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Cassazione SU: impresa familiare e struttura societaria sono incompatibili

Rifilessi di passato
Ph. Luca Martini / Rifilessi di passato

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato l’impresa familiare incompatibile con la struttura societaria, escludendo l’applicabilità dell’articolo 230 bis del codice civile (Impresa familiare) ad una impresa gestita in forma societaria.

Nel caso in esame, il sig. S.P. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino i sigg. B.L. e B.A., figli della propria sorella affermando che la società, avente ad oggetto la gestione di un bar, era stata costituita formalmente dai soli convenuti per poter fruire degli incentivi per la giovane imprenditoria femminile; che peraltro egli aveva provveduto alla ristrutturazione dei locali, ai rapporti con i fornitori e prestato quotidianamente la propria opera nella conduzione del bar fino al 31 ottobre 2002, data in cui aveva cessato la collaborazione a causa dell’altrui rifiuto di consentirgli l’ingresso nella società.

I nipoti eccepivano l’insussistenza dell’impresa familiare, incompatibile con la struttura societaria, e contestavano le affermazioni sullo svolgimento concreto del rapporto.

Il Tribunale di Torino con Sentenza del 14 novembre 2008 accertava la sussistenza di un’impresa familiare dal 2 novembre 1999 al 31 ottobre 2002.

La Corte d’appello di Torino, invece, rigettava le domande compensando per intero le spese dei due gradi di giudizio, in considerazione del contrasto giurisprudenziale vigente in ordine alla compatibilità dell’impresa familiare con la forma societaria.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, insistendo nel ritenere sussistente la compatibilità dell’impresa familiare con la forma societaria.

Individuato un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell’impresa familiare con la configurazione societaria, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, cui il ricorso era stato originariamente assegnato, lo rimetteva alle Sezioni Unite.

Un primo indirizzo giurisprudenziale, trattandosi di una norma di natura eccezionale, ne esclude l'applicazione all'impresa in forma societaria in quanto frutto di una non consentita interpretazione analogica nell'ambito di una lacuna cosiddetta impropria.

La medesima opinione negativa sull’applicabilità dell’articolo 230 bis del codice civile all’impresa societaria è stata sostenuta dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella Sentenza del 6 agosto 2003, n. 11881 secondo cui vi è l’esclusione di una compresenza di rapporti: l’uno fondato sul contratto di società tra il debitore e terzi soci; e l’altro derivante dal vincolo di subordinazione al primo di un suo familiare.

Infine, secondo la Cassazione, non è condivisibile la teoria sostenuta da parte della dottrina, secondo la quale si dovrebbero applicare le regole dettate per l’impresa familiare in modo selettivo, destrutturando la norma, mantenendo un nucleo di applicazione necessaria, ed il restante complesso di poteri di natura accessoria ed eventuale, nell’esclusivo ambito di un’impresa individuale. Si tratterebbe di cambiare la norma nella parte in cui si riveli inconciliabile con il sottosistema societario, per preservarne l’applicazione in parte in favore del familiare del socio.

Quindi, la Suprema Corte ha aderito alla tesi dell’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina delle società, ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di giudizio.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 6 novembre 2014, n. 23676)

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato l’impresa familiare incompatibile con la struttura societaria, escludendo l’applicabilità dell’articolo 230 bis del codice civile (Impresa familiare) ad una impresa gestita in forma societaria.

Nel caso in esame, il sig. S.P. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino i sigg. B.L. e B.A., figli della propria sorella affermando che la società, avente ad oggetto la gestione di un bar, era stata costituita formalmente dai soli convenuti per poter fruire degli incentivi per la giovane imprenditoria femminile; che peraltro egli aveva provveduto alla ristrutturazione dei locali, ai rapporti con i fornitori e prestato quotidianamente la propria opera nella conduzione del bar fino al 31 ottobre 2002, data in cui aveva cessato la collaborazione a causa dell’altrui rifiuto di consentirgli l’ingresso nella società.

I nipoti eccepivano l’insussistenza dell’impresa familiare, incompatibile con la struttura societaria, e contestavano le affermazioni sullo svolgimento concreto del rapporto.

Il Tribunale di Torino con Sentenza del 14 novembre 2008 accertava la sussistenza di un’impresa familiare dal 2 novembre 1999 al 31 ottobre 2002.

La Corte d’appello di Torino, invece, rigettava le domande compensando per intero le spese dei due gradi di giudizio, in considerazione del contrasto giurisprudenziale vigente in ordine alla compatibilità dell’impresa familiare con la forma societaria.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, insistendo nel ritenere sussistente la compatibilità dell’impresa familiare con la forma societaria.

Individuato un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell’impresa familiare con la configurazione societaria, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, cui il ricorso era stato originariamente assegnato, lo rimetteva alle Sezioni Unite.

Un primo indirizzo giurisprudenziale, trattandosi di una norma di natura eccezionale, ne esclude l'applicazione all'impresa in forma societaria in quanto frutto di una non consentita interpretazione analogica nell'ambito di una lacuna cosiddetta impropria.

La medesima opinione negativa sull’applicabilità dell’articolo 230 bis del codice civile all’impresa societaria è stata sostenuta dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella Sentenza del 6 agosto 2003, n. 11881 secondo cui vi è l’esclusione di una compresenza di rapporti: l’uno fondato sul contratto di società tra il debitore e terzi soci; e l’altro derivante dal vincolo di subordinazione al primo di un suo familiare.

Infine, secondo la Cassazione, non è condivisibile la teoria sostenuta da parte della dottrina, secondo la quale si dovrebbero applicare le regole dettate per l’impresa familiare in modo selettivo, destrutturando la norma, mantenendo un nucleo di applicazione necessaria, ed il restante complesso di poteri di natura accessoria ed eventuale, nell’esclusivo ambito di un’impresa individuale. Si tratterebbe di cambiare la norma nella parte in cui si riveli inconciliabile con il sottosistema societario, per preservarne l’applicazione in parte in favore del familiare del socio.

Quindi, la Suprema Corte ha aderito alla tesi dell’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina delle società, ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di giudizio.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 6 novembre 2014, n. 23676)