x

x

L´impiego di “Vertrauenspersonen“ (“fiduciari“) nelle indagini preliminari

Disegno di legge – RFT
Fiduciario
Fiduciario

L´impiego di “Vertrauenspersonen“ (“fiduciari“) nelle indagini preliminari – Disegno di legge – RFT

 

Abstract: L´acquisizione di informazioni e di elementi di prova da fonti personali, se la stessa avviene con impiego di persone, che nascondono la loro vera identita´ (anche poi in sede dibattimentale), presenta non pochi problemi con riferimento a garanzie sancite da norme costituzionali e principi contenuti nella StPO (CPP). Per questo motivo, nella RFT, e´ stata ravvisata l´esigenza, di elaborare un disegno di legge, che verra´ inviato alle competenti commissioni parlamentari e poi sottoposto all´esame degli organi legislativi, al fine di porre termine a dubbi e incertezze, che sono affiorate particolarmente in tempi recenti.

 

Il ricorso a “Vertrauenspersonen” (“fiduciari”) da parte di inquirenti e servizi di sicurezza, è - ed è stato, da sempre - un problema non trascurabile, specie nell´ambito di indagini riguardanti soprattutto la criminalita´ organizzata e in sede di prevenzione di reati contro l´ordinamento costituzionale.

L´impiego di “fiduciari” consente, di “ accedere” ad ambienti, che, altrimenti, sono “preclusi” alle indagini, oppure presentano rilevanti difficolta´ per gli inquirenti.

La “cooperazione” con “Vertrauenspersonen” (che vanno distinte dai cosiddetti verdeckten Ermittler (agenti di polizia, che nascondono la loro vera identità)), esige una particolare prudenza con riferimento, sia alla loro “attivita´”, che per quanto dagli stessi riferito, dato che si tratta spesso di individui di dubbio stampo, che hanno contatti con l´ambiente di provenienza e non sempre sono dotati di “Insiderwissen”.Torna la mente all´Odissea di Omero – Libro II° : “Tutti induce a sperare, fa promesse a ciascuno mandando messaggi, ma la mente altro macchina”.

A differenza dei “verdeckten Ermittler”, i “fiduciari”, non hanno un rapporto di lavoro con la PA.

L´impiego di “fiduciari”, nella RFT, finora, non è stato disciplinato da una legge, ma soltanto da disposizioni cosiddette interne. Da tempo, era sentita l´esigenza, di disciplinare questo “settore” legislativamente, anche perche´ l´attivita´ dei “fiduciari”, non di rado, incide su diritti fondamentali della persona (per esempio, sul diritto alla sfera privata, sul quello dell’inviolabilità del domicilio (art. 13 della Costituzione federale).

In sede dibattimentale, non è garantito il “Fragerecht” e il “Konfrontationsrecht” (vi è la cosiddetta Sperre der Vertrauenspersonen (d´ora in avanti, anche indicate anche con l´abbreviazione “Vertr.P.”)).

I “fiduciari”, nella loro attivita´, agiscono senza spendere la propria (vera) identità e, delle volte, ai limiti della legalità.

Che cosa ricevono le “Vertr.-P”. in cambio della loro attivita´? I “benefici” spaziano tra riduzione della pena e percepimento di denaro. Se vengono impiegati ripetutamente, si pone il problema di una certa dipendenza, da chi corrisponde l´”emolumento” a essi.

Allo stato, il ricorso a “Vertrauenspersonen”, non è disciplinato, come gia´ detto, da una legge, a differenza di quanto è avvenuto per i cosiddetti verdeckten Ermittler, il cui impiego è stato disciplinato dal “BVerfSchG". – Bundesverfassungsschutzgesetz - § 9 b”, nel quale sono anche indicati presupposti e i limiti delle loro attivita´.

Il disegno di legge concernente le “Vertrauenspersonen”, nell´ambito di indagini preliminari, prevede, che non possono essere impiegate a tempo indeterminato e il denaro, che percepiscono, non deve essere di ammontare tale, da consentirne il sostentamento, senza altre entrate.

 

Vediamo i punti salienti della proposta di legge (parlamentare) concernente l´impiego di “Vertrauenspersonen” nel corso delle indagini preliminari.

Ai fini dell´impiego delle stesse, è necessario, che venga, previamente, definito l´ambito, entro il quale svolgeranno la loro attivita´ e l´ammissibilita´ è circoscritta “auf Straftaten von erheblicher Bedeutung” (a reati di una certa gravita´).

escluso, che l´autorita´ giudiziaria possa avvalersi della “collaborazione” di persone condannate per reati gravissimi.

