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Le novità in tema di de-risking e normativa antiriciclaggio

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Le novità in tema di de-risking e normativa antiriciclaggio

Il fenomeno del de-risking (riduzione del rischio) fa riferimento alla pratica di interrompere rapporti con categorie o singoli clienti considerati ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il tema in questione, con forte impatto sulla gestione dei rischi di riciclaggio, è oggetto da tempo di numerosi dibattiti in sede internazionale. A livello europeo, sono state messe in campo una serie di iniziative con lo scopo di limitare gli effetti negativi e contrastare il fenomeno del riciclaggio. In particolare, il de-risking può ostacolare l’accesso da parte dei clienti a servizi finanziari di base, così da pregiudicare e limitare la partecipazione alla vita economica e sociale.

In ambito antiriciclaggio, di recente, è stato posto un limite al de-risking ingiustificato con la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto Asset). La legge in questione, recante Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie ed investimenti strategici, stabilisce che i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno: a) assicurare la non esclusione di determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi; b) adottate misura adatte ai rischi, basate su informazioni aggiornate (ex art. 18, comma 1, lettera d, D. Lgs. 231/2007).

All’interno dell’art. 16 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, viene inserito un comma 2-bis che dispone quanto segue: «I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (rectius: le banche e gli intermediari finanziari), come citato nel riformato art. 17, D. Lgs 231/2007, dovranno, quindi, aggiornare le policy e le procedure in materia di antiriciclaggio al fine di conformarsi alla nuova normativa.

La Banca d’Italia ritiene appropriato estendere gli orientamenti dell’EBA (European Banking Authority) in materia di de-risking anche agli intermediari vigilati che non ne sono destinatari, per assicurare una compatta applicazione del quadro normativo a tutti i soggetti. A tal proposito, con note nn. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, essa ha dato attuazione agli Orientamenti in questione.

In particolare, si tratta di: a) attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria sui controlli per la gestione dei rischi di finanziamenti al terrorismo e di riciclaggio nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04), che si applicano a partire dal 3 novembre 2023; b) perseguimento dello scopo di prevenzione del fenomeno de-risking ed adempimento degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari; questi ultimi devono prevedere meccanismi idonei per identificare fattori a rischio della clientela, in modo da non arrivare ad una cessazione dei rapporti con i clienti ritenuti a rischio; c) attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria in materia di fattori a rischio per la verifica della clientela (EBA/GL/2023/03); d) perseguimento dello scopo di prevenire fenomeni di de-risking nei confronti di questa categoria di soggetti (gli Orientamenti si applicano dal 1° marzo 2024).

La Banca d’Italia ha avviato una pubblica consultazione per estendere le indicazioni degli Orientamenti EBA anche agli intermediari non direttamente destinatari, tra cui intermediari ex art 106 TUB (compresi soggetti eroganti micro-credito, società fiduciarie, Cassa Depositi e Prestiti Poste Italiane per attività di bancoposta).