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Consiglio di Stato: sospesa la differenza tra fecondazione eterologa e omologa della Regione Lombardia

Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 1486 del 09 Aprile 2015, in sede di sospensiva, è intervenuto in materia di copertura dei costi tra la tra procreazione medicalmente assistita di tipo omologo e quella di tipo eterologo (quest’ultima risulta a differenza della prima non coperta dal Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, e quindi totalmente a carico degli assistiti).

Nel caso di specie, l’Associazione S.O.S. Infertilità aveva impugnato il provvedimento amministrativo della Regione Lombardia il quale impegnava il Servizio Sanitario Regionale alla copertura dei costi della fecondazione omologa e non di quella eterologa chiedendo inoltre la sospensione di tale provvedimento.

A tale ultima domanda il TAR Lombardia rispondeva con ordinanza di rigetto che veniva impugnata dalla Associazione stessa innanzi al Consiglio di Stato.

I Giudici di Palazzo Spada, con l’ordinanza di cui sopra, hanno accolto i motivi per cui era stata chiesta la sospensione del provvedimento, rilevando che il medesimo, se non sospeso negli effetti, “determina un pregiudizio che va oltre gli aspetti meramente patrimoniali, e che risulta grave e irreparabile per quei soggetti che non sono in grado di sostenere l’onere economico previsto, in quanto perdono la possibilità di accedere alla tecnica per superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito”.

Il Consiglio di Stato ha motivato l’Ordinanza ricorrendo ai principi espressi dalla legge 40/2004 in materia di fecondazione medicalmente assistita, il cui fine dichiarato è il  “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, e quindi tutelare il diritto alla saluteintesa in senso psichico, oltre che fisico; “sottolineando che la fecondazione assistita eterologa costituisce, al pari di quella omologa, una categoria all’interno della famiglia delle metodologie di Procreazione Medicalmente Assistita”, il Consiglio ha affermato che la ratio della norma è comune ad entrambe. Le differenze tra le due tecnichenon sono “dirimenti” ai fini  dell’applicazione della disciplina né procedurale né economica”.

Dopo questo primo round, vedremo quale sarà la decisione definitiva.

(Consiglio di Stato - Terza Sezione Giurisdizionale, Ordinanza 9 Aprile 2015, n. 1486)

Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 1486 del 09 Aprile 2015, in sede di sospensiva, è intervenuto in materia di copertura dei costi tra la tra procreazione medicalmente assistita di tipo omologo e quella di tipo eterologo (quest’ultima risulta a differenza della prima non coperta dal Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, e quindi totalmente a carico degli assistiti).

Nel caso di specie, l’Associazione S.O.S. Infertilità aveva impugnato il provvedimento amministrativo della Regione Lombardia il quale impegnava il Servizio Sanitario Regionale alla copertura dei costi della fecondazione omologa e non di quella eterologa chiedendo inoltre la sospensione di tale provvedimento.

A tale ultima domanda il TAR Lombardia rispondeva con ordinanza di rigetto che veniva impugnata dalla Associazione stessa innanzi al Consiglio di Stato.

I Giudici di Palazzo Spada, con l’ordinanza di cui sopra, hanno accolto i motivi per cui era stata chiesta la sospensione del provvedimento, rilevando che il medesimo, se non sospeso negli effetti, “determina un pregiudizio che va oltre gli aspetti meramente patrimoniali, e che risulta grave e irreparabile per quei soggetti che non sono in grado di sostenere l’onere economico previsto, in quanto perdono la possibilità di accedere alla tecnica per superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito”.

Il Consiglio di Stato ha motivato l’Ordinanza ricorrendo ai principi espressi dalla legge 40/2004 in materia di fecondazione medicalmente assistita, il cui fine dichiarato è il  “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, e quindi tutelare il diritto alla saluteintesa in senso psichico, oltre che fisico; “sottolineando che la fecondazione assistita eterologa costituisce, al pari di quella omologa, una categoria all’interno della famiglia delle metodologie di Procreazione Medicalmente Assistita”, il Consiglio ha affermato che la ratio della norma è comune ad entrambe. Le differenze tra le due tecnichenon sono “dirimenti” ai fini  dell’applicazione della disciplina né procedurale né economica”.

Dopo questo primo round, vedremo quale sarà la decisione definitiva.

(Consiglio di Stato - Terza Sezione Giurisdizionale, Ordinanza 9 Aprile 2015, n. 1486)