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L’albo unico nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori

The Banker and His Wife, Marinus van Reymerswale, 1514, Louvre
The Banker and His Wife, Marinus van Reymerswale, 1514, Louvre

Tra le norme del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che hanno visto l’entrata in vigore lo scorso 16 marzo 2019, l’articolo 356 dispone l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è demandata anche l’esercizio di vigilanza sull’attività degli iscritti, previa emanazione del relativo decreto attuativo da adottarsi entro il 1° marzo 2020.

Tale inciso, che rileva anche in merito a quanto a breve, è disposto dall’articolo 357 del Codice (anch’esso in vigore dal 16 marzo) che, appunto, stabilisce che l’emanando decreto ministeriale dovrà stabilire: le modalità di iscrizione all’albo; le modalità di sospensione e di cancellazione dal medesimo; le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Potranno dunque svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure della crisi e dell’insolvenza i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, che siano iscritti a tale Albo e la cui iscrizione è condizionata al possesso di determinati requisiti richiamati dal successivo articolo 358 del Codice (rubricato, appunto, “requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure”).

Orbene, possono ottenere l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 356 coloro i quali potranno ottenere incarichi nelle procedure ai sensi dell’articolo 358. Si declina al futuro il verbo in quanto quest’ultimo articolo non è tra quelli per i quali è prevista l’entrata in vigore se non dal 15 agosto 2020. In ogni modo, come si diceva, si prevede che nell’Albo possano ottenere l’iscrizione tali soggetti, ossia:

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano a loro volta iscritti agli albi o degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro. All’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione.

Questi soggetti, per poter ottenere l’iscrizione, devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4, comma 5, del Decreto del Ministero della giustizia 24.09.2014 n. 202, ossia:

lett. b) il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento delle scuole di specializzazione anche convenzionate di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore (corsi di perfezionamento che debbono comprendere insegnamenti almeno di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;

lett. c) svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare del ‘42, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi sub lett. b) di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

lett. d) nell’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai) ovvero presso un’università pubblica o privata.

È previsto un obbligo di formazione e di aggiornamento biennale quale condizione per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.

Ulteriormente si specifica che costituisce requisito per l’iscrizione all’albo il possesso di requisiti di onorabilità specifici:

a) non essere interdetti, inabilitati, falliti o aver subito condanna ad una pena che abbia comportato l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (articolo 2382 c.c.);

b) non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria secondo il codice antimafia (d.lgs. 159/2011);

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione a 1) a pena detentiva per uno dei reali previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal codice civile in materia di società, di consorzi e di altri enti privati (libro V, tit. XI) e dal Codice della crisi medesimo; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la p.a., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non aver riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

In molti interventi in prima lettura del Codice della crisi e dell’insolvenza, si rinviene l’indicazione che finalmente possono svolgere il ruolo di curatori anche gli appartenenti alla categoria dei consulenti del lavoro iscritti all’albo. Ma ciò, ad una attenta lettura delle norme, non corrisponderebbe allo stato dell’arte, quanto meno non certo dal 16 marzo 2020.

Invero, come detto e come si evince, entra in lizza per l’iscrizione all’Albo, oltre alle categorie di soggetti che già prima della riforma potevano svolgere gli incarichi di gestione e di controllo delle procedure concorsuali, anche la categoria dei consulenti del lavoro. Ciò non significa, a legger bene la norma, che sin dal 16 marzo 2019 essi possano venire incaricati di svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore laddove, come specificato, è solo l’articolo 356 ad essere in vigore dal 16 marzo (ossia l’istituzione dell’albo) e non l’articolo 358 il quale è rubricato “requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure” che entrerà in vigore dal 15 agosto 2020. Quindi ciò che è possibile per tali soggetti è, intanto, ottenere l’iscrizione nell’albo nazionale.

Ai fini del primo popolamento dell’albo unico viene disposto che i soggetti che abbiano i requisiti citati dell’articolo 358, co. 1, lett. a), b) e c) che abbiamo elencato per esteso precedentemente, possono richiedere l’iscrizione documentando di essere stati nominati, al 16 marzo 2019, curatori, commissari o liquidatori in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni.

