MAGNA CARTA (1215): diritto, giustizia, magistrati e funzionari regi
38. D’ora in avanti nessun balivo potrà condurre un uomo in giudizio sulla semplice base della propria parola, senza produrre testimoni attendibili che ne provino la veridicità.
40. A nessuno venderemo, negheremo o differiremo il diritto o la giustizia.
45. Non nomineremo giudici, né agenti, né sceriffi, né balivi se non persone che conoscano la legge del regno e che intendano osservarla correttamente.
[A cura di Alessandro Torre, Liberilibri, Macerata, 2007, p. 23]
38. D’ora in avanti nessun balivo potrà condurre un uomo in giudizio sulla semplice base della propria parola, senza produrre testimoni attendibili che ne provino la veridicità.
40. A nessuno venderemo, negheremo o differiremo il diritto o la giustizia.
45. Non nomineremo giudici, né agenti, né sceriffi, né balivi se non persone che conoscano la legge del regno e che intendano osservarla correttamente.
[A cura di Alessandro Torre, Liberilibri, Macerata, 2007, p. 23]