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Minori: eredità e vendita di beni immobili, le istanze al Giudice Tutelare

Perù
Ph. Simona Balestra / Perù

Ho assistito persone che si trovano a dover affrontare il triste momento della prematura scomparsa del coniuge o del compagno con devoluzione dell’eredità anche in favore di figli minorenni.

Ho assistito anche all’apertura di testamenti di nonni o zii in cui erano stati pretermessi gli eredi legittimi in favore dei loro figli minorenni. Senza voler analizzare il problema della lesione della legittima, vediamo quali incombenti sono necessari per portare a termine la successione in favore di minore.

In tali casi, la burocrazia della situazione sembra insuperabile e mi è capitato frequentemente che chi si è rivolto a me, una volta conosciuto il percorso necessario a definire la posizione successoria, abbia ritenuto più proficuo attendere la maggiore età del figlio piuttosto che occuparsi delle pratiche.

In caso di ragazzi di 16-17 anni, attendere poco più di un anno non può nuocere eccessivamente: qualora si superi un anno dalla morte del de cuius senza aver presentato la dichiarazione di successione, si va incontro alle sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione nei termini, proprio di 1 anno, nulla più.

Nel caso in cui gli eredi siano più piccoli o che ci siano situazioni da risolvere urgentemente, ad esempio qualche piccolo debito da pagare, una casa in comproprietà da vendere, la situazione è diversa e va affrontata velocemente.

La prima cosa da fare è presentare istanza ex articolo 320 Codice Civile al Giudice Tutelare competente, ovvero quello del luogo ove risiede il minore, per chiedere di essere autorizzati ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Questa istanza può essere presentata anche senza l’ausilio di un avvocato. In molti Tribunali troverete modulistica specifica che può essere compilata.

Legittimato a presentare l’istanza, il genitore superstite, o entrambi in caso di eredità proveniente da altri, il tutore nominato in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Qualora intendiate far accettare l’eredità a vostro figlio, dovrete dare una succinta esposizione dei motivi, illustrando la composizione dell’attivo ereditario e depositando, ove possibile, copia delle visure immobiliari e copia delle dichiarazioni di consistenza alla data della morte rilasciate dagli istituti bancari ove il de cuius aveva giacenze di denaro.

Il Giudice Tutelare deciderà se autorizzare l’accettazione dell’eredità da parte del minore o meno valutandone la convenienza economica. Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, occorre però occuparsi della redazione dell’inventario dei beni del defunto, incombente che deve necessariamente essere svolto da un pubblico ufficiale, Cancelliere o Notaio che sia.

Qualora intendiate avvalervi di un Cancelliere, sarà necessario presentare una seconda istanza al Giudice Tutelare affinché dia incarico ad un Cancelliere del Tribunale di redigere l’inventario. Anche questa istanza può essere depositata in autonomia, senza la necessaria rappresentanza da parte di un avvocato.

Gli incombenti successivi verranno svolti poi dai pubblici ufficiali incaricati, Cancelliere se dal Giudice Tutelare, Notaio se scelto da voi stessi (la legge vi consente di farlo, articolo 769 ultimo comma Codice Procedura Civile).

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario si formalizza avanti al Cancelliere del Tribunale o al Notaio, prima o dopo la redazione dell’inventario, indifferentemente.

Una volta completato l’inventario, si può presentare la denuncia di successione, se obbligatoria (dipende dalla consistenza dell’attivo ereditario), incombente di natura fiscale che renderà possibile però la legittima attribuzione agli eredi dei beni devoluti per successione, mobili o immobili che siano.

Frequentemente accade che in successione pervenga proprio un bene immobile e che, per le più svariate ragioni, sia necessario porlo in vendita o addirittura si sia già ricevuto una proposta di acquisto da parte di un interessato. In tali casi, la competenza ad autorizzare la vendita di un immobile pervenuto in eredità ad un minore è, ex articolo 747 Codice Procedura Civile, del Tribunale ove ha la residenza il minore, che deciderà in composizione collegiale, sentito il parere del Giudice Tutelare.

Anche tale ricorso può essere presentato in autonomia. Opportuno però che sia corredato da una serie di documenti che permettano al Tribunale di valutare la convenienza dell’affare per il minorenne: copia dell’atto di provenienza dell’immobile, e quindi della dichiarazione di successione corredata, se esistente, da copia del testamento, oltre alla perizia giurata di stima dell’immobile redatta da un tecnico da voi stessi incaricato che valuti se il prezzo offerto per l’acquisto sia conforme ai prezzi di mercato di riferimento.

La presentazione di detta istanza va quindi promossa in seguito alla ricezione della proposta di acquisto e non prima. Anche detta proposta va allegata in copia all’istanza.

In calce all’istanza è opportuno anche indicare come le somme ricavate dalla vendita saranno gestite e soprattutto ove saranno accreditate.

Qualora abbiate deciso di non farvi assistere da un legale nella presentazione di detta istanza, vi consiglio quantomeno di farvi consigliare dal Notaio che rogherà l’atto di compravendita in quanto è fondamentale che il decreto autorizzativo che ne scaturisca riporti alcuni dati fondamentali, ovverosia la corretta e completa indicazione catastale dell’immobile.

Una volta ottenuta l’autorizzazione sarà sufficiente estrarne copia autentica presso la Cancelleria del Tribunale per poter partecipare all’atto di compravendita in nome e per conto del minore.