Stante il fatto che per la previgente normativa la categoria dei consulenti del lavoro non aveva accesso ad alcuna figura predetta, la medesima anche per il primo popolamento dell’albo unico non avrà alcuna possibilità di iscrizione, permanendo dunque per essa la possibilità di inscriversi non appena sarà emanato, ai sensi dell’articolo 357 del Codice (anch’esso in vigore dal 16 marzo 2019), da parte del Ministro della giustizia di concerto con quello dell’economia e delle finanza entro il 1° marzo 2020 un decreto attuativo che determini le modalità di iscrizione all’albo unico, le modalità di sospensione e di cancellazione, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, l’importo del contributo per l’iscrizione.

Non si comprende perché la data di riferimento per il requisito di precedenti incarichi in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni sia poi fissata al 16 marzo 2019 laddove comunque l’Albo, per quanto istituito, fisicamente non esisterà sino a che non vi sarà il Decreto attuativo che ne determini le modalità di iscrizione: sarebbe forse stato opportuno prevedere che all’avvio dell’albo il primo popolamento di esso sarebbe stato possibile con il soddisfacimento del requisiti relativo agli incarichi svolti sino alla reale e fisica istituzione dell’Albo, dunque quanto meno alla data di pubblicazione del decreto attuativo medesimo.

In ogni modo, fermo restando che sino all’emanazione del decreto attuativo – e dunque alla fisica realizzazione dell’albo - nessuno, nemmeno coloro i quali potrebbero effettuare il c.d. primo popolamento dell’albo unico, potrà iscriversi, e in ogni caso, sembra dunque confermato che pure all’emanazione del predetto decreto la categoria dei consulenti del lavoro non avrà accesso all’albo in ragione del c.d. “primo popolamento” non sussistendo la possibilità che i consulenti del lavoro abbiano svolto incarichi come sopra declinati nelle procedure negli ultimi quattro anni, non avendo legittimazione a tale funzione sino all’entrata in vigore della riforma.

Ancora, quand’anche avessero accesso all’albo in virtù dell’ottenimento dei requisiti di formazione e specializzazione, stante il fatto che l’articolo 358 entrerà in vigore solo il 15 agosto 2020, non potrebbero venire comunque nominati se non dopo tale data.

In buona sostanza, permanendo l’operatività dell’articolo 28 dell’attuale legge fallimentare (R.D. 267/1942) quanto meno sino al 15 agosto 2020, pur con l’istituzione dell’Albo unico nazionale, previa emanazione del Decreto attuativo che dovrà pervenire entro il 1 marzo 2020, i soggetti che sino all’entrata in vigore della novella potranno svolgere gli incarichi di gestione e di controllo delle procedure permarranno quelli ivi previsti che sostanzialmente – salvo la categoria dei consulenti – risultano essere i medesimi di cui all’articolo 358 e per cui è possibile la iscrizione all’Albo unico non appena istituito; iscrizione che – una volta istituito l’Albo - comunque può essere effettuata anche dagli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro ai quali però, sono al 15 agosto 2020, non potranno essere affidati incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore.

La nomina a curatore, commissario giudiziale e liquidatore avverrà tenendo conto dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti negli incarichi svolti, degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni, delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico. Inoltre, la nomina dei consulenti del lavoro avviene da parte dell’autorità giudiziaria tenendo conto dell’esistenza di rapporto di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

Da rilevarsi, infine, che è disposto che l’Albo unico sia provvisto di un collegamento dati con le informazioni contenute nel registro (che dovrà essere tenuto con decorrenza dall’entrata in vigore del Codice, dunque dal 15 agosto 2020) istituito presso il Ministero della giustizia, nel quale dovranno confluire sia i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori, sia i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l’ammontare del passivo e delle procedure chiuse.

In sostanza, il legislatore si è premurato di anticipare la istituzione dell’Albo Unico nazionale non perché esso possa essere operativo e utile ai tribunali sin da subito (dal 16 marzo 2019), bensì per far sì che, emanato il decreto attuativo entro il 1° marzo 2020, tale albo sia poi finalmente predisposto, articolato e strutturato in maniera tale da essere fruibile quale utile strumento per i tribunali nell’ambito delle procedure concorsuali che avranno luogo dal 15 agosto 2020 in poi.

Conclusivamente, pare potersi affermare che è stato istituito un albo al 16 marzo 2019 che non sarà operativo e a cui non si potrà iscrivere nessuno se non dopo che esso materialmente verrà ad esistenza a seguito del Decreto ministeriale attuativo (previsto entro il 1.03.2020): ciò in quanto formalmente strumentale alla disciplina che entrerà in vigore il 15 agosto 2020.