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Ministero Sviluppo: nella s.r.l. il sindaco unico comporta modifica dello statuto

Il Ministero dello Svilppo Economico ha espresso il proprio parere in risposta al quesito di una CCIAA se "una s.r.l., al fine di procedere alla nomina di un "sindaco unico" debba procedere preventivamente alla modifica dei patti sociali, ovvero se gli statuti in essere debbano considerarsi automaticamente modificati in tal senso, potendosi così procedere a detta nomina anche a statuto invariato".

Il Ministero ritiene che "la lettura coordinata del primo comma dell’articolo 2477 del codice civile, nel testo ora vigente, secondo cui «Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo», e del quinto comma del medesimo articolo, secondo cui «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni», mostra chiaramente, l’intento del legislatore di lasciare, in ogni caso, alla scelta della società l’eventuale adozione di un organo di controllo non monocratico.

Ne consegue che se lo statuto non fa un mero rinvio all’art. 2477, ma prevede espressamente la composizione pluripersonale del collegio, sembra inevitabile, per adottare la forma monocratica dell’organo di controllo, procedere alla modifica dello statuto".

(Ministero dello Sviluppo Economico, Parere 18 giugno 2012, n. 139507: Oggetto: Sindaco unico - Art. 2477 c.c.. - Problematiche interpretative - Richiesta parere)

Il Ministero dello Svilppo Economico ha espresso il proprio parere in risposta al quesito di una CCIAA se "una s.r.l., al fine di procedere alla nomina di un "sindaco unico" debba procedere preventivamente alla modifica dei patti sociali, ovvero se gli statuti in essere debbano considerarsi automaticamente modificati in tal senso, potendosi così procedere a detta nomina anche a statuto invariato".

Il Ministero ritiene che "la lettura coordinata del primo comma dell’articolo 2477 del codice civile, nel testo ora vigente, secondo cui «Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo», e del quinto comma del medesimo articolo, secondo cui «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni», mostra chiaramente, l’intento del legislatore di lasciare, in ogni caso, alla scelta della società l’eventuale adozione di un organo di controllo non monocratico.

Ne consegue che se lo statuto non fa un mero rinvio all’art. 2477, ma prevede espressamente la composizione pluripersonale del collegio, sembra inevitabile, per adottare la forma monocratica dell’organo di controllo, procedere alla modifica dello statuto".

(Ministero dello Sviluppo Economico, Parere 18 giugno 2012, n. 139507: Oggetto: Sindaco unico - Art. 2477 c.c.. - Problematiche interpretative - Richiesta parere)