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Corte di Giustizia: gli e-book non possono godere di un'aliquota IVA ridotta

La Corte di Giustizia dell’UE, con le Sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, ha negato la possibilità di applicare alla fornitura di libri elettronici o digitali (c.d. e-book) un’aliquota IVA ridotta, in base alla Direttiva 2006/112/CE relativa all’imposta sul valore aggiunto (c.d. Direttiva IVA), contrariamente a quanto invece previsto per i libri su carta.

La Commissione aveva contestato a due Stati membri (Repubblica Francese e Granducato di Lussemburgo) l’incompatibilità delle norme relative alle agevolazioni fiscali per la fornitura di libri elettronici con quanto disposto dagli articoli 97, 98 e 99 della Direttiva IVA: secondo la previsione comunitaria è, infatti, possibile applicare un’aliquota inferiore al limite legale del 15%, solo alle categorie di beni individuati e indicati nell’Allegato III della stessa Direttiva, e in ogni caso l’aliquota ridotta non può essere inferiore al 5%.

Secondo detto Allegato III, tra le attività beneficiarie dell’agevolazione fiscale rientra la “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (punto 6). Gli Stati Membri sostenevano che anche la fornitura di libri elettronici doveva essere ricompresa in questa categoria.

La Corte di Giustizia ha invece rilevato che proprio la formulazione del punto 6 dell’Allegato III non permette di ricomprendere i libri elettronici nelle ipotesi di riduzione dell’aliquota. Per sua natura - nota la Corte - il libro elettronico necessita, ai fini della lettura, di un supporto fisico (come ad esempio un computer) in genere non incluso nella fornitura dello stesso. Perciò l’eventuale interpretazione estensiva tesa a ricomprendere i libri elettronici in questa definizione, annullerebbe il senso della locuzione “su qualsiasi supporto fisico.

Inoltre, prosegue la Corte, pur volendo ricomprendere i libri elettronici nella categoria di cui all’Allegato III, punto 6, l’applicazione di un’aliquota ridotta alla fornitura di libri elettronici andrebbe in ogni caso esclusa in quanto il comma 2 dell’articolo 98 della Direttiva IVA stabilisce espressamente l’impossibilità di applicare l’agevolazione fiscale in oggetto ai servizi forniti per via elettronica.

Da un lato, la fornitura di libri elettronici costituisce certamente una prestazione di servizi e non una cessione di beni, in quanto non è possibile qualificare il libro elettronico come un bene materiale poiché il supporto fisico che ne permette la fruizione non fa parte della fornitura. Dall’altro, bisogna constatare che la fornitura di libro elettronico rientra pienamente nella definizione di servizio elettronico, essendo questo il servizio fornito “attraverso Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione” (articolo 7 del Regolamento UE n. 282/2011).

Con queste motivazioni la Corte di Giustizia ha censurato l’applicazione da parte dei due Stati Membri per la fornitura di libri elettronici di un’aliquota IVA inferiore al limite del 15%, evidenziando la sostanziale differenza tra la disciplina che regola la fornitura dei libri su supporto fisico e quella invece prevista per i libri elettronici.

(Corte di giustizia, sentenze 5 marzo 2015, cause C-479/13 e C-502/13)

Dott. Andrea Gabrielli

La Corte di Giustizia dell’UE, con le Sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, ha negato la possibilità di applicare alla fornitura di libri elettronici o digitali (c.d. e-book) un’aliquota IVA ridotta, in base alla Direttiva 2006/112/CE relativa all’imposta sul valore aggiunto (c.d. Direttiva IVA), contrariamente a quanto invece previsto per i libri su carta.

La Commissione aveva contestato a due Stati membri (Repubblica Francese e Granducato di Lussemburgo) l’incompatibilità delle norme relative alle agevolazioni fiscali per la fornitura di libri elettronici con quanto disposto dagli articoli 97, 98 e 99 della Direttiva IVA: secondo la previsione comunitaria è, infatti, possibile applicare un’aliquota inferiore al limite legale del 15%, solo alle categorie di beni individuati e indicati nell’Allegato III della stessa Direttiva, e in ogni caso l’aliquota ridotta non può essere inferiore al 5%.

Secondo detto Allegato III, tra le attività beneficiarie dell’agevolazione fiscale rientra la “fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (punto 6). Gli Stati Membri sostenevano che anche la fornitura di libri elettronici doveva essere ricompresa in questa categoria.

La Corte di Giustizia ha invece rilevato che proprio la formulazione del punto 6 dell’Allegato III non permette di ricomprendere i libri elettronici nelle ipotesi di riduzione dell’aliquota. Per sua natura - nota la Corte - il libro elettronico necessita, ai fini della lettura, di un supporto fisico (come ad esempio un computer) in genere non incluso nella fornitura dello stesso. Perciò l’eventuale interpretazione estensiva tesa a ricomprendere i libri elettronici in questa definizione, annullerebbe il senso della locuzione “su qualsiasi supporto fisico.

Inoltre, prosegue la Corte, pur volendo ricomprendere i libri elettronici nella categoria di cui all’Allegato III, punto 6, l’applicazione di un’aliquota ridotta alla fornitura di libri elettronici andrebbe in ogni caso esclusa in quanto il comma 2 dell’articolo 98 della Direttiva IVA stabilisce espressamente l’impossibilità di applicare l’agevolazione fiscale in oggetto ai servizi forniti per via elettronica.

Da un lato, la fornitura di libri elettronici costituisce certamente una prestazione di servizi e non una cessione di beni, in quanto non è possibile qualificare il libro elettronico come un bene materiale poiché il supporto fisico che ne permette la fruizione non fa parte della fornitura. Dall’altro, bisogna constatare che la fornitura di libro elettronico rientra pienamente nella definizione di servizio elettronico, essendo questo il servizio fornito “attraverso Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione” (articolo 7 del Regolamento UE n. 282/2011).

Con queste motivazioni la Corte di Giustizia ha censurato l’applicazione da parte dei due Stati Membri per la fornitura di libri elettronici di un’aliquota IVA inferiore al limite del 15%, evidenziando la sostanziale differenza tra la disciplina che regola la fornitura dei libri su supporto fisico e quella invece prevista per i libri elettronici.

(Corte di giustizia, sentenze 5 marzo 2015, cause C-479/13 e C-502/13)

Dott. Andrea Gabrielli