamento evidenzia come, se dovesse verificarsi una situazione di litispendenza tra giudici di stati membri differenti, il giudice successivamente adito sospenda d’ufficio il procedimento fino all’accertamento della competenza del primo; se questa viene dichiarata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo; la stessa procedura si verifica in caso di cause connesse tra loro.

Oltre alla priorità cronologia, è necessario individuare il momento in cui una causa è considerata pendente (deposito dell’atto di citazione, notifica).

Infine è bene sottolineare come la norma sulla litispendenza operi anche nel caso di competenze esclusive salvo il primo giudice ne abbia una diversa.