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Cassazione Civile: la pubblica amministrazione deve essere condannata al risarcimento del danno in caso di comportamenti omofobi

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio, ha affermato che il comportamento discriminatorio della pubblica amministrazione deve essere punito con un indennizzo adeguato alla parte lesa, in ragione della gravità del fatto e della contrarietà di detti comportamenti alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso in esame, un giovane, dichiaratosi omosessuale nel corso della visita di leva presso un Ospedale militare siracusano, conveniva dinanzi al tribunale di Catania il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa per aver subito l'esonero dal servizio di leva e successivamente la convocazione dalla Motorizzazione Civile per una nuova visita ai fini della revisione della sua patente di guida, in quanto veniva messa in dubbio anche la sussistenza dei suoi requisiti psico-fisici per la guida.

Il ragazzo chiedeva la condanna di entrambi gli enti al risarcimento del danno morale patito, quantificandolo nella misura di 500.000 euro a seguito della grave violazione della privacy e della discriminazione sessuale subita.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda del giovane, condannando la pubblica amministrazione al pagamento della minor somma di 100.000 euro rispetto a quella richiesta. Il Giudice di appello, adito dalle amministrazioni, riduceva l’importo a soli 20.000 euro, ritenendo esorbitante, oltre che del tutto priva di riscontro motivazionale, la somma riconosciuta dal Giudice di primo grado. 

La sentenza del Giudice territoriale veniva impugnata dal giovane con ricorso per Cassazione. Resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale il Ministero delle infrastrutture, cui resisteva con controricorso il ragazzo.

Secondo la Corte, il ricorso risulta pienamente fondato, in quanto il comportamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità del giovane in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, oltre al fatto che la Corte territoriale ha cercato di rendere più lieve la gravità del fatto riconducendola ad aspetti soltanto endo-amministrativi.

Inoltre, afferma la Corte di Cassazione, il diritto al proprio orientamento sessuale è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo e da parte della Costituzione (articolo 2, Diritti inviolabili della persona), oltre ad essere prevista una tutela penale in caso di reato di ingiuria.

Pertanto, la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1126)

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio, ha affermato che il comportamento discriminatorio della pubblica amministrazione deve essere punito con un indennizzo adeguato alla parte lesa, in ragione della gravità del fatto e della contrarietà di detti comportamenti alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso in esame, un giovane, dichiaratosi omosessuale nel corso della visita di leva presso un Ospedale militare siracusano, conveniva dinanzi al tribunale di Catania il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa per aver subito l'esonero dal servizio di leva e successivamente la convocazione dalla Motorizzazione Civile per una nuova visita ai fini della revisione della sua patente di guida, in quanto veniva messa in dubbio anche la sussistenza dei suoi requisiti psico-fisici per la guida.

Il ragazzo chiedeva la condanna di entrambi gli enti al risarcimento del danno morale patito, quantificandolo nella misura di 500.000 euro a seguito della grave violazione della privacy e della discriminazione sessuale subita.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda del giovane, condannando la pubblica amministrazione al pagamento della minor somma di 100.000 euro rispetto a quella richiesta. Il Giudice di appello, adito dalle amministrazioni, riduceva l’importo a soli 20.000 euro, ritenendo esorbitante, oltre che del tutto priva di riscontro motivazionale, la somma riconosciuta dal Giudice di primo grado. 

La sentenza del Giudice territoriale veniva impugnata dal giovane con ricorso per Cassazione. Resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale il Ministero delle infrastrutture, cui resisteva con controricorso il ragazzo.

Secondo la Corte, il ricorso risulta pienamente fondato, in quanto il comportamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità del giovane in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, oltre al fatto che la Corte territoriale ha cercato di rendere più lieve la gravità del fatto riconducendola ad aspetti soltanto endo-amministrativi.

Inoltre, afferma la Corte di Cassazione, il diritto al proprio orientamento sessuale è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo e da parte della Costituzione (articolo 2, Diritti inviolabili della persona), oltre ad essere prevista una tutela penale in caso di reato di ingiuria.

Pertanto, la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1126)