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Cassazione SU: lo straniero residente in Italia deve essere ammesso a svolgere il servizio civile nazionale

La Corte a Sezioni Unite, con Ordinanza interlocutoria dell’1 ottobre, si è pronunciata sulla controversa vicenda dell’apertura agli stranieri del servizio civile nazionale, stabilendo che viola la Costituzione l’esclusione dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.

Nel caso in esame, il giovane cittadino pakistano Syed, da tempo residente in Italia, ha denunciato, presentando ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, la natura discriminatoria della clausola con cui gli stranieri venivano esclusi da un bando di selezione per il servizio civile pubblicato nel 2011.

Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2012, la Sezione lavoro del Tribunale di Milano ha dichiarato l’aspetto discriminatorio dell’articolo 3 del bando (che prevede tra i requisiti di ammissione la cittadinanza italiana), ordinando alla Presidenza del Consiglio dei ministri di sospendere le procedure di selezione; di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana, consentendo l’acceso anche agli stranieri soggiornati regolarmente in Italia; e, infine, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande.

L’amministrazione ha proposto appello deducendo l’illegittimità della decisione (in quanto l’esclusione degli stranieri è imposta dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 77 del 2002) e l’infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale, essendo il servizio civile una forma di attuazione volontaria del dovere di difendere la Patria.

L’appellante ha resistito all’impugnazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, successivamente respinta dalla Sezione lavoro della Corte d’appello di Milano. L’amministrazione ha, dunque, proposto ricorso per Cassazione.

Le Sezioni Unite, hanno rimesso la questione al giudizio della Corte Costituzionale, affinché esamini la legittimità delle norme che vietano agli immigrati residenti in Italia di svolgere servizio civile.

Secondo la Corte di Cassazione, l’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 77 del 2002, contrasta con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto le attività svolte nell’ambito dei progetti di servizio civile nazionale rappresentano diretta realizzazione del principio di solidarietà, e l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale preclude allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza, impedendogli di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore degli altri e del bene comune come componente essenziale di vita e come forma di educazione ai valori della Repubblica.

Vedremo quale sarà la decisione della Consulta.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Ordinanza interlocutoria 1 ottobre 2014, n. 20661) 

La Corte a Sezioni Unite, con Ordinanza interlocutoria dell’1 ottobre, si è pronunciata sulla controversa vicenda dell’apertura agli stranieri del servizio civile nazionale, stabilendo che viola la Costituzione l’esclusione dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.

Nel caso in esame, il giovane cittadino pakistano Syed, da tempo residente in Italia, ha denunciato, presentando ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, la natura discriminatoria della clausola con cui gli stranieri venivano esclusi da un bando di selezione per il servizio civile pubblicato nel 2011.

Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2012, la Sezione lavoro del Tribunale di Milano ha dichiarato l’aspetto discriminatorio dell’articolo 3 del bando (che prevede tra i requisiti di ammissione la cittadinanza italiana), ordinando alla Presidenza del Consiglio dei ministri di sospendere le procedure di selezione; di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana, consentendo l’acceso anche agli stranieri soggiornati regolarmente in Italia; e, infine, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande.

L’amministrazione ha proposto appello deducendo l’illegittimità della decisione (in quanto l’esclusione degli stranieri è imposta dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 77 del 2002) e l’infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale, essendo il servizio civile una forma di attuazione volontaria del dovere di difendere la Patria.

L’appellante ha resistito all’impugnazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, successivamente respinta dalla Sezione lavoro della Corte d’appello di Milano. L’amministrazione ha, dunque, proposto ricorso per Cassazione.

Le Sezioni Unite, hanno rimesso la questione al giudizio della Corte Costituzionale, affinché esamini la legittimità delle norme che vietano agli immigrati residenti in Italia di svolgere servizio civile.

Secondo la Corte di Cassazione, l’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 77 del 2002, contrasta con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto le attività svolte nell’ambito dei progetti di servizio civile nazionale rappresentano diretta realizzazione del principio di solidarietà, e l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale preclude allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza, impedendogli di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore degli altri e del bene comune come componente essenziale di vita e come forma di educazione ai valori della Repubblica.

Vedremo quale sarà la decisione della Consulta.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Ordinanza interlocutoria 1 ottobre 2014, n. 20661)