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MAGNA CARTA (1215): mercanti, libertà di movimento e reciprocità

41. A tutti i mercanti sia garantito di uscire in modo incolume e sicuro dall’Inghilterra, e di entrare in essa, sia per terra che per acqua, per comprare e vendere liberi da ogni ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini, eccetto in tempo di guerra e se essi appartengono al paese che è in guerra contro di noi; qualora essi si trovino nel nostro territorio al principio della guerra, saranno ivi trattenuti senza che si rechi loro alcun danno nella persona e nella mercanzia, finché noi o il nostro primo giudice non saremo stati informati del trattamento che è riservato ai nostri mercanti nel paese che è in guerra con noi; e se i nostri mercanti vi sono incolumi, lo saranno anche gli altri nel nostro paese.

42. D’ora in avanti, ferma restando la fedeltà nei nostri riguardi, a chiunque sia lecito uscire dal nostro regno e rientrarvi in incolumità e sicurezza, per terra e per acqua, con l’eccezione, per la comune sicurezza del nostro regno, di un breve periodo qualora si sia in tempo di guerra, salvi coloro i quali siano imprigionati o dichiarati fuorilegge, nonché delle genti del paese che è in guerra contro di noi e i mercanti, dei quali avvenga come s’è stabilito in precedenza.

[A cura di Alessandro Torre, Liberilibri, Macerata, 2007, p. 25]

41. A tutti i mercanti sia garantito di uscire in modo incolume e sicuro dall’Inghilterra, e di entrare in essa, sia per terra che per acqua, per comprare e vendere liberi da ogni ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini, eccetto in tempo di guerra e se essi appartengono al paese che è in guerra contro di noi; qualora essi si trovino nel nostro territorio al principio della guerra, saranno ivi trattenuti senza che si rechi loro alcun danno nella persona e nella mercanzia, finché noi o il nostro primo giudice non saremo stati informati del trattamento che è riservato ai nostri mercanti nel paese che è in guerra con noi; e se i nostri mercanti vi sono incolumi, lo saranno anche gli altri nel nostro paese.

42. D’ora in avanti, ferma restando la fedeltà nei nostri riguardi, a chiunque sia lecito uscire dal nostro regno e rientrarvi in incolumità e sicurezza, per terra e per acqua, con l’eccezione, per la comune sicurezza del nostro regno, di un breve periodo qualora si sia in tempo di guerra, salvi coloro i quali siano imprigionati o dichiarati fuorilegge, nonché delle genti del paese che è in guerra contro di noi e i mercanti, dei quali avvenga come s’è stabilito in precedenza.

[A cura di Alessandro Torre, Liberilibri, Macerata, 2007, p. 25]