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Doppio cognome ai figli: la Camera rinvia l’approvazione della legge per mancato accordo

In data 16 luglio 2014 è stato rinviato ad altra seduta il provvedimento che abolisce l’obbligo di trasmettere ai figli il cognome paterno. Proprio durante la fase di voto, è giunto dalla Camera un arresto all’approvazione della legge sul doppio cognome ai figli, dovuto ad un mancato accordo dei Parlamentari.

La proposta di legge era stata votata il 10 luglio scorso all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera, in previsione di un esame finale in aula.

In particolare, il provvedimento prevede la possibilità di concedere ai genitori la libertà di scelta di trasmettere ai propri figli nati nel matrimonio il cognome del padre, o quello della madre, o tutti e due.

La stessa regola verrà applicata per il figlio nato fuori dal matrimonio che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori: “Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, laddove l'altro genitore effettui il riconoscimento in un secondo momento, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso”.

Inoltre, altre previsioni del provvedimento riguardano l’attribuzione del cognome all’adottato maggiorenne e garantiscono al figlio che abbia raggiunto la maggiore età, cui sia stato attribuito il solo cognome paterno o materno in base alla legge vigente al momento della nascita, la possibilità di aggiungere al proprio cognome quello della madre o del padre.

Con la conclusione dell’esame del testo unificato, la Commissione Giustizia risponde ad una Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, il 7 gennaio 2014, aveva condannato l’Italia per aver impedito ad una coppia di attribuire alla figlia il cognome della madre, violando così il rispetto alla vita privata sancito e protetto dall’articolo 8 della Convenzione Europea e letto alla luce del divieto di discriminazione dell’articolo 16 della stessa Convenzione.

Infatti, l’obiettivo della nuova disciplina è quello di allineare il nostro Paese agli altri europei come Spagna, Germania e Inghilterra e, allo stesso tempo, ricalcare il modello francese, il quale prevede che “in caso di disaccordo dei genitori o in mancanza di scelta di un solo cognome, il figlio avrà quello di entrambi i genitori, in ordine alfabetico”.

Dunque, dalla seduta in Parlamento emerge che i dubbi che hanno portato ad un rinvio del voto riguardano la poca chiarezza per il figlio divenuto maggiorenne di scegliere quale nome portare e, di conseguenza, nel momento in cui diventa a sua volta genitore, quale dei due cognomi trasmettere alla propria generazione, oltre al ricorso all’ordine alfabetico dei due cognomi nel caso in cui i genitori non trovino un compromesso.

Il Comitato dei Nove, in virtù del mancato accordo in aula, ha chiesto lo slittamento delle votazioni in assemblea e di ricalendarizzare la nuova seduta prima della pausa estiva.

Nel programma dei lavori dell’Assemblea è previsto che in data 9 settembre 2014 la proposta di legge verrà nuovamente sottoposta all’esame in Parlamento.

(Proposta di legge sulle modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli, A.C. 360-A)

 

 

In data 16 luglio 2014 è stato rinviato ad altra seduta il provvedimento che abolisce l’obbligo di trasmettere ai figli il cognome paterno. Proprio durante la fase di voto, è giunto dalla Camera un arresto all’approvazione della legge sul doppio cognome ai figli, dovuto ad un mancato accordo dei Parlamentari.

La proposta di legge era stata votata il 10 luglio scorso all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera, in previsione di un esame finale in aula.

In particolare, il provvedimento prevede la possibilità di concedere ai genitori la libertà di scelta di trasmettere ai propri figli nati nel matrimonio il cognome del padre, o quello della madre, o tutti e due.

La stessa regola verrà applicata per il figlio nato fuori dal matrimonio che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori: “Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, laddove l'altro genitore effettui il riconoscimento in un secondo momento, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso”.

Inoltre, altre previsioni del provvedimento riguardano l’attribuzione del cognome all’adottato maggiorenne e garantiscono al figlio che abbia raggiunto la maggiore età, cui sia stato attribuito il solo cognome paterno o materno in base alla legge vigente al momento della nascita, la possibilità di aggiungere al proprio cognome quello della madre o del padre.

Con la conclusione dell’esame del testo unificato, la Commissione Giustizia risponde ad una Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, il 7 gennaio 2014, aveva condannato l’Italia per aver impedito ad una coppia di attribuire alla figlia il cognome della madre, violando così il rispetto alla vita privata sancito e protetto dall’articolo 8 della Convenzione Europea e letto alla luce del divieto di discriminazione dell’articolo 16 della stessa Convenzione. tyle="text-align: justify;">In data 16 luglio 2014 è stato rinviato ad altra seduta il provvedimento che abolisce l’obbligo di trasmettere ai figli il cognome paterno. Proprio durante la fase di voto, è giunto dalla Camera un arresto all’approvazione della legge sul doppio cognome ai figli, dovuto ad un mancato accordo dei Parlamentari.

La proposta di legge era stata votata il 10 luglio scorso all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera, in previsione di un esame finale in aula.

In particolare, il provvedimento prevede la possibilità di concedere ai genitori la libertà di scelta di trasmettere ai propri figli nati nel matrimonio il cognome del padre, o quello della madre, o tutti e due.

La stessa regola verrà applicata per il figlio nato fuori dal matrimonio che venga riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori: “Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, laddove l'altro genitore effettui il riconoscimento in un secondo momento, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso”.

Inoltre, altre previsioni del provvedimento riguardano l’attribuzione del cognome all’adottato maggiorenne e garantiscono al figlio che abbia raggiunto la maggiore età, cui sia stato attribuito il solo cognome paterno o materno in base alla legge vigente al momento della nascita, la possibilità di aggiungere al proprio cognome quello della madre o del padre.

Con la conclusione dell’esame del testo unificato, la Commissione Giustizia risponde ad una Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, il 7 gennaio 2014, aveva condannato l’Italia per aver impedito ad una coppia di attribuire alla figlia il cognome della madre, violando così il rispetto alla vita privata sancito e protetto dall’articolo 8 della Convenzione Europea e letto alla luce del divieto di discriminazione dell’articolo 16 della stessa Convenzione.

Infatti, l’obiettivo della nuova disciplina è quello di allineare il nostro Paese agli altri europei come Spagna, Germania e Inghilterra e, allo stesso tempo, ricalcare il modello francese, il quale prevede che “in caso di disaccordo dei genitori o in mancanza di scelta di un solo cognome, il figlio avrà quello di entrambi i genitori, in ordine alfabetico”.

Dunque, dalla seduta in Parlamento emerge che i dubbi che hanno portato ad un rinvio del voto riguardano la poca chiarezza per il figlio divenuto maggiorenne di scegliere quale nome portare e, di conseguenza, nel momento in cui diventa a sua volta genitore, quale dei due cognomi trasmettere alla propria generazione, oltre al ricorso all’ordine alfabetico dei due cognomi nel caso in cui i genitori non trovino un compromesso.

Il Comitato dei Nove, in virtù del mancato accordo in aula, ha chiesto lo slittamento delle votazioni in assemblea e di ricalendarizzare la nuova seduta prima della pausa estiva.

Nel programma dei lavori dell’Assemblea è previsto che in data 9 settembre 2014 la proposta di legge verrà nuovamente sottoposta all’esame in Parlamento.

(Proposta di legge sulle modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli, A.C. 360-A)