x

x

Google ha pagato la sanzione pecuniaria di 1 milione di euro comminata dal Garante privacy

A seguito dell’ordinanza ingiuntiva del 18 dicembre 2013, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali aveva ordinato a Google Inc. di pagare la somma di un milione di euro, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 13, 161 e 164 bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, la famosa società americana ha provveduto al pagamento di tale somma, ottemperando all’ordine in questione.

La vicenda prende le mosse da fatti del 2010: per implementare il servizio webStreet View”, le automobili di Google, percorrevano le strade italiane ritraendo i luoghi percorsi. Si trattava, però, di veicoli non immediatamente riconoscibili, che non consentivano, dunque, alle persone presenti nei luoghi attraversati da queste vetture di decidere se sottrarsi o meno alle fotografie.

A seguito di numerose segnalazioni, il Garante privacy aveva prescritto inizialmente a Google di predisporre, su tali automobili, “cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View” (doc. web n. 1759972).

In particolare, il Garante aveva ritenuto necessario che gli interessati fossero informati in modo idoneo, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, in relazione all’acquisizione di immagini da parte di Google, affinché potessero scegliere di sottrarsi alla “cattura” delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa.

Secondo il Garante, le modalità con le quali veniva – allora – fornita l’informativa agli interessati erano insufficienti, consistendo nella sola pubblicazione, sul sito web, dell’indicazione generica delle città in cui transitavano le vetture di Street View solo alcune ore prima del loro passaggio, nonché di uno scarno testo contenente alcune informazioni sul servizio Street View, non compatibili con i dettami dell’art. 13 del Codice.

Allo stesso tempo, però il Garante ben comprendeva che il rilascio dell’informativa a ciascun interessato oggetto di riprese avrebbe comportato “un impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato” e potendo prescrivere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice Privacy, al titolare del trattamento l’adozione di misure semplificate per fornire un’idonea informativa agli interessati, aveva per l’appunto inteso disporre quanto sopra visto, oltre all’indicazione, con sufficiente livello di approssimazione, delle località visitate dalle vetture, sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini, nonché oltre alla pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani e mediante diffusione per mezzo di un’emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso riguardante i luoghi in cui avrebbero circolato le vetture.

In ogni caso, poiché con la condotta sopra descritta Google aveva comunque violato il combinato disposto di cui agli artt. 13, 161 e 164 bis, comma 2, del Codice Privacy, concernente l’inidoneità dell’informativa resa agli interessati con riferimento a una banca dati di particolari dimensioni, il Garante aveva ritenuto opportuno applicare, con il provvedimento del 18 dicembre scorso sopra richiamato, la sanzione pecuniaria di un milione di euro, avvalendosi della norma del Codice Privacy che mira a rendere effettive le sanzioni quando sono dirette a soggetti di notevoli dimensioni economiche (art. 164 bis, comma 4).

Il documento è interamente consultabile sul sito del Garante Privacy cliccando qui.

(Garante Privacy, Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Google Inc.-18 dicembre 2013)

Avv. Francesco Di Tano

 

A seguito dell’ordinanza ingiuntiva del 18 dicembre 2013, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali aveva ordinato a Google Inc. di pagare la somma di un milione di euro, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 13, 161 e 164 bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, la famosa società americana ha provveduto al pagamento di tale somma, ottemperando all’ordine in questione.

La vicenda prende le mosse da fatti del 2010: per implementare il servizio webStreet View”, le automobili di Google, percorrevano le strade italiane ritraendo i luoghi percorsi. Si trattava, però, di veicoli non immediatamente riconoscibili, che non consentivano, dunque, alle persone presenti nei luoghi attraversati da queste vetture di decidere se sottrarsi o meno alle fotografie.

A seguito di numerose segnalazioni, il Garante privacy aveva prescritto inizialmente a Google di predisporre, su tali automobili, “cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View” (doc. web n. 1759972).

In particolare, il Garante aveva ritenuto necessario che gli interessati fossero informati in modo idoneo, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, in relazione all’acquisizione di immagini da parte di Google, affinché potessero scegliere di sottrarsi alla “cattura” delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa.

Secondo il Garante, le modalità con le quali veniva – allora – fornita l’informativa agli interessati erano insufficienti, consistendo nella sola pubblicazione, sul sito web, dell’indicazione generica delle città in cui transitavano le vetture di Street View solo alcune ore prima del loro passaggio, nonché di uno scarno testo contenente alcune informazioni sul servizio Street View, non compatibili con i dettami dell’art. 13 del Codice.

Allo stesso tempo, però il Garante ben comprendeva che il rilascio dell’informativa a ciascun interessato oggetto di riprese avrebbe comportato “un impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato” e potendo prescrivere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice Privacy, al titolare del trattamento l’adozione di misure semplificate per fornire un’idonea informativa agli interessati, aveva per l’appunto inteso disporre quanto sopra visto, oltre all’indicazione, con sufficiente livello di approssimazione, delle località visitate dalle vetture, sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini, nonché oltre alla pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani e mediante diffusione per mezzo di un’emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso riguardante i luoghi in cui avrebbero circolato le vetture.

In ogni caso, poiché con la condotta sopra descritta Google aveva comunque violato il combinato disposto di cui agli artt. 13, 161 e 164 bis, comma 2, del Codice Privacy, concernente l’inidoneità dell’informativa resa agli interessati con riferimento a una banca dati di particolari dimensioni, il Garante aveva ritenuto opportuno applicare, con il provvedimento del 18 dicembre scorso sopra richiamato, la sanzione pecuniaria di un milione di euro, avvalendosi della norma del Codice Privacy che mira a rendere effettive le sanzioni quando sono dirette a soggetti di notevoli dimensioni economiche (art. 164 bis, comma 4).

Il documento è interamente consultabile sul sito del Garante Privacy cliccando qui.

(Garante Privacy, Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Google Inc.-18 dicembre 2013)

Avv. Francesco Di Tano