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Processo civile telematico: il Tribunale di Milano precisa i contorni della tempestività del deposito telematico

Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, pronunciandosi definitivamente, con sentenza del 5 marzo scorso, in una causa indetta per la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, ha avuto il merito di prendere in esame, per la prima volta nella giurisprudenza domestica, la questione riguardante il momento perfezionativo di un deposito telematico nell’ambito di un processo civile.

In particolare, il Tribunale di Milano ha inteso risolvere l’antinomia – o, quantomeno, i dubbi interpretativi – creatasi con la successione di norme, regolamentari e legislative, propendendo per la prevalenza di queste ultime.

Da una parte, infatti, l’art. 13, comma 3, del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, precisa che “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”; dall’altra, invece, l’art. 16 bis della legge 221/2012, introdotto dalla legge 228/2012, statuisce espressamente che a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, aggiungendo, al comma 7, che tale deposito “si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.

Il Tribunale di Milano ha, dunque, ritenuto la norma di cui all’art. 16, comma 7, introdotta dalla legge 228/2012, comunque prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare di cui all’art. 13, comma 3, del D.M. 44/2011, trattandosi di norma primaria e comunque temporalmente successiva alla seconda, la quale, oltre ad essere gerarchicamente inferiore, imporrebbe un limite temporale in contrasto sia con la fonte primaria considerata, sia con la norma generale di cui all’art. 155 c.p.c.

Ad adiuvandum, il Collegio ha infine evidenziato l’incompatibilità di un limite orario per la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, in presenza di un termine da computarsi a giorni, con la ratio stessa del processo civile telematico e del suo sistema di deposito telematico degli atti, le cui finalità mirano al miglioramento, in termini di efficienza e organizzazione, dell’attività degli operatori del sistema giustizia.

(Tribunale Milano, Sezione IX, Sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 5 marzo 2014, n. 3115)

Avv. Francesco Di Tano

 

Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, pronunciandosi definitivamente, con sentenza del 5 marzo scorso, in una causa indetta per la cessazione degli effetti civili di un matrimonio, ha avuto il merito di prendere in esame, per la prima volta nella giurisprudenza domestica, la questione riguardante il momento perfezionativo di un deposito telematico nell’ambito di un processo civile.

In particolare, il Tribunale di Milano ha inteso risolvere l’antinomia – o, quantomeno, i dubbi interpretativi – creatasi con la successione di norme, regolamentari e legislative, propendendo per la prevalenza di queste ultime.

Da una parte, infatti, l’art. 13, comma 3, del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, precisa che “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”; dall’altra, invece, l’art. 16 bis della legge 221/2012, introdotto dalla legge 228/2012, statuisce espressamente che a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, aggiungendo, al comma 7, che tale deposito “si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.

Il Tribunale di Milano ha, dunque, ritenuto la norma di cui all’art. 16, comma 7, introdotta dalla legge 228/2012, comunque prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare di cui all’art. 13, comma 3, del D.M. 44/2011, trattandosi di norma primaria e comunque temporalmente successiva alla seconda, la quale, oltre ad essere gerarchicamente inferiore, imporrebbe un limite temporale in contrasto sia con la fonte primaria considerata, sia con la norma generale di cui all’art. 155 c.p.c.

Ad adiuvandum, il Collegio ha infine evidenziato l’incompatibilità di un limite orario per la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, in presenza di un termine da computarsi a giorni, con la ratio stessa del processo civile telematico e del suo sistema di deposito telematico degli atti, le cui finalità mirano al miglioramento, in termini di efficienza e organizzazione, dell’attività degli operatori del sistema giustizia.

(Tribunale Milano, Sezione IX, Sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 5 marzo 2014, n. 3115)

Avv. Francesco Di Tano