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Cassazione Civile: la nuova convivenza fa perdere il diritto al mantenimento

La Cassazione ha stabilito che la convivenza con un atro uomo, se ha dato vita ad una stabile famiglia di fatto caratterizzata da un grado di stabilità porta ad escludere la corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge.

In più, tale onere non sarebbe più dovuto da quest’ultimo, secondo la Cassazione, anche se viene meno la convivenza.

Il giudice a quo ritiene che la relazione more uxorio rileva ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento  a carico dell’ex coniuge, nei limiti in cui questa relazione incide realmente sulla situazione economica della donna, diventando una fonte di reddito.

La Cassazione ha, inoltre, ribadito che l’espressione “famiglia di fatto” non consiste solo nella convivenza al pari di quella tra coniugi, ma indica anche “famiglia” e fa quindi riferimento ai valori di una famiglia tradizionale: solidarietà, educazione, istruzione dei figli. Emerge, dunque, che nell’articolo 2 della Costituzione è prevista una possibile “garanzia” per la famiglia di fatto “quale formazione sociale ove si svolge la personalità dell’individuo”.

Qualora questa convivenza assuma i caratteri di una convivenza stabile e duratura e qualora i conviventi decidano di organizzare la loro vita comune educando ed istruendo i figli al pari dei figli di una famiglia fondata sul matrimonio, secondo la Cassazione, siamo di fronte ad una famiglia di fatto e non ad una semplice convivenza.

A questo punto, sottolinea la Corte, viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi. Significa che viene meno ogni forma di rapporto tra il tenore e il modello di vita che caratterizzavano la precedente fase matrimoniale.

La Cassazione è consapevole che una famiglia di fatto deve essere caratterizzata da una piena assunzione del rischio e che il rapporto all’interno di una famiglia di fatto può, in un qualsiasi momento, cessare, fermi restando gli obblighi nei confronti dei figli.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 3 aprile 2015, n.6855)

La Cassazione ha stabilito che la convivenza con un atro uomo, se ha dato vita ad una stabile famiglia di fatto caratterizzata da un grado di stabilità porta ad escludere la corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge.

In più, tale onere non sarebbe più dovuto da quest’ultimo, secondo la Cassazione, anche se viene meno la convivenza.

Il giudice a quo ritiene che la relazione more uxorio rileva ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento  a carico dell’ex coniuge, nei limiti in cui questa relazione incide realmente sulla situazione economica della donna, diventando una fonte di reddito.

La Cassazione ha, inoltre, ribadito che l’espressione “famiglia di fatto” non consiste solo nella convivenza al pari di quella tra coniugi, ma indica anche “famiglia” e fa quindi riferimento ai valori di una famiglia tradizionale: solidarietà, educazione, istruzione dei figli. Emerge, dunque, che nell’articolo 2 della Costituzione è prevista una possibile “garanzia” per la famiglia di fatto “quale formazione sociale ove si svolge la personalità dell’individuo”.

Qualora questa convivenza assuma i caratteri di una convivenza stabile e duratura e qualora i conviventi decidano di organizzare la loro vita comune educando ed istruendo i figli al pari dei figli di una famiglia fondata sul matrimonio, secondo la Cassazione, siamo di fronte ad una famiglia di fatto e non ad una semplice convivenza.

A questo punto, sottolinea la Corte, viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi. Significa che viene meno ogni forma di rapporto tra il tenore e il modello di vita che caratterizzavano la precedente fase matrimoniale.

La Cassazione è consapevole che una famiglia di fatto deve essere caratterizzata da una piena assunzione del rischio e che il rapporto all’interno di una famiglia di fatto può, in un qualsiasi momento, cessare, fermi restando gli obblighi nei confronti dei figli.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 3 aprile 2015, n.6855)