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Antitrust: sanzionata la società Named per pubblicità ingannevole a riguardo dell’integratore alimentare Immun’Age

Il 24 settembre, l’Antritrust ha condannato al pagamento di 250.000 euro la società Named S.p.A, avendo giudicato ingannevole la campagna pubblicitaria relativa all’integratore Immun’Age, diffusa tramite internet, spot tv trasmessi dalle principali emittenti televisive nazionali, radio e stampa.

Secondo il Garante della Concorrenza, tali messaggi pubblicitari propongono al consumatore un prodotto con specifiche caratteristiche di natura salutistica. In particolare, Named afferma che Immun’Age è un integratore alimentare, con efficacia contro gravi patologie come l’Alzheimer, il Morbo di Parkinson, l’AIDS ecc., ovvero contro altre malattie e stati fisiologici ampiamente diffusi, quali influenza e raffreddori, vaccinazioni e persino tumori e chemioterapia. Inoltre, secondo il professionista, il prodotto ha la capacità di contribuire al mantenimento della giovinezza, a combattere lo stress psicofisico, la perdita di memoria e la stanchezza.

Named, in corso d’istruttoria, ha depositato la documentazione dalla quale risulta la notifica dell’etichetta dell’integratore Immun’Age al Ministero della Salute, il quale, a partire dall’anno 2003, ha richiesto al professionista informazioni documentali sulla composizione del prodotto. Il Ministero, inoltre, ha richiesto a Named di assicurare la conformità del prodotto a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, etichettatura e claims, ove applicabili. Dal mese di gennaio, il professionista ha adeguato l’etichetta del prodotto sostituendo la precedente scritta con: “Antiossidante; coadiuva le naturali difese dell’organismo”.

La pratica commerciale oggetto del provvedimento è stata sottoposta al parere dell’Autorità per le  Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha rilevato che i messaggi pubblicitari del professionista sono tali da non permettere al consumatore medio di percepire l’esatta natura del prodotto, potendolo indurre erroneamente a ritenere che lo stesso abbia un’efficacia terapeutica, assimilabile a quella dei farmaci.

In sostanza l’Antitrust ha ritenuto scorretta la campagna commerciale, in quanto il prodotto in questione è un integratore alimentare antiossidante, rispetto al quale non risultano confermate le molteplici proprietà salutistiche affermate dal professionista nelle diverse comunicazioni commerciali.

La gravità della pratica, ribadisce l’Antitrust, emerge dall’utilizzo di claim salutistici in tutti i messaggi che integrano una pluralità di profili di scorrettezza, rivolto principalmente a soggetti di età matura e più direttamente interessati alle problematiche connesse al naturale fenomeno dell’invecchiamento, agli stati influenzali, alla perdita di memoria ecc.

Soltanto l’utilizzo dello specifico claim autorizzato dalla Commissione Europea o comunque indicato nelle Linee Guida Ministeriali possono garantire i consumatori nelle scelte commerciali riguardanti prodotti alimentari o simili.

Ancor più grave, sempre secondo l’Antitrust, risulta la pratica se si considera la possibilità di acquisto on line del prodotto dal momento che sul sito internet della società, www.immunage.it, è presente un link di collegamento al sito www.namedonline.it al quale si approda cliccando sul bottone Acquista on line.

Pertanto, l’Antitrust ha dichiarato l’ingannevolezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Named S.p.A.

Il provvedimento è interamente consultabile sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 24 settembre 2014, n. 25087)

Il 24 settembre, l’Antritrust ha condannato al pagamento di 250.000 euro la società Named S.p.A, avendo giudicato ingannevole la campagna pubblicitaria relativa all’integratore Immun’Age, diffusa tramite internet, spot tv trasmessi dalle principali emittenti televisive nazionali, radio e stampa.

Secondo il Garante della Concorrenza, tali messaggi pubblicitari propongono al consumatore un prodotto con specifiche caratteristiche di natura salutistica. In particolare, Named afferma che Immun’Age è un integratore alimentare, con efficacia contro gravi patologie come l’Alzheimer, il Morbo di Parkinson, l’AIDS ecc., ovvero contro altre malattie e stati fisiologici ampiamente diffusi, quali influenza e raffreddori, vaccinazioni e persino tumori e chemioterapia. Inoltre, secondo il professionista, il prodotto ha la capacità di contribuire al mantenimento della giovinezza, a combattere lo stress psicofisico, la perdita di memoria e la stanchezza.

Named, in corso d’istruttoria, ha depositato la documentazione dalla quale risulta la notifica dell’etichetta dell’integratore Immun’Age al Ministero della Salute, il quale, a partire dall’anno 2003, ha richiesto al professionista informazioni documentali sulla composizione del prodotto. Il Ministero, inoltre, ha richiesto a Named di assicurare la conformità del prodotto a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, etichettatura e claims, ove applicabili. Dal mese di gennaio, il professionista ha adeguato l’etichetta del prodotto sostituendo la precedente scritta con: “Antiossidante; coadiuva le naturali difese dell’organismo”.

La pratica commerciale oggetto del provvedimento è stata sottoposta al parere dell’Autorità per le  Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha rilevato che i messaggi pubblicitari del professionista sono tali da non permettere al consumatore medio di percepire l’esatta natura del prodotto, potendolo indurre erroneamente a ritenere che lo stesso abbia un’efficacia terapeutica, assimilabile a quella dei farmaci.

In sostanza l’Antitrust ha ritenuto scorretta la campagna commerciale, in quanto il prodotto in questione è un integratore alimentare antiossidante, rispetto al quale non risultano confermate le molteplici proprietà salutistiche affermate dal professionista nelle diverse comunicazioni commerciali.

La gravità della pratica, ribadisce l’Antitrust, emerge dall’utilizzo di claim salutistici in tutti i messaggi che integrano una pluralità di profili di scorrettezza, rivolto principalmente a soggetti di età matura e più direttamente interessati alle problematiche connesse al naturale fenomeno dell’invecchiamento, agli stati influenzali, alla perdita di memoria ecc.

Soltanto l’utilizzo dello specifico claim autorizzato dalla Commissione Europea o comunque indicato nelle Linee Guida Ministeriali possono garantire i consumatori nelle scelte commerciali riguardanti prodotti alimentari o simili.

Ancor più grave, sempre secondo l’Antitrust, risulta la pratica se si considera la possibilità di acquisto on line del prodotto dal momento che sul sito internet della società, www.immunage.it, è presente un link di collegamento al sito www.namedonline.it al quale si approda cliccando sul bottone Acquista on line.

Pertanto, l’Antitrust ha dichiarato l’ingannevolezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Named S.p.A.

Il provvedimento è interamente consultabile sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 24 settembre 2014, n. 25087)