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Nessuna sanzione se il contrassegno della RC auto è scaduto da meno di quindici giorni

A seguito del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese“, il codice delle Assicurazioni Private si è arricchito dell’art. 170-bis, introdotto col fine dichiarato di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative.

L’art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni prevede, infatti, al primo comma, che “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile”.

Sempre il primo comma dell’articolo citato, prevede che “L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”.

Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare del 14 febbraio 2013, è intervenuto per orientare, alla luce del mutato quadro normativo, l’azione degli operatori di polizia, chiamati oltre che ad accertare che i veicoli circolanti godano della obbligatoria copertura assicurativa, anche all’irrogazione delle previste sanzioni al cospetto di possibili violazioni.

Il Ministero, proprio alla luce delle previsioni più sopra riprodotte, ha chiarito che non è più sanzionabile per omesso possesso dei documenti di circolazione e di guida né per mancata esposizione dei contrassegni per la circolazione (articoli 181 e 182 del Codice della Strada) chi circoli con un veicolo che abbia il contrassegno ed il certificato di assicurazione scaduti da meno di quindici giorni, “atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza dello stesso”.

Per la stessa ipotesi, ovviamente, il Ministero esclude l’applicabilità di alcuna sanzione per l’omessa ottemperanza all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (articolo 193 del Codice della Strada).

A seguito del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese“, il codice delle Assicurazioni Private si è arricchito dell’art. 170-bis, introdotto col fine dichiarato di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative.

L’art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni prevede, infatti, al primo comma, che “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile”.

Sempre il primo comma dell’articolo citato, prevede che “L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”.

Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare del 14 febbraio 2013, è intervenuto per orientare, alla luce del mutato quadro normativo, l’azione degli operatori di polizia, chiamati oltre che ad accertare che i veicoli circolanti godano della obbligatoria copertura assicurativa, anche all’irrogazione delle previste sanzioni al cospetto di possibili violazioni.

Il Ministero, proprio alla luce delle previsioni più sopra riprodotte, ha chiarito che non è più sanzionabile per omesso possesso dei documenti di circolazione e di guida né per mancata esposizione dei contrassegni per la circolazione (articoli 181 e 182 del Codice della Strada) chi circoli con un veicolo che abbia il contrassegno ed il certificato di assicurazione scaduti da meno di quindici giorni, “atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza dello stesso”.

Per la stessa ipotesi, ovviamente, il Ministero esclude l’applicabilità di alcuna sanzione per l’omessa ottemperanza all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (articolo 193 del Codice della Strada).