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Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale

Marina di Ravenna
Ph. Enrico Gusella / Marina di Ravenna

Lo statuto dell’imprenditore commerciale è quell’insieme di norme che disciplinano la struttura e il funzionamento dell’impresa commerciale.

 

In questa sede ci occuperemo di tre fondamentali aree di tale statuto, ossia la pubblicità legale, le scritture contabili e la rappresentanza commerciale.

 

 

1) La pubblicità legale

 

Anche se già previsto dal codice civile del 1942, il registro delle imprese è stato istituito dalla L. 580/1993; esso rappresenta una forma di pubblicità legale di atti e di fatti relativi alle imprese al fine di renderli conoscibili e opponibili nei confronti dei terzi.

Devono iscriversi nel registro delle imprese tutti gli imprenditori indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata e dalle dimensioni, ad eccezione delle imprese-organo che non svolgono esclusivamente attività d’impresa.

Gli atti e fatti da iscrivere sono tutti gli elementi identificativi dell’imprenditore e dell’impresa (per l’imprenditore persona fisica, i dati anagrafici; per l’imprenditore collettivo, l’atto costitutivo, la sede, l’oggetto, gli amministratori) necessari per garantire all’imprenditore e ai terzi che si mettono in contatto con lui, sicurezza negli affari; vale il principio di tassatività secondo il quale devono essere iscritti gli atti e fatti previsti dalla legge.

Il registro è tenuto su base provinciale dalle camere di commercio con modalità informatiche che ne consentono la consultazione, agevolata dall’obbligo dell’imprenditore di indicare nei suoi atti il registro nel quale l’impresa è iscritta; l’ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore e la sua attività è controllata da un giudice (c.d. giudice del registro) delegato dal presidente del Tribunale.

Il registro è articolato in:

- una sezione ordinaria, nella quale devono iscriversi gli imprenditori commerciali non piccoli, tutte le società commerciali, i gruppi europei di interesse economico (GEIE) e gli enti pubblici economici

- due sezione speciali; nella prima devono iscriversi i piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, le società semplici, gli artigiani mentre nella seconda le società tra avvocati.

Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno efficacia dichiarativa; infatti l’art. 2193 c.2 c.c. dice che “l’atto o il fatto iscritto è opponibile ai terzi, anche se non ne sono venuti a conoscenza, dal momento dell’iscrizione”.

Se “la pubblicità è omessa, chi doveva richiederla non può opporre l’atto o il fatto non iscritto ai terzi, a meno che provi che questi ne erano a conoscenza” (art. 2193 c.1 c.c.).

Tuttavia tale efficacia non si produce sempre; sono previste infatti delle deroghe per quanto riguarda i soggetti (per gli imprenditori iscritti nelle sezioni speciali del registro delle imprese, la pubblicità legale ha solo valore di mera notizia) e gli atti (per l’atto costitutivo delle società, la pubblicità legale ha solo valore costitutivo).

Inoltre l’iscrizione di atti nel registro delle imprese può, in alcuni casi, non essere opponibile nei confronti del terzo in buona fede.

 

 

 

2) Le scritture contabili

 

Presupposto fondamentale di ogni attività economica è la tenuta dell’ordinaria contabilità.

Le scritture contabili sono obbligatorie per chi è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese, e per gli enti pubblici territoriali relativamente alle imprese-organo esercitate; in altri settori dell’ordinamento (es. tributario) anche le piccole imprese e quelle agricole devono tenerle, così come i liberi professionisti.

Le scritture contabili possono essere assolutamente obbligatorie, come il libro giornale e il libro degli inventari, e relativamente obbligatorie, come il libro cassa, e richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa:

Il libro giornale indica in ordine cronologico le operazioni attive e passive dell’impresa; va aggiornato il più possibile e suddiviso in sezioni a seconda delle articolazioni dell’impresa.

Il libro degli inventari raccoglie gli inventari redatti all’inizio dell’impresa e alla fine di ogni esercizio annuale; l’inventario consiste nell’individuazione e valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore (se si tratta di imprenditore individuale anche di quelle estranee all’azienda, in quanto risponde con tutti i suoi beni).

L’inventario si conclude con il bilancio, che stabilisce con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite.

I libri contabili prevedono una particolare modalità di tenuta, con pagine sempre numerate e messe a disposizione dell’imprenditore anche su supporto informatico.

Le scritture contabili sono utilizzate in giudizio come prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha tenute:

Contro l’imprenditore fanno sempre prova, anche se non regolarmente tenute; inoltre chi vuole utilizzarle a proprio favore non può scinderne il contenuto.

Tuttavia per rispettare la riservatezza della documentazione contabile dell’imprenditore, l’art. 2711 c.c. prevede che il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, possa disporre di singole scritture o di tutti i libri ma solo per estrarne le registrazioni riguardanti la controversia; infatti sono soltanto tre i casi in cui il giudice può ordinare la comunicazione di tutte le scritture contabili: nelle cause relative allo scioglimento di società, alla comunione dei beni e alla successione a causa di morte.

