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Cassazione civile: diffamazione a mezzo stampa, ribaditi limiti del diritto di critica giornalistica

La Corte di Cassazione, con recente sentenza di merito, si è espressa ancora una volta sul delicato bilanciamento tra libertà di espressione e valore diffamatorio della cronaca giornalistica, ribadendo il proprio pregresso orientamento giurisprudenziale in materia.

La vicenda giudiziaria del caso di specie si sviluppava in seguito alla richiesta di risarcimento danni proposta da Mediaset nei confronti dell’editore di un inserto di cronaca politica allegato settimanalmente ad un noto quotidiano. Secondo la ricorrente infatti, la pubblicazione sull’inserto di un articolo che descriveva con tono sospettoso e insinuante alcune operazioni societarie compiute dall’azienda nel corso degli anni ‘90, avrebbe distorto la verità dei fatti storici ad essa riferite, al punto tale da confondere ‘i piani dell’ironia e della critica con quelli della delazione’. Contro il rigetto dell’impugnazione, Mediaset proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, esprimendosi a sostegno della decisione della Corte Territoriale e rigettando le motivazioni presentate dalla ricorrente, non ha mancato di richiamare la propria precedente giurisprudenza in materia che, già da tempo, ha fornito le coordinate per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e della critica giornalistica (cfr. tra le tante, Cassazione, 20 ottobre 2006, n. 2257; Cassazione, 6 agosto 2007, n. 17180; Cassazione, 23 febbraio 2010, n. 4325).

Tale orientamento consolidato ha messo infatti in evidenza come il diritto di critica debba sempre e comunque rispettare la linea di confine tra rilevanza storico-giornalistica di un fatto e la necessità di esporlo in modo quanto più preciso e circostanziato possibile attraverso il filtro del criterio di utilità sociale della notizia, verità dei fatti e continenza espressiva.

La Corte ha dunque rigettato totalmente l’assunzione di Mediaset secondo la quale il giornalista, partendo da notizie e fatti veri aveva riportato una notizia ‘totalmente nuova destituita di fondamento’ manipolandola non attraverso ‘la chiara enunciazione scritta del testo’ ma tramite il ‘processo deduttivo indotto attraverso la particolare struttura descrittiva degli eventi’.

Nella sostanza dunque, emerge chiaramente come la concenzione di diritto di critica politica così come delineato dalla Cassazione legittimi di fatto l’esercizio dell’attività di cronaca giornalistica, fino al punto in cui tale diritto di critica non trascenda ‘in attacchi e aggressioni personali dirette a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto’.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 20 gennaio 2015, n. 839)

La Corte di Cassazione, con recente sentenza di merito, si è espressa ancora una volta sul delicato bilanciamento tra libertà di espressione e valore diffamatorio della cronaca giornalistica, ribadendo il proprio pregresso orientamento giurisprudenziale in materia.

La vicenda giudiziaria del caso di specie si sviluppava in seguito alla richiesta di risarcimento danni proposta da Mediaset nei confronti dell’editore di un inserto di cronaca politica allegato settimanalmente ad un noto quotidiano. Secondo la ricorrente infatti, la pubblicazione sull’inserto di un articolo che descriveva con tono sospettoso e insinuante alcune operazioni societarie compiute dall’azienda nel corso degli anni ‘90, avrebbe distorto la verità dei fatti storici ad essa riferite, al punto tale da confondere ‘i piani dell’ironia e della critica con quelli della delazione’. Contro il rigetto dell’impugnazione, Mediaset proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, esprimendosi a sostegno della decisione della Corte Territoriale e rigettando le motivazioni presentate dalla ricorrente, non ha mancato di richiamare la propria precedente giurisprudenza in materia che, già da tempo, ha fornito le coordinate per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e della critica giornalistica (cfr. tra le tante, Cassazione, 20 ottobre 2006, n. 2257; Cassazione, 6 agosto 2007, n. 17180; Cassazione, 23 febbraio 2010, n. 4325).

Tale orientamento consolidato ha messo infatti in evidenza come il diritto di critica debba sempre e comunque rispettare la linea di confine tra rilevanza storico-giornalistica di un fatto e la necessità di esporlo in modo quanto più preciso e circostanziato possibile attraverso il filtro del criterio di utilità sociale della notizia, verità dei fatti e continenza espressiva.

La Corte ha dunque rigettato totalmente l’assunzione di Mediaset secondo la quale il giornalista, partendo da notizie e fatti veri aveva riportato una notizia ‘totalmente nuova destituita di fondamento’ manipolandola non attraverso ‘la chiara enunciazione scritta del testo’ ma tramite il ‘processo deduttivo indotto attraverso la particolare struttura descrittiva degli eventi’.

Nella sostanza dunque, emerge chiaramente come la concenzione di diritto di critica politica così come delineato dalla Cassazione legittimi di fatto l’esercizio dell’attività di cronaca giornalistica, fino al punto in cui tale diritto di critica non trascenda ‘in attacchi e aggressioni personali dirette a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto’.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 20 gennaio 2015, n. 839)