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L’aggio di Equitalia: tra legittimità ed abolizione

Con ordinanza n. 41 del 29 gennaio 2013, la CTP di Latina ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di ottenere una pronuncia, interpretativa del diritto comunitario, in merito alla compatibilità del compenso nella misura del 9%, stabilito dall’art. 17 del D.gs. n. 112/1999, anteriormente alle  modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011.

Quale ulteriore quesito è stato, altresì, chiesto se l’aggio del 9% costituisca aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell’art. 107 del T.F.U.E.

Come noto, l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, così come modificato dal D.L. n. 185/2008, stabilisce che l’attività dei concessionari è remunerata con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, che è a carico del debitore:

- in misura pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, nell’ipotesi di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella;

- integralmente, nell’ipotesi di mancato pagamento.

Nello specifico, l’aggio è quindi il compenso che spetta per legge all’agente della riscossione per l’attività di recupero delle somme a questo affidate e, tra l’altro, a seguito del Decreto Legge n. 95/2012, per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 lo stesso è stato ridotto dal 9% all’8%.

L’aggio ha, in concreto, natura tributaria e consiste in un’integrazione del tributo iscritto a ruolo.

Siffatta ordinanza giunge, peraltro, dopo che già altre Commissioni tributarie provinciali (Torino ordinanza n. 147/10/12 e Roma ordinanza n. 40/2013) erano intervenute in materia di aggio evidenziandone le sue criticità.

In particolare, i giudici di merito con le succitate ordinanze hanno sollevato l’eccezione di incostituzionalità di tale compenso, in quanto la sua commisurazione sarebbe lesiva del principio di ragionevolezza insito nell’art. 3 della Costituzione nonché del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione richiamato dall’art. 97 della Costituzione.

Ancor prima di tali ordinanze, peraltro, la Commissione Provinciale di Treviso con sentenza n. 84 del 25 settembre 2012 ha avuto  modo di statuire che l’aggio di riscossione deve considerarsi illegittimo laddove l’agente della riscossione non provi l’effettiva attività svolta al fine del recupero delle imposte.

Con tale decisione il Collegio giudicante ha, pertanto, annullato la cartella di pagamento impugnata da un contribuente limitatamente alla parte in cui veniva richiesta la corresponsione dell’aggio, in quanto l’agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova in merito all’attività svolta.

Con l’ordinanza n. 41/2013, invece, la CTP di Latina vuole in particolar modo conoscere se  l’aggio possa essere considerato un vero e proprio aiuto di stato in quanto, se ritenuto tale, contrasterebbe con il diritto comunitario e con quanto previsto dall’art. 107 del T.F.E.U. il quale espressamente al primo comma statuisce: <<Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno , nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza>>.

Si resta, pertanto, in attesa di sapere se l’aggio corrisposto ad Equitalia contrasti con il principio di diritto comunitario, agevolando essa società a discapito degli altri soggetti che svolgono attività di riscossione, ponendo in evidenza come da ultimo la Corte Costituzionale con la recentissima ordinanza n. 158 del 21 giugno 2013, in un giudizio in cui era stata sollevata la questione di legittimità dell’aggio in relazione all’art. 3 della Costituzione, ritenendo assorbente un’eccezione preliminare d’inammissibilità dedotta dal Presidente del Consiglio e da Equitalia, non si è pronunciata in merito.

Nell’attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, si rileva come con il Decreto del Fare, insieme al riordino del servizio di riscossione, è stata prevista finalmente l’abolizione dell’aggio a partire dal 30 settembre 2013 .

Con ordinanza n. 41 del 29 gennaio 2013, la CTP di Latina ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di ottenere una pronuncia, interpretativa del diritto comunitario, in merito alla compatibilità del compenso nella misura del 9%, stabilito dall’art. 17 del D.gs. n. 112/1999, anteriormente alle  modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011.

Quale ulteriore quesito è stato, altresì, chiesto se l’aggio del 9% costituisca aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell’art. 107 del T.F.U.E.

Come noto, l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, così come modificato dal D.L. n. 185/2008, stabilisce che l’attività dei concessionari è remunerata con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, che è a carico del debitore:

- in misura pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, nell’ipotesi di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella;

- integralmente, nell’ipotesi di mancato pagamento.

Nello specifico, l’aggio è quindi il compenso che spetta per legge all’agente della riscossione per l’attività di recupero delle somme a questo affidate e, tra l’altro, a seguito del Decreto Legge n. 95/2012, per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 lo stesso è stato ridotto dal 9% all’8%.

L’aggio ha, in concreto, natura tributaria e consiste in un’integrazione del tributo iscritto a ruolo.

Siffatta ordinanza giunge, peraltro, dopo che già altre Commissioni tributarie provinciali (Torino ordinanza n. 147/10/12 e Roma ordinanza n. 40/2013) erano intervenute in materia di aggio evidenziandone le sue criticità.

In particolare, i giudici di merito con le succitate ordinanze hanno sollevato l’eccezione di incostituzionalità di tale compenso, in quanto la sua commisurazione sarebbe lesiva del principio di ragionevolezza insito nell’art. 3 della Costituzione nonché del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione richiamato dall’art. 97 della Costituzione.

Ancor prima di tali ordinanze, peraltro, la Commissione Provinciale di Treviso con sentenza n. 84 del 25 settembre 2012 ha avuto  modo di statuire che l’aggio di riscossione deve considerarsi illegittimo laddove l’agente della riscossione non provi l’effettiva attività svolta al fine del recupero delle imposte.

Con tale decisione il Collegio giudicante ha, pertanto, annullato la cartella di pagamento impugnata da un contribuente limitatamente alla parte in cui veniva richiesta la corresponsione dell’aggio, in quanto l’agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova in merito all’attività svolta.

Con l’ordinanza n. 41/2013, invece, la CTP di Latina vuole in particolar modo conoscere se  l’aggio possa essere considerato un vero e proprio aiuto di stato in quanto, se ritenuto tale, contrasterebbe con il diritto comunitario e con quanto previsto dall’art. 107 del T.F.E.U. il quale espressamente al primo comma statuisce: <<Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno , nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza>>.

Si resta, pertanto, in attesa di sapere se l’aggio corrisposto ad Equitalia contrasti con il principio di diritto comunitario, agevolando essa società a discapito degli altri soggetti che svolgono attività di riscossione, ponendo in evidenza come da ultimo la Corte Costituzionale con la recentissima ordinanza n. 158 del 21 giugno 2013, in un giudizio in cui era stata sollevata la questione di legittimità dell’aggio in relazione all’art. 3 della Costituzione, ritenendo assorbente un’eccezione preliminare d’inammissibilità dedotta dal Presidente del Consiglio e da Equitalia, non si è pronunciata in merito.

Nell’attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, si rileva come con il Decreto del Fare, insieme al riordino del servizio di riscossione, è stata prevista finalmente l’abolizione dell’aggio a partire dal 30 settembre 2013 .