Soltanto entro precisi limiti, l´impiego è consentito, se l´attivita´ implica “interventi” su diritti fondamentali, che tutelano “Kernbereiche privater Lebensführung".

L´attivita´ delle “Vertrauenspersonen” va distinta da quella dei “verdeckten Ermittler”, degli informatori e di “Hinweisgeber”. L´impiego di “Vertrauenspersonen”, è consentito soltanto, qualora altre “modalita” previste dalla StPO (CPP), si addimostrino “nicht zielführend”, vale a dire, non sono atte a conseguire il risultato voluto; in questo senso, si parla di “sussidiarieta´” dell´impiego di “Vertrauenspersonen”.

La competenza di autorizzare l´impiego di “Vertr – P.”, è riservata, in linea di massima, al giudice (vi è ”Richtervorbehalt”).

Come altre “heimliche Ermittlungsmaßnahmen”, l´attivita´ è circoscritta a un determinato periodo di tempo, sia pure con ammissibilita´ di proroghe, specificamente motivate.

Devono essere previsti regolari controlli parlamentari.

Verranno disciplinati i casi, in cui 1) la deposizione di una “Vertr-P”, sara´ consentita, senza che l’identità della stessa sarà rivelata in dibattimento e neppure in futuro 2) si procederà all´esame della persona, che ha “seguito” la “Vertr.-P.” nell’attività della stessa.

“Vertr.- P.”. soltanto in casi eccezionali, possono agire quali “agenti provocatori” e saranno disciplinati i casi, in cui la loro attivita´, costituirà un “Verfahrenshindernis” (determinera´ improcedibilita´).

“Vertr.- P”. non potranno svolgere la loro attivita´, che per un solo organo di polizia o un servizio di sicurezza.

Ogni “Vertr.- P”. deve avere un agente, che ne controlla (“segue”) l´attivita´ e, a tal fine, saranno dettate norme (regolamentari) precise.

L´impiego di “Vertr.- P”. dovrà essere disciplinato – uniformemente – da una normativa vigente sull´intero territorio federale.

 

Il ricorso all´impiego di “Vertr.- P.” a fini di tutela dell´ordinamento costituzionale federale, è disciplinato dal “Bundesverfassungsschutzgesetz- BVerfSchG”.

Il § 9 b (“Vertrauensleute”), rinvia al comma 1, del § 9 a, BVerfSchG (“verdeckte Mitarbeit”), ma contiene alcune diposizioni diverse, da quelle previste dal § 9 b, BVerfSchG.

Il Governo federale, è obbligato a riferire, almeno una volta l´anno, al “Parlamentarischen Kontrollgremium”, sull´avvenuto impiego di questi “Vertrauensleute”.

La decisone sull´impiego di questi “collaboratori”, viene adottata dal capo dell´Ufficio di tutela dell´ordinamento costituzionale federale o dal suo vice.

Sono esclusi dall´impiego: 1) persone, che dipenderebbero dalla corresponsione di compensi in denaro o da “Sachzuwendungen”, per un ammontare tale, da costituire entrata costante ed esclusiva per il loro sostentamento  2) persone, che partecipano a un “Aussteigerprogramm”, vale a dire, che si “dissociano” dall´estremismo di destra, da partiti del genere, da “posizioni”, che rivelano un´adesione a un´ideologia razzista. 3) membri del Parlamento europeo, del “Bundestag”, del Parlamento di un “Land” o impiegati delle predette autorita´: 4) parimenti, non possono essere “Vertrauensleute” del “Bundesamt für Verfassungsschutz”: a) persone, la cui condanna risulta dal “Bundeszentralregister” (Casellario giudiziale federale);  b) chi è stato condannato per un reato a pena detentiva, non condizionalmente sospesa.

E´ in facolta´ del capo dell´Ufficio di tutela della Costituzione federale, derogare al disposto sub 4, b), a meno che la condanna non sia stata pronunziata per i reati di cui ai §§ 212 StGB (“Totschlag”) o 213 StGB (“minder schwerer Fall von Totschlag”) oppure sia stata inflitta la pena dell´ergastolo, qualora il ricorso alla “Vertrauensperson” si appalesi indispensabile (“unerlässlich”).

Se la “Vertr.- P". partecipa a un “Aussteigerprogramm” e il capo dell´Ufficio per la tutela della Costituzione federale, ha derogato al disposto di cui al comma 2, n. 3, “BVerfSchG”, l´impiego del “collaboratore” deve avere termine al piu´ tardi entro sei mesi, se questi non ha contribuito in modo rilevante alle indagini. In ogni caso, la “qualita´” dell´attivita´ svolta dalla “Vertr.- P”, deve essere valutata senza soluzione di continuità.