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Cassazione Civile: l’ex coniuge non ha diritto al rendiconto delle spese relative al mantenimento dei figli

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che l’ex coniuge non ha diritto al rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall’ex coniuge per il mantenimento degli figli.

Nel caso di specie, l’ex marito ha promosso ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che ha respinto la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione intervenuta tra le parti, nonché la richiesta di rendiconto delle somme versate a favore della figlia minore.

Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto di doversi allineare con la decisione impugnata. Il giudice dell’appello evidenziava infatti come la richiesta di riduzione dell’assegno non potesse trovare accoglimento in quanto non fondata su un significativo mutamento delle condizioni reddituali delle parti. Né potevano invocarsi la crisi nazionale e la congiuntura internazionale, in quanto la loro incidenza sul settore dei beni di lusso, nell’ambito del quale il ricorrente svolge la sua professione, è pressoché minima. Per queste ragioni, il giudice territoriale condanna il ricorrente al rimborso forfettario delle spese prevedibili, nonché dispone l’aumento dell’assegno di mantenimento.

Strettamente connesso il secondo motivo di ricorso. La richiesta di rendiconto rispetto alle spese sostenute con il mantenimento versato dal ricorrente a favore della figlia trova il proprio antecedente nel mancato pagamento da parte della ex moglie degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, a cui avevano fatto seguito atti espropriativi in relazione a tale immobile.

La  Cassazione, come già in precedenza affermato, ha ribadito che l’ammontare del mantenimento èdeterminato in misura forfettaria, tenendo conto delle capacitàdei coniugi con riferimento al sostentamento dei figli e per le loro esigenze quotidiane. Conseguenza è che non è dovuto al coniuge non affidatario onerato, un rendiconto delle somme pagate e del loro effettivo impiego in favore dei figli.

Tale regola generale può subire eccezioni solo qualora “si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole, per cui il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizione o degli accordi pregressi.”

Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 18 giugno 2015, n. 12645) 

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che l’ex coniuge non ha diritto al rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall’ex coniuge per il mantenimento degli figli.

Nel caso di specie, l’ex marito ha promosso ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che ha respinto la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione intervenuta tra le parti, nonché la richiesta di rendiconto delle somme versate a favore della figlia minore.

Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto di doversi allineare con la decisione impugnata. Il giudice dell’appello evidenziava infatti come la richiesta di riduzione dell’assegno non potesse trovare accoglimento in quanto non fondata su un significativo mutamento delle condizioni reddituali delle parti. Né potevano invocarsi la crisi nazionale e la congiuntura internazionale, in quanto la loro incidenza sul settore dei beni di lusso, nell’ambito del quale il ricorrente svolge la sua professione, è pressoché minima. Per queste ragioni, il giudice territoriale condanna il ricorrente al rimborso forfettario delle spese prevedibili, nonché dispone l’aumento dell’assegno di mantenimento.

Strettamente connesso il secondo motivo di ricorso. La richiesta di rendiconto rispetto alle spese sostenute con il mantenimento versato dal ricorrente a favore della figlia trova il proprio antecedente nel mancato pagamento da parte della ex moglie degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, a cui avevano fatto seguito atti espropriativi in relazione a tale immobile.

La  Cassazione, come già in precedenza affermato, ha ribadito che l’ammontare del mantenimento èdeterminato in misura forfettaria, tenendo conto delle capacitàdei coniugi con riferimento al sostentamento dei figli e per le loro esigenze quotidiane. Conseguenza è che non è dovuto al coniuge non affidatario onerato, un rendiconto delle somme pagate e del loro effettivo impiego in favore dei figli.

Tale regola generale può subire eccezioni solo qualora “si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole, per cui il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizione o degli accordi pregressi.”

Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 18 giugno 2015, n. 12645)