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Cassazione SU: se lo sciopero dell’avvocato rispetta l’autoregolamento, l’udienza deve essere rinviata

Il diritto di sciopero, garantito all’articolo 40 della Costituzione, deve essere esercitato nelle forme previste dalla legge, che sono il risultato di un bilanciamento, operato dal legislatore, di interessi contrapposti. Il giudice non può sindacare l’esercizio di tale diritto se rispetta il dettato normativo.

Per tale ragione, le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno accolto il ricorso di un avvocato, il quale per esercitare il suo diritto di sciopero costituzionalmente garantivo, aveva proposto domanda di rinvio dell’udienza, domanda rigettata dal giudice in quanto udienza istruttoria in cui sarebbe dovuto essere esaminato un teste del pubblico ministero, residente in un comune molto lontano dalla sede dell’ufficio giudiziario, testimonianza valutata “improcrastinabile”.

I giudici di legittimità hanno rilevato una piena conformità della condotta tenuta dal legale che chiedeva di esercitare il suo diritto di sciopero, con quanto stabilito dal codice di autoregolamentazione. Poiché approvato dalla Commissione di garanzia, il codice ha valore di regolamento, cioè di fonte secondaria, non esistendo, dunque, in capo al giudice, un potere discrezionale di decidere su l’esercizio di tale diritto.

Il codice di autoregolamento, avente forza di norma di rango secondario, vincola il giudice, il quale è obbligato a concedere il rinvio dell’udienza richiesto dal difensore che aderisce alla mobilitazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 146/1990 e dal codice approvato dalla commissione di garanzia.

Il codice di autoregolamentazione approvato rappresenta il corretto bilanciamento di diritti costituzionali contrapposti (da una parte il diritto di sciopero del legale, dall’altra i diritti dello Stato e degli utenti del servizio giustizia) e, avendo valore di regolamento, vincola anche il giudice in base all’articolo 101 della Costituzione.

La Cassazione ha ritenuto illegittima la compressione del diritto ad astenersi del difensore, anche con riferimento al fatto che “la motivazione non parla di infermità o altro grave impedimento né si spiega perché non si sarebbe potuto più esaminare il testimone in un’altra occasione”.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 29 settembre 2014, n. 40187)

Il diritto di sciopero, garantito all’articolo 40 della Costituzione, deve essere esercitato nelle forme previste dalla legge, che sono il risultato di un bilanciamento, operato dal legislatore, di interessi contrapposti. Il giudice non può sindacare l’esercizio di tale diritto se rispetta il dettato normativo.

Per tale ragione, le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno accolto il ricorso di un avvocato, il quale per esercitare il suo diritto di sciopero costituzionalmente garantivo, aveva proposto domanda di rinvio dell’udienza, domanda rigettata dal giudice in quanto udienza istruttoria in cui sarebbe dovuto essere esaminato un teste del pubblico ministero, residente in un comune molto lontano dalla sede dell’ufficio giudiziario, testimonianza valutata “improcrastinabile”.

I giudici di legittimità hanno rilevato una piena conformità della condotta tenuta dal legale che chiedeva di esercitare il suo diritto di sciopero, con quanto stabilito dal codice di autoregolamentazione. Poiché approvato dalla Commissione di garanzia, il codice ha valore di regolamento, cioè di fonte secondaria, non esistendo, dunque, in capo al giudice, un potere discrezionale di decidere su l’esercizio di tale diritto.

Il codice di autoregolamento, avente forza di norma di rango secondario, vincola il giudice, il quale è obbligato a concedere il rinvio dell’udienza richiesto dal difensore che aderisce alla mobilitazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 146/1990 e dal codice approvato dalla commissione di garanzia.

Il codice di autoregolamentazione approvato rappresenta il corretto bilanciamento di diritti costituzionali contrapposti (da una parte il diritto di sciopero del legale, dall’altra i diritti dello Stato e degli utenti del servizio giustizia) e, avendo valore di regolamento, vincola anche il giudice in base all’articolo 101 della Costituzione.

La Cassazione ha ritenuto illegittima la compressione del diritto ad astenersi del difensore, anche con riferimento al fatto che “la motivazione non parla di infermità o altro grave impedimento né si spiega perché non si sarebbe potuto più esaminare il testimone in un’altra occasione”.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 29 settembre 2014, n. 40187)