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Commissione Tributaria: sì all’annullamento dell’estratto di ruolo per difetto di sottoscrizione e carenza di motivazione

Borghetto, Ottobre 2020
Ph. Francesca Russo / Borghetto, Ottobre 2020

La Commissione Tributaria di Lecce, con Sentenza del 15 gennaio 2015, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso estratti di ruolo riferiti ad alcune cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud s.p.a..

Il ricorrente sosteneva l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ed eccepiva la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, oltre la nullità dell’estratto di ruolo per violazione dell’articolo 7 comma 2 della Legge n. 212/2000, per il difetto di sottoscrizione e per carenza di motivazione e, infine, la mancanza di colpevolezza ai fini dell’addebito di interessi e sanzioni.

Il contribuente concludeva per la richiesta di annullamento di tutti gli atti impugnati e la disapplicazione delle sanzioni. Il concessionario Equitalia Sud si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e la regolarità del proprio operato, richiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e di conseguenza concludeva con richiesta di rigetto del ricorso.

A tal proposito, secondo la Commissione occorre osservare che “la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 724/2010, ha riconosciuto la possibilità di un’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo purché subordinata alla omessa notificazione degli atti prodromici, costituiti nel caso di specie dalle cartelle di pagamento, di cui l’Ufficio nella fattispecie è stato appunto chiamato a fornire adeguata dimostrazione della regolare notificazione”.

In ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da parte resistente, la Commissione sottolinea che “l’aver il contribuente individuato il legittimo passivo nel concessionario, può si comportare la chiamata in causa anche di quest’ultimo, ma come onere che grava sul concessionario evocato in giudizio, senza che lo stesso giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

A tal proposito, afferma la Commissione, ne deriva che l’onere di provare l’idoneità di elementi costitutivi del ruolo, quali la sottoscrizione o validità dello stesso, competeva all’Ente impositore in quanto creditore del tributo richiesto, che invece il Concessionario ha omesso di chiamare in giudizio, rimanendo così indimostrata la sussistenza di tali elementi.

Il Concessionario resistente nelle controdeduzioni tratta unicamente di una delle tre cartelle di pagamento in esame, depositando solo in sede di udienza di trattazione il carteggio relativo alla nozione delle restanti due, nelle quali peraltro non si è tenuto conto delle prescrizioni dettate per l’ipotesi di reperibilità relativa, come quella in cui effettivamente si versa nel caso di specie secondo l’adeguata dimostrazione documentale fornita a riguardo da parte ricorrente.

Pertanto, la Commissione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, compensando le spese di giudizio.  

(Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sentenza del 15 gennaio 2015, n. 1782)

La Commissione Tributaria di Lecce, con Sentenza del 15 gennaio 2015, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso estratti di ruolo riferiti ad alcune cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud s.p.a..

Il ricorrente sosteneva l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ed eccepiva la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, oltre la nullità dell’estratto di ruolo per violazione dell’articolo 7 comma 2 della Legge n. 212/2000, per il difetto di sottoscrizione e per carenza di motivazione e, infine, la mancanza di colpevolezza ai fini dell’addebito di interessi e sanzioni.

Il contribuente concludeva per la richiesta di annullamento di tutti gli atti impugnati e la disapplicazione delle sanzioni. Il concessionario Equitalia Sud si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e la regolarità del proprio operato, richiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e di conseguenza concludeva con richiesta di rigetto del ricorso.

A tal proposito, secondo la Commissione occorre osservare che “la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 724/2010, ha riconosciuto la possibilità di un’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo purché subordinata alla omessa notificazione degli atti prodromici, costituiti nel caso di specie dalle cartelle di pagamento, di cui l’Ufficio nella fattispecie è stato appunto chiamato a fornire adeguata dimostrazione della regolare notificazione”.

In ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da parte resistente, la Commissione sottolinea che “l’aver il contribuente individuato il legittimo passivo nel concessionario, può si comportare la chiamata in causa anche di quest’ultimo, ma come onere che grava sul concessionario evocato in giudizio, senza che lo stesso giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”.

A tal proposito, afferma la Commissione, ne deriva che l’onere di provare l’idoneità di elementi costitutivi del ruolo, quali la sottoscrizione o validità dello stesso, competeva all’Ente impositore in quanto creditore del tributo richiesto, che invece il Concessionario ha omesso di chiamare in giudizio, rimanendo così indimostrata la sussistenza di tali elementi.

Il Concessionario resistente nelle controdeduzioni tratta unicamente di una delle tre cartelle di pagamento in esame, depositando solo in sede di udienza di trattazione il carteggio relativo alla nozione delle restanti due, nelle quali peraltro non si è tenuto conto delle prescrizioni dettate per l’ipotesi di reperibilità relativa, come quella in cui effettivamente si versa nel caso di specie secondo l’adeguata dimostrazione documentale fornita a riguardo da parte ricorrente.

Pertanto, la Commissione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, compensando le spese di giudizio.  

(Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sentenza del 15 gennaio 2015, n. 1782)