A favore dell’imprenditore, invece, le sue scritture contabili possono fare prova solo se ricorrono i seguenti presupposti:

a) che le scritture siano regolarmente tenute

b) che la causa sia con un altro imprenditore

c) che la causa riguardi rapporti relativi all’esercizio dell’impresa

 

 

 

3) La rappresentanza commerciale

 

E’ un insieme di regole che derogano a quanto previsto dal diritto comune in materia di rappresentanza.

Le tre figure ausiliare dell’imprenditore sono in ordine gerarchico: l’institore, il procuratore e il commesso; tutte hanno un potere di rappresentanza ex lege, limitato dall’imprenditore con uno specifico atto, la procura.

 

L’institore: è colui che è preposto dal titolare ad esercitare un’impresa commerciale oppure una sede secondaria o un ramo di essa. (es. direttore generale); l’institore può esercitare un potere di rappresentanza generale che si estende a tutti gli atti pertinenti l’esercizio dell’impresa.

L’unico limite legale al suo potere riguarda il divieto di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, salvo abbia ricevuto specifica autorizzazione; inoltre gli sono preclusi gli atti di disposizione dell’azienda nel suo complesso e di una sua modificazione strutturale, in quanto nominato per gestire l’impresa.

Ogni altro tipo di limitazione è possibile grazie alla procura, opponibile ai terzi se iscritta o da questi conosciuta.

L’institore sta in giudizio in nome del preponente; quindi se non spende il nome dell’imprenditore, è obbligato personalmente, ma il terzo può agire anche contro il preponente per atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa.

Ciò significa che le obbligazioni derivanti dall’atto coinvolgono due soggetti: l’institore, in base al criterio della spendita del nome e l’imprenditore in base a quello della pertinenza dell’atto.

 

Il procuratore: è colui che ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti l’esercizio dell’impresa, pur non essendo a ciò preposto; si tratta di funzionari dotati di poteri decisionali autonomi in certi ambiti (es. direttore commerciale).

Anche in questo caso il potere di rappresentanza può essere limitato da procura, ed è opponibile ai terzi se iscritta nel registro delle imprese e se si prova che questi ne erano a conoscenza.

 

Il commesso: è il collaboratore meramente esecutivo dell’imprenditore; il suo potere di rappresentanza ex lege riguarda il compimento di atti relativi alle operazioni di cui è incaricato.

 

 

 

 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale è quell’insieme di norme che disciplinano la struttura e il funzionamento dell’impresa commerciale.

In questa sede ci occuperemo di tre fondamentali aree di tale statuto, ossia la pubblicità legale, le scritture contabili e la rappresentanza commerciale.

 

 

1) La pubblicità legale

 

Anche se già previsto dal codice civile del 1942, il registro delle imprese è stato istituito dalla L. 580/1993; esso rappresenta una forma di pubblicità legale di atti e di fatti relativi alle imprese al fine di renderli conoscibili e opponibili nei confronti dei terzi.

Devono iscriversi nel registro delle imprese tutti gli imprenditori indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata e dalle dimensioni, ad eccezione delle imprese-organo che non svolgono esclusivamente attività d’impresa.

Gli atti e fatti da iscrivere sono tutti gli elementi identificativi dell’imprenditore e dell’impresa (per l’imprenditore persona fisica, i dati anagrafici; per l’imprenditore collettivo, l’atto costitutivo, la sede, l’oggetto, gli amministratori) necessari per garantire all’imprenditore e ai terzi che si mettono in contatto con lui, sicurezza negli affari; vale il principio di tassatività secondo il quale devono essere iscritti gli atti e fatti previsti dalla legge.

Il registro è tenuto su base provinciale dalle camere di commercio con modalità informatiche che ne consentono la consultazione, agevolata dall’obbligo dell’imprenditore di indicare nei suoi atti il registro nel quale l’impresa è iscritta; l’ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore e la sua attività è controllata da un giudice (c.d. giudice del registro) delegato dal presidente del Tribunale.

Il registro è articolato in:

- una sezione ordinaria, nella quale devono iscriversi gli imprenditori commerciali non piccoli, tutte le società commerciali, i gruppi europei di interesse economico (GEIE) e gli enti pubblici economici

- due sezione speciali; nella prima devono iscriversi i piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, le società semplici, gli artigiani mentre nella seconda le società tra avvocati.

Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno efficacia dichiarativa; infatti l’art. 2193 c.2 c.c. dice che “l’atto o il fatto iscritto è opponibile ai terzi, anche se non ne sono venuti a conoscenza, dal momento dell’iscrizione”.

Se “la pubblicità è omessa, chi doveva richiederla non può opporre l’atto o il fatto non iscritto ai terzi, a meno che provi che questi ne erano a conoscenza” (art. 2193 c.1 c.c.).

