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MAGNA CARTA (1215): diritto, giustizia, magistrati e funzionari regi

38. D’ora in avanti nessun balivo potrà condurre un uomo in giudizio sulla semplice base della propria parola, senza produrre testimoni attendibili che ne provino la veridicità.

40. A nessuno venderemo, negheremo o differiremo il diritto o la giustizia.

45. Non nomineremo giudici, né agenti, né sceriffi, né balivi se non persone che conoscano la legge del regno e che intendano osservarla correttamente.

[A cura di Alessandro Torre, Liberilibri, Macerata, 2007, p. 23]

38. D’ora in avanti nessun balivo potrà condurre un uomo in giudizio sulla semplice base della propria parola, senza produrre testimoni attendibili che ne provino la veridicità.

40. A nessuno venderemo, negheremo o differiremo il diritto o la giustizia.

45. Non nomineremo giudici, né agenti, né sceriffi, né balivi se non persone che conoscano la legge del regno e che intendano osservarla correttamente.

[A cura di Alessandro Torre, Liberilibri, Macerata, 2007, p. 23]