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Cassazione Lavoro: per i permessi retribuiti l’associazione sindacale deve aver almeno partecipato alle trattative del CCNL

Non costituisce condotta antisindacale dell’azienda, censurabile per tale motivo in forza dell’articolo 28 della legge n. 300/1970 (“Statuto dei lavoratori”), il divieto per l’associazione sindacale di godere di permessi sindacali retribuiti se l’associazione stessa non è firmataria del contratto collettivo nazionale di categoria in vigore.

La Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi su un tema che esattamente un anno fa impegnò la Consulta, e cioè sull’interpretazione dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Tale disposizione prevede la possibilità di costituire rappresentanze sindacali in azienda, e di converso di godere dei diritti di cui al Titolo III di tale Statuto, da parte “delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”.

La Corte Costituzionale, nel luglio dello scorso anno, nella sentenza n. 231/2013, aveva interpretato la disposizione in esame nel senso di ammettere alla concessione di tali diritti anche le associazioni sindacali che, seppur non firmatarie di detti contratti collettivi, avevano comunque partecipato alle trattative, decidendo successivamente, nell’esercizio di una propria libertà di scelta, di non sottoscrivere gli accordi raggiunti.

Condizione necessaria e sufficiente affinché le associazioni sindacali potessero costituire rappresentanze sindacali in azienda e godere dei diritti del Titolo III dello statuto dei lavoratori era che tali rappresentanze sindacali si fossero comunque sedute al tavolo delle trattative e negoziato con le altre parti sociali. Questo è quanto si deduce dalle motivazioni della decisione della Consulta.

Nel caso in esame, l’associazione sindacale (Cobas) che denunciava una condotta sindacale dell’azienda (Fiat Auto) in cui erano occupati propri iscritti e che richiedeva i permessi sindacali retribuiti, come previsto dall’articolo 30 dello Statuto (del citato Titolo III), non aveva partecipato alle negoziazioni.

In conseguenza di ciò, coerentemente alla decisione della Corte Costituzionale dello scorso anno, l’associazione non poteva beneficiare dei diritti che lo Statuto dei lavoratori riserva a determinate organizzazioni sindacali (quelle individuate dell’articolo 19), in quanto non era soddisfatto il requisito necessario e sufficiente della partecipazione alle trattative negoziali per la stipulazione del CCNL.

In conclusione, i giudici hanno ritenuto insussistente una condotta antisindacale rimproverabile all’azienda che vieta l’esercizio dei diritti del Titolo III dello Statuto al sindacato che non sia “firmatario” del contratto collettivo nazionale di categoria applicato, da intendersi con tale espressione legislativa l’aver partecipato alle trattative, anche se l’accordo non è stato in seguito sottoscritto.

(Corte di cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 22 luglio 2014 n. 16637)

Non costituisce condotta antisindacale dell’azienda, censurabile per tale motivo in forza dell’articolo 28 della legge n. 300/1970 (“Statuto dei lavoratori”), il divieto per l’associazione sindacale di godere di permessi sindacali retribuiti se l’associazione stessa non è firmataria del contratto collettivo nazionale di categoria in vigore.

La Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi su un tema che esattamente un anno fa impegnò la Consulta, e cioè sull’interpretazione dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Tale disposizione prevede la possibilità di costituire rappresentanze sindacali in azienda, e di converso di godere dei diritti di cui al Titolo III di tale Statuto, da parte “delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”.

La Corte Costituzionale, nel luglio dello scorso anno, nella sentenza n. 231/2013, aveva interpretato la disposizione in esame nel senso di ammettere alla concessione di tali diritti anche le associazioni sindacali che, seppur non firmatarie di detti contratti collettivi, avevano comunque partecipato alle trattative, decidendo successivamente, nell’esercizio di una propria libertà di scelta, di non sottoscrivere gli accordi raggiunti.

Condizione necessaria e sufficiente affinché le associazioni sindacali potessero costituire rappresentanze sindacali in azienda e godere dei diritti del Titolo III dello statuto dei lavoratori era che tali rappresentanze sindacali si fossero comunque sedute al tavolo delle trattative e negoziato con le altre parti sociali. Questo è quanto si deduce dalle motivazioni della decisione della Consulta.

Nel caso in esame, l’associazione sindacale (Cobas) che denunciava una condotta sindacale dell’azienda (Fiat Auto) in cui erano occupati propri iscritti e che richiedeva i permessi sindacali retribuiti, come previsto dall’articolo 30 dello Statuto (del citato Titolo III), non aveva partecipato alle negoziazioni.

In conseguenza di ciò, coerentemente alla decisione della Corte Costituzionale dello scorso anno, l’associazione non poteva beneficiare dei diritti che lo Statuto dei lavoratori riserva a determinate organizzazioni sindacali (quelle individuate dell’articolo 19), in quanto non era soddisfatto il requisito necessario e sufficiente della partecipazione alle trattative negoziali per la stipulazione del CCNL.

In conclusione, i giudici hanno ritenuto insussistente una condotta antisindacale rimproverabile all’azienda che vieta l’esercizio dei diritti del Titolo III dello Statuto al sindacato che non sia “firmatario” del contratto collettivo nazionale di categoria applicato, da intendersi con tale espressione legislativa l’aver partecipato alle trattative, anche se l’accordo non è stato in seguito sottoscritto.

(Corte di cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 22 luglio 2014 n. 16637)