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L’amputazione della lett. c) dell’art. 274 c.p.p.: tra il recupero della presunzione di non colpevolezza e il rischio di lasciare insoddisfatte serie esigenze di prevenzione speciale

The amputation of lett. c) art. 274 c.p.p.: between the recovery of the presumption of not guilty and the risk of leaving unsatisfied serious needs for special prevention.
max_gibelli_philippines_esistenza-rurale
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ABSTRACT

Il periculum libertatis di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 274 c.p.p. tende a sfumare il principio di non colpevolezza, in quanto si ipotizza che l’imputato abbia effettivamente commesso il reato per il quale si procede, con conseguente anticipazione del trattamento sanzionatorio nella forma della misura cautelare. La modifica normativa proposta dal quesito referendario permetterebbe, quindi, di recuperare in gran parte l’operatività di tale principio costituzionale, ma precluderebbe in modo significativo l’applicabilità delle misure de libertate in caso di necessità di soddisfare un’esigenza extraprocessuale, vale a dire di tutela della collettività.

Lo scritto ambisce ad analizzare gli aspetti principali e le problematiche connesse al pericolo di reiteratio criminis, e ad offrire spunti di riflessioni circa le conseguenze dell’eventuale abrogazione della parte di norma oggetto del quesito referendario.

 

The precautionary measures referred to in the letter c), paragraph 1, of the 274th artical c.p.p. blends the principle of non-culpability because it assumes that the defendant committed the crime that is dealt, with consequent anticipation of the sanctioning treatment in the form of a precautionary measure. Therefore, the legislative modification proposed by the referendum question would allow to recover so much as possible the effectiveness of this constitutional principle, but would significantly preclude the applicability of the measures affecting free domin case of need to satisfy an extra-procedural requirement, i.e., of protection of the community.

The paper aims to analyze the main aspects and issues related to the danger of repetition of offences and to offer ideas for reflection on the consequences of the possible repeal of the standard part subject to the referendum question.

 

Sommario

1. Introduzione

2. Il proposito del quesito referendario

3. Il contrasto tra il periculum libertatis di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 274 c.p.p., e la presunzione di non colpevolezza

4. La fluidità del concetto dei delitti della «stessa specie» di quello per cui si procede.

5. L’ampiezza della pericolosità sociale

6. Le conseguenze dell’eventuale abrogazione

7. Considerazioni conclusive: da un eccesso all’altro

 

Summary

1. Introduction

2. The purpose of the referendum question

3. The contrast between the precautionary measures referred to in lett. c), paragraph 1, of art. 274 c.p.p., and the presumption of not guilty

4. The fluidity of the concept of crimes of the «same species» of the one for which one proceeds

5. The extent of social danger

6. Consequences of possible repeal

7. Concluding remarks: from one excess to another

 

1. Introduzione

Con la sent. n. 57 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare volta all’abrogazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni».

A parere del giudice delle leggi, infatti, non sussiste alcuna preclusione derivante dall’art. 75, comma 2, Cost., e dalla modalità di formulazione dello stesso, vale a dire omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell’operazione referendaria[1].

Non osta nemmeno l’eventuale natura costituzionalmente necessaria o vincolata della disposizione di cui si chiede l’abrogazione, in quanto l’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., non presenta tale carattere.

Verso la fine della primavera, quindi, circa 50 milioni di italiani saranno chiamati a votare anche sul referendum in questione, a meno che il Parlamento non intervenga d’anticipo abrogando la parte di norma in questione, ovvero le Camere vengano sciolte anticipatamente.

 

2. Il proposito del quesito referendario

Il quesito referendario denominato «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», si propone di eliminare il riferimento ai delitti «della stessa specie di quello per cui si procede», e il connesso periodo immediatamente successivo che delinea le soglie di pena dei delitti al di sotto delle quali, in presenza del pericolo di reiteratio criminis, non possono trovare applicazione le misure cautelari custodiali, o più in particolare la custodia inframuraria.

Nessun limite di pena correlato ai delitti di cui si teme la reiterazione è previsto per l’applicazione delle misure cautelari coercitive non custodiali e per le misure interdittive, per le quali valgono, pertanto, le condizioni di applicabilità rispettivamente previste dagli artt. 280 e 287 c.p.p.

Nell’ipotesi della lett. c) dell’art. 274 c.p.p., quindi, le misure cautelari personali rimarrebbero applicabili solamente qualora la pericolosità sociale del prevenuto sia inerente alla commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata.

 

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[1] Corte Cost., sent. n. 17 del 2016.