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Antitrust: sanzionate tre aziende per pratiche scorrette nell’e-commerce

Il 18 maggio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con tre diversi provvedimenti a carico di altrettante aziende, è intervenuta su alcune pratiche commerciali scorrette nell’esercizio dell’e-commerce.

In particolare, i problemi incontrati da numerosi consumatori che hanno fatto acquisti online riguardavano la mancata consegna dei prodotti, ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali e informazioni fuorvianti sulla disponibilità di quanto acquistato. E non solo. Gli stessi lamentavano il mancato rimborso del prezzo pagato a fronte dell’omessa consegna dei prodotti, oltre alla difficoltà a mettersi in contatto con l’azienda e a ricevere informazioni veritiere circa le concrete prospettive di consegna dei beni acquistati.

Nel caso di una impresa individuale, sono arrivate all’Autorità circa quaranta segnalazioni di consumatori, riguardanti contratti di vendita online conclusi dal professionista a partire dal 29 giugno 2014 fino al mese di settembre, nelle quali veniva lamentata, oltre il mancato ricevimento dei prodotti entro il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 61 del Codice del Consumo (in materia di contratti di vendita di beni a distanza), l’ingannevolezza delle informazioni diffuse dal professionista sul sito www.shoppingmgm.com circa la disponibilità dei beni offerti.

La mancanza dei prodotti, spiega l’Autorità, è attestata dalla stessa corrispondenza, dove lo scambio di email tra i consumatori ed il professionista conferma che quest’ultimo non aveva la disponibilità dei beni offerti online ed era pienamente consapevole di non essere in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei consumatori.

Negli altri due casi, le società attive online hanno promosso e venduto, tramite i propri siti web, prodotti refurbished (o ricondizionati), indicandone la disponibilità immediata e i relativi termini di consegna, salvo poi ometterne o ritardarne notevolmente la consegna, nonostante l’avvenuto pagamento da parte dei consumatori al momento dell’ordine.

Pertanto, l’Autorità ha deciso di irrogare all’impresa individuale una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000,00 euro per “informazioni relative alla disponibilità dei prodotti e ai tempi di consegna” e di 75.000,00 per “opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori acquirenti”.

Per le altre due società, l’Antitrust ha disposto la “sospensione di ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili” e la comunicazione all’Autorità dell’avvenuta sospensione.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimenti 18 maggio 2015, nn. 25428, 25457, 25459)

Il 18 maggio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con tre diversi provvedimenti a carico di altrettante aziende, è intervenuta su alcune pratiche commerciali scorrette nell’esercizio dell’e-commerce.

In particolare, i problemi incontrati da numerosi consumatori che hanno fatto acquisti online riguardavano la mancata consegna dei prodotti, ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali e informazioni fuorvianti sulla disponibilità di quanto acquistato. E non solo. Gli stessi lamentavano il mancato rimborso del prezzo pagato a fronte dell’omessa consegna dei prodotti, oltre alla difficoltà a mettersi in contatto con l’azienda e a ricevere informazioni veritiere circa le concrete prospettive di consegna dei beni acquistati.

Nel caso di una impresa individuale, sono arrivate all’Autorità circa quaranta segnalazioni di consumatori, riguardanti contratti di vendita online conclusi dal professionista a partire dal 29 giugno 2014 fino al mese di settembre, nelle quali veniva lamentata, oltre il mancato ricevimento dei prodotti entro il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 61 del Codice del Consumo (in materia di contratti di vendita di beni a distanza), l’ingannevolezza delle informazioni diffuse dal professionista sul sito www.shoppingmgm.com circa la disponibilità dei beni offerti.

La mancanza dei prodotti, spiega l’Autorità, è attestata dalla stessa corrispondenza, dove lo scambio di email tra i consumatori ed il professionista conferma che quest’ultimo non aveva la disponibilità dei beni offerti online ed era pienamente consapevole di non essere in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei consumatori.

Negli altri due casi, le società attive online hanno promosso e venduto, tramite i propri siti web, prodotti refurbished (o ricondizionati), indicandone la disponibilità immediata e i relativi termini di consegna, salvo poi ometterne o ritardarne notevolmente la consegna, nonostante l’avvenuto pagamento da parte dei consumatori al momento dell’ordine.

Pertanto, l’Autorità ha deciso di irrogare all’impresa individuale una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000,00 euro per “informazioni relative alla disponibilità dei prodotti e ai tempi di consegna” e di 75.000,00 per “opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori acquirenti”.

Per le altre due società, l’Antitrust ha disposto la “sospensione di ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili” e la comunicazione all’Autorità dell’avvenuta sospensione.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimenti 18 maggio 2015, nn. 25428, 25457, 25459)