Tuttavia tale efficacia non si produce sempre; sono previste infatti delle deroghe per quanto riguarda i soggetti (per gli imprenditori iscritti nelle sezioni speciali del registro delle imprese, la pubblicità legale ha solo valore di mera notizia) e gli atti (per l’atto costitutivo delle società, la pubblicità legale ha solo valore costitutivo).

Inoltre l’iscrizione di atti nel registro delle imprese può, in alcuni casi, non essere opponibile nei confronti del terzo in buona fede.

 

 

 

2) Le scritture contabili

 

Presupposto fondamentale di ogni attività economica è la tenuta dell’ordinaria contabilità.

Le scritture contabili sono obbligatorie per chi è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese, e per gli enti pubblici territoriali relativamente alle imprese-organo esercitate; in altri settori dell’ordinamento (es. tributario) anche le piccole imprese e quelle agricole devono tenerle, così come i liberi professionisti.

Le scritture contabili possono essere assolutamente obbligatorie, come il libro giornale e il libro degli inventari, e relativamente obbligatorie, come il libro cassa, e richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa:

Il libro giornale indica in ordine cronologico le operazioni attive e passive dell’impresa; va aggiornato il più possibile e suddiviso in sezioni a seconda delle articolazioni dell’impresa.

Il libro degli inventari raccoglie gli inventari redatti all’inizio dell’impresa e alla fine di ogni esercizio annuale; l’inventario consiste nell’individuazione e valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore (se si tratta di imprenditore individuale anche di quelle estranee all’azienda, in quanto risponde con tutti i suoi beni).

L’inventario si conclude con il bilancio, che stabilisce con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite.

I libri contabili prevedono una particolare modalità di tenuta, con pagine sempre numerate e messe a disposizione dell’imprenditore anche su supporto informatico.

Le scritture contabili sono utilizzate in giudizio come prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha tenute:

Contro l’imprenditore fanno sempre prova, anche se non regolarmente tenute; inoltre chi vuole utilizzarle a proprio favore non può scinderne il contenuto.

Tuttavia per rispettare la riservatezza della documentazione contabile dell’imprenditore, l’art. 2711 c.c. prevede che il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, possa disporre di singole scritture o di tutti i libri ma solo per estrarne le registrazioni riguardanti la controversia; infatti sono soltanto tre i casi in cui il giudice può ordinare la comunicazione di tutte le scritture contabili: nelle cause relative allo scioglimento di società, alla comunione dei beni e alla successione a causa di morte.

A favore dell’imprenditore, invece, le sue scritture contabili possono fare prova solo se ricorrono i seguenti presupposti:

a) che le scritture siano regolarmente tenute

b) che la causa sia con un altro imprenditore

c) che la causa riguardi rapporti relativi all’esercizio dell’impresa

 

 

 

3) La rappresentanza commerciale

 

E’ un insieme di regole che derogano a quanto previsto dal diritto comune in materia di rappresentanza.

Le tre figure ausiliare dell’imprenditore sono in ordine gerarchico: l’institore, il procuratore e il commesso; tutte hanno un potere di rappresentanza ex lege, limitato dall’imprenditore con uno specifico atto, la procura.

 

L’institore: è colui che è preposto dal titolare ad esercitare un’impresa commerciale oppure una sede secondaria o un ramo di essa. (es. direttore generale); l’institore può esercitare un potere di rappresentanza generale che si estende a tutti gli atti pertinenti l’esercizio dell’impresa.

L’unico limite legale al suo potere riguarda il divieto di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, salvo abbia ricevuto specifica autorizzazione; inoltre gli sono preclusi gli atti di disposizione dell’azienda nel suo complesso e di una sua modificazione strutturale, in quanto nominato per gestire l’impresa.

Ogni altro tipo di limitazione è possibile grazie alla procura, opponibile ai terzi se iscritta o da questi conosciuta.

L’institore sta in giudizio in nome del preponente; quindi se non spende il nome dell’imprenditore, è obbligato personalmente, ma il terzo può agire anche contro il preponente per atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa.

Ciò significa che le obbligazioni derivanti dall’atto coinvolgono due soggetti: l’institore, in base al criterio della spendita del nome e l’imprenditore in base a quello della pertinenza dell’atto.

 

Il procuratore: è colui che ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti l’esercizio dell’impresa, pur non essendo a ciò preposto; si tratta di funzionari dotati di poteri decisionali autonomi in certi ambiti (es. direttore commerciale).

Anche in questo caso il potere di rappresentanza può essere limitato da procura, ed è opponibile ai terzi se iscritta nel registro delle imprese e se si prova che questi ne erano a conoscenza.

 

Il commesso: è il collaboratore meramente esecutivo dell’imprenditore; il suo potere di rappresentanza ex lege riguarda il compimento di atti relativi alle operazioni di cui è incaricato.