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L’obbligo all’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS per l’amministratore della società

nota a Tribunale di Salerno, sezione lavoro, sentenza n. 1105 del 2023

commercianti e INPS
commercianti e INPS

L’obbligo all’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS per l’amministratore della società

nota a Tribunale di Salerno, sezione lavoro, sentenza n. 1105 del 2023

 

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, con sentenza articolata e precisa del Giudice Dott. Dott. Antonio Cantillo n. 1916 del 01.12.2023 ha stabilito in merito ad un ricorso avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito emessa dall’INPS ai danni di un amministratore di una società un importante principio in merito all’automatismo che l’Ente previdenziale effettua nell’iscrizione alla gestione commerciate gli amministratori delle società.

Orbene, sul punto si evidenzia che, ad oggi, in base alla predetta normativa, lo svolgimento di una attività di impresa commerciale o artigiana, svolta anche come amministratore, richiede – a detta dell’INPS – l’iscrizione “automatica”. Infatti, l’INPS ha sostenuto che l’art. 1 co. 203 della l. 662/1996 ha esteso l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ai soci di s.r.l. esercenti attività commerciali o comunque del settore terziario che prestino con abitualità e prevalenza la loro attività lavorativa all’interno della società. Pertanto, tutti coloro che esercitino, anche in forma societaria, le attività che, a norma dell’art. 49, comma 1, lett. d, l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dal 1º gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 202, l.n.662, cit., ad iscriversi nella c.d. gestione commercianti.

Il Giudice Salernitano dopo aver proceduto ad un’attenta disamina precisa e puntuale di tutta la normativa ha evidenziato che: «Non basta, quindi, lo svolgimento di un’attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. E’ opportuno chiarire, altresì, che l’onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l’iscrizione alla gestione è a carico dell’Inps essendo l’Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo».

In conclusione, il Giudice del Tribunale di Salerno nell’annullare gli avvisi di addebito ha riconosciuto che il requisito della abitualità e prevalenza deve riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

Pertanto, in base a tale principio di diritto, chi è stato iscritto d’ufficio alla gestione commerciante/artigiani deve chiedere la cancellazione nonché il rimborso dei contributi eventualmente pagati nei limiti della prescrizione