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La fase dell’accertamento con adesione è esclusa dalla sospensione feriale dei termini processuali

La Cassazione, con la recentissima Ordinanza del 5 giugno 2015, superando il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa, ha ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali all’accertamento con adesione.

Alla luce di ciò, un contribuente che presenta istanza di accertamento con adesione, ad esempio il 20 luglio, non beneficierà dell’interruzione feriale del decorso dei termini nel periodo dal 1 al 31 agosto, in quanto essi continueranno a decorrere. Orbene, la disciplina della sospensione processuale, prevista dall’articolo 1 della Legge n. 742 del 1969, è stata recentemente modificata dal comma 1 dell’articolo 16, del Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014.

Tale norma ha stabilito che i termini processuali, a partire dal 2015, verranno sospesi dal 1 al 31 agosto, e non più dal 1 agosto al 15 settembre come invece previsto ante riforma.

L’istituto della sospensione comporta la cessazione della decorrenza dei termini per porre in essere una determinata attività processuale che riprendono a trascorrere a conclusione di tale periodo.

Per meglio chiarire, nel momento in cui ad un soggetto viene notificato un qualsiasi atto dell’Amministrazione Finanziaria, ad esempio un avviso di accertamento, i termini per proporre impugnazione (nel caso di specie, 60 giorni) si sospendono dal 1 al 31 agosto e riprendono a decorrere dal 1 settembre.

Tale procedura, però, non è applicabile nel caso in cui venga presentata istanza di accertamento con adesione.

A seguito della presentazione di tale istanza, il termine per impugnare l’atto di accertamento  davanti  alla  Commissione  Tributaria  Provinciale  è  normalmente

sospeso per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

Prima dell’emanazione dell’innovativa ordinanza in commento, il Ministero delle Finanze, chiamato a fornire chiarimenti in merito al termine di redazione dell’atto di accertamento con adesione, con riferimento alla sospensione di 90 giorni prevista dall’articolo 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, in relazione alla sospensione feriale dei termini processuali, con la risoluzione n. 159/E del 11.11.1999, ha ribadito la cumulatività di entrambe le sospensioni avendo, le stesse, diverse finalità (“collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni”).

Di parere contrario si è dimostrata, però, la Cassazione, la quale, con l’Ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015, ha escluso tale cumulatività. Secondo la Suprema Corte, la sospensione  dei termini giudiziari per il periodo feriale, istituto di natura processuale, non è da ritenersi applicabile ai procedimenti non giurisdizionali. Essendo l’accertamento con adesione un istituto di natura amministrativa, l’applicabilità della sospensione ex articolo 1 della Legge. n. 742 del 1969 non è ammissibile.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, sarebbe più conveniente per chiunque volesse presentare istanza di accertamento con adesione avverso un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria, agire dal 1 settembre, in modo da usufruire prima della sospensione feriale dei termini per l’impugnativa dal 1 al 31 agosto e, successivamente, una volta presentata l’istanza, anche dei 90 giorni previsti dal legislatore ai fini dell’accertamento con adesione.

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Tributaria, Ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632)

La Cassazione, con la recentissima Ordinanza del 5 giugno 2015, superando il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa, ha ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali all’accertamento con adesione.

Alla luce di ciò, un contribuente che presenta istanza di accertamento con adesione, ad esempio il 20 luglio, non beneficierà dell’interruzione feriale del decorso dei termini nel periodo dal 1 al 31 agosto, in quanto essi continueranno a decorrere. Orbene, la disciplina della sospensione processuale, prevista dall’articolo 1 della Legge n. 742 del 1969, è stata recentemente modificata dal comma 1 dell’articolo 16, del Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014.

Tale norma ha stabilito che i termini processuali, a partire dal 2015, verranno sospesi dal 1 al 31 agosto, e non più dal 1 agosto al 15 settembre come invece previsto ante riforma.

L’istituto della sospensione comporta la cessazione della decorrenza dei termini per porre in essere una determinata attività processuale che riprendono a trascorrere a conclusione di tale periodo.

Per meglio chiarire, nel momento in cui ad un soggetto viene notificato un qualsiasi atto dell’Amministrazione Finanziaria, ad esempio un avviso di accertamento, i termini per proporre impugnazione (nel caso di specie, 60 giorni) si sospendono dal 1 al 31 agosto e riprendono a decorrere dal 1 settembre.

Tale procedura, però, non è applicabile nel caso in cui venga presentata istanza di accertamento con adesione.

A seguito della presentazione di tale istanza, il termine per impugnare l’atto di accertamento  davanti  alla  Commissione  Tributaria  Provinciale  è  normalmente

sospeso per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

Prima dell’emanazione dell’innovativa ordinanza in commento, il Ministero delle Finanze, chiamato a fornire chiarimenti in merito al termine di redazione dell’atto di accertamento con adesione, con riferimento alla sospensione di 90 giorni prevista dall’articolo 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, in relazione alla sospensione feriale dei termini processuali, con la risoluzione n. 159/E del 11.11.1999, ha ribadito la cumulatività di entrambe le sospensioni avendo, le stesse, diverse finalità (“collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni”).

Di parere contrario si è dimostrata, però, la Cassazione, la quale, con l’Ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015, ha escluso tale cumulatività. Secondo la Suprema Corte, la sospensione  dei termini giudiziari per il periodo feriale, istituto di natura processuale, non è da ritenersi applicabile ai procedimenti non giurisdizionali. Essendo l’accertamento con adesione un istituto di natura amministrativa, l’applicabilità della sospensione ex articolo 1 della Legge. n. 742 del 1969 non è ammissibile.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, sarebbe più conveniente per chiunque volesse presentare istanza di accertamento con adesione avverso un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria, agire dal 1 settembre, in modo da usufruire prima della sospensione feriale dei termini per l’impugnativa dal 1 al 31 agosto e, successivamente, una volta presentata l’istanza, anche dei 90 giorni previsti dal legislatore ai fini dell’accertamento con adesione.

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Tributaria, Ordinanza 5 giugno 2015, n. 11632)