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MSE: iscrizione al registro delle imprese anche senza PEC

Se il legale rappresentante rimane inerte rispetto alle richieste della CCIAA, questa può procedere d’ufficio all'iscrizione dell’atto, anche se privo della indicazione di PEC.

Una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito agli adempimenti a carico della CCIAA in caso di domanda di iscrizione di atto societario priva di PEC, il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha stabilito che:

1. la procedura in questione prevederà l’invio al legale rappresentante o al titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale) di un invito a presentare, entro un termine congruo, l’istanza di iscrizione dell’atto (o del fatto) principale, completa dell’indirizzo PEC;

2. decorso tale termine, l’ufficio del registro delle imprese sottoporrà il fascicolo relativo all'adempimento principale al Giudice delegato affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio. Ciò in quanto l’ufficio del registro delle imprese “conosce” l’atto (o il fatto) la cui iscrizione risulta respinta per irregolarità della domanda, e pertanto l’ufficio stesso dovrà dare avvio alla procedura d’iscrizione di tali atti (o fatti) ex articolo 2190 del Codice Civile;

In sostanza, secondo il Ministero, l’incompletezza della domanda di iscrizione dell’atto principale dovuta alla mancata indicazione dell’indirizzo PEC è da imputare al legale rappresentante della società e al titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale). La violazione delle disposizioni interessate dovrà essere, pertanto, contestata al responsabile, ma non darà luogo alla mancata iscrizione.

(Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Parere 29 agosto 2013: Obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese - Problematiche interpretative - Richiesta parere)

  Se il legale rappresentante rimane inerte rispetto alle richieste della CCIAA, questa può procedere d’ufficio all'iscrizione dell’atto, anche se privo della indicazione di PEC.

Una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito agli adempimenti a carico della CCIAA in caso di domanda di iscrizione di atto societario priva di PEC, il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha stabilito che:

1. la procedura in questione prevederà l’invio al legale rappresentante o al titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale) di un invito a presentare, entro un termine congruo, l’istanza di iscrizione dell’atto (o del fatto) principale, completa dell’indirizzo PEC;

2. decorso tale termine, l’ufficio del registro delle imprese sottoporrà il fascicolo relativo all'adempimento principale al Giudice delegato affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio. Ciò in quanto l’ufficio del registro delle imprese “conosce” l’atto (o il fatto) la cui iscrizione risulta respinta per irregolarità della domanda, e pertanto l’ufficio stesso dovrà dare avvio alla procedura d’iscrizione di tali atti (o fatti) ex articolo 2190 del Codice Civile;

In sostanza, secondo il Ministero, l’incompletezza della domanda di iscrizione dell’atto principale dovuta alla mancata indicazione dell’indirizzo PEC è da imputare al legale rappresentante della società e al titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale). La violazione delle disposizioni interessate dovrà essere, pertanto, contestata al responsabile, ma non darà luogo alla mancata iscrizione.

(Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Parere 29 agosto 2013: Obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese - Problematiche interpretative - Richiesta parere)