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Antitrust: sanzionata Telkom per pratiche aggressive su recupero crediti a favore di Sky

Il 26 gennaio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Telkom S.p.A. una sanzione di 320.000 euro per avere messo in atto autonomamente pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive, per recuperare vari crediti a favore di Sky.

Dalle segnalazioni rivolte all’Autorità da diversi consumatori tra il luglio 2013 e il marzo 2014, rimbalzate anche sui media e in particolare oggetto di un servizio nella trasmissione televisiva “Report”, risultava che i professionisti avevano posto in essere due pratiche scorrette:

- la prima pratica era rappresentata dal fatto che Sky e Telkom avevano inoltrato a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del Foro competente;

- nella seconda pratica risultava che la società Telkom aveva sollecitato a diversi consumatori il pagamento di crediti, contestati dagli stessi consumatori, anche minacciando il recupero giudiziale degli stessi.

Gli atti di citazione inviati da Telkom, con l’indicazione di una fittizia data della prima udienza, secondo l’Antitrust erano tali da esercitare sui destinatari un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto piuttosto che esporsi a un contenzioso giudiziario.

Tali pratiche commerciali sono state giudicate dall’Antitrust contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio cui sono dirette, nonché aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, e quindi ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Pertanto, la stessa Autorità ha applicato nei confronti della società Telkom una sanzione amministrativa pecuniaria per la prima pratica commerciale, in quanto costituisce una pratica scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e la continuazione.

L’Autorità, invece, non ha riscontrato elementi sufficienti a integrare una violazione del Codice del Consumo in ordine alla seconda pratica con cui la stessa Telkom sollecitava il pagamento di crediti, su incarico di diversi committenti.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 26 gennaio 2015, n. 25260)

Il 26 gennaio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Telkom S.p.A. una sanzione di 320.000 euro per avere messo in atto autonomamente pratiche commerciali scorrette, in quanto aggressive, per recuperare vari crediti a favore di Sky.

Dalle segnalazioni rivolte all’Autorità da diversi consumatori tra il luglio 2013 e il marzo 2014, rimbalzate anche sui media e in particolare oggetto di un servizio nella trasmissione televisiva “Report”, risultava che i professionisti avevano posto in essere due pratiche scorrette:

- la prima pratica era rappresentata dal fatto che Sky e Telkom avevano inoltrato a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del Foro competente;

- nella seconda pratica risultava che la società Telkom aveva sollecitato a diversi consumatori il pagamento di crediti, contestati dagli stessi consumatori, anche minacciando il recupero giudiziale degli stessi.

Gli atti di citazione inviati da Telkom, con l’indicazione di una fittizia data della prima udienza, secondo l’Antitrust erano tali da esercitare sui destinatari un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto piuttosto che esporsi a un contenzioso giudiziario.

Tali pratiche commerciali sono state giudicate dall’Antitrust contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio cui sono dirette, nonché aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, e quindi ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Pertanto, la stessa Autorità ha applicato nei confronti della società Telkom una sanzione amministrativa pecuniaria per la prima pratica commerciale, in quanto costituisce una pratica scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e la continuazione.

L’Autorità, invece, non ha riscontrato elementi sufficienti a integrare una violazione del Codice del Consumo in ordine alla seconda pratica con cui la stessa Telkom sollecitava il pagamento di crediti, su incarico di diversi committenti.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 26 gennaio 2015, n. 25260)