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Lavoro - Governo: nuove regole per il controllo a distanza dei lavoratori

È la conseguenza dell’entrata in vigore, il 24 settembre scorso, del decreto legislativo 151/2015 attuativo della Legge delega 183/2014 (“Jobs Act”), che ridisegna la disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando l’articolo 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) e adeguandolo al livello tecnologico delle strutture aziendali di oggi.

Il nuovo articolo 4 cerca di conferire un nuovo assetto l’equilibrio che sinora ha caratterizzato tale norma e che contemperava due interessi contrapposti: il potere di controllo del datore di lavoro, da un lato e il diritto fondamentale alla riservatezza del lavoratore dall’altro.

La norma vigente prevede il generale divieto di utilizzare impianti audiovisivi o apparecchiature volte “esclusivamente” al controllo a distanza del lavoratore e specifica l’eccezione a tale regola: è ammesso infatti, previo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, l’utilizzo di apparecchiature dalle quali derivi “indirettamente” la possibilità di un controllo a distanza, ma installate per finalità di organizzazione e sicurezza aziendali.

Con il nuovo testo, quella che era l’eccezione diventerà la regola, infatti, il datore di lavoro avrà la “facoltà” di installare e utilizzare impianti e strumenti dai quali derivi “anche” un controllo sull’attività del lavoratore esclusivamente per (i) esigenze organizzative e produttive, (ii) per la sicurezza del lavoro e (iii) per la tutela del patrimonio aziendale. Viene pertanto delimitata a determinate condizioni una circostanza che prima era solo eventuale ed eccezionale. Resta comunque l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di stipulare un previo accordo con le rappresentanze sindacali.

Tale disposizione non apporta una modifica tanto sensibile quanto quella prevista dal secondo comma del riscritto articolo 4 dello Statuto, che introduce la vera novità della disciplina. Ai sensi del secondo comma, infatti, il datore di lavoro non sarà più soggetto all’obbligo del previo accordo con le rappresentanze sindacali per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti di cui il lavoratore si serve (i) per rendere la prestazione lavorativa e (ii) per la registrazione degli accessi e delle presenze (tablet, smartphone, portatili, etc.).

Tale disposizione, sostanzialmente, consente al datore di lavoro di verificare le modalità di utilizzo degli strumenti ricevuti dal lavoratore, senza essere vincolato all’accordo sindacale preventivo.

Il comma di chiusura del nuovo articolo 4 disciplina l’utilizzabilità delle informazioni ottenute tramite i controlli, diretti e indiretti, per finalità connesse al rapporto di lavoro e la subordina all’obbligo in capo al datore di lavoro ad un’adeguata informazione – ai lavoratori – delle modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli.       

Resta invariato l’obbligo al rispetto e alla conformità alla disciplina del codice per la protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/20037), che fa da cornice all’intero istituto sui controlli a distanza dei lavoratori.     

(Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 Supplemento Ordinario n. 53)

Descrizione:il decreto legislativo 151/2015, attuativo della Legge delega 183/2014 (“Jobs Act”), ridisegna la disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando l’articolo 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) e adeguandolo al livello tecnologico delle strutture aziendali di oggi.

È la conseguenza dell’entrata in vigore, il 24 settembre scorso, del decreto legislativo 151/2015 attuativo della Legge delega 183/2014 (“Jobs Act”), che ridisegna la disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando l’articolo 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) e adeguandolo al livello tecnologico delle strutture aziendali di oggi.

Il nuovo articolo 4 cerca di conferire un nuovo assetto l’equilibrio che sinora ha caratterizzato tale norma e che contemperava due interessi contrapposti: il potere di controllo del datore di lavoro, da un lato e il diritto fondamentale alla riservatezza del lavoratore dall’altro.

La norma vigente prevede il generale divieto di utilizzare impianti audiovisivi o apparecchiature volte “esclusivamente” al controllo a distanza del lavoratore e specifica l’eccezione a tale regola: è ammesso infatti, previo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, l’utilizzo di apparecchiature dalle quali derivi “indirettamente” la possibilità di un controllo a distanza, ma installate per finalità di organizzazione e sicurezza aziendali.

Con il nuovo testo, quella che era l’eccezione diventerà la regola, infatti, il datore di lavoro avrà la “facoltà” di installare e utilizzare impianti e strumenti dai quali derivi “anche” un controllo sull’attività del lavoratore esclusivamente per (i) esigenze organizzative e produttive, (ii) per la sicurezza del lavoro e (iii) per la tutela del patrimonio aziendale. Viene pertanto delimitata a determinate condizioni una circostanza che prima era solo eventuale ed eccezionale. Resta comunque l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di stipulare un previo accordo con le rappresentanze sindacali.

Tale disposizione non apporta una modifica tanto sensibile quanto quella prevista dal secondo comma del riscritto articolo 4 dello Statuto, che introduce la vera novità della disciplina. Ai sensi del secondo comma, infatti, il datore di lavoro non sarà più soggetto all’obbligo del previo accordo con le rappresentanze sindacali per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti di cui il lavoratore si serve (i) per rendere la prestazione lavorativa e (ii) per la registrazione degli accessi e delle presenze (tablet, smartphone, portatili, etc.).

Tale disposizione, sostanzialmente, consente al datore di lavoro di verificare le modalità di utilizzo degli strumenti ricevuti dal lavoratore, senza essere vincolato all’accordo sindacale preventivo.

Il comma di chiusura del nuovo articolo 4 disciplina l’utilizzabilità delle informazioni ottenute tramite i controlli, diretti e indiretti, per finalità connesse al rapporto di lavoro e la subordina all’obbligo in capo al datore di lavoro ad un’adeguata informazione – ai lavoratori – delle modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli.       

Resta invariato l’obbligo al rispetto e alla conformità alla disciplina del codice per la protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/20037), che fa da cornice all’intero istituto sui controlli a distanza dei lavoratori.     

(Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 Supplemento Ordinario n. 53)

Descrizione:il decreto legislativo 151/2015, attuativo della Legge delega 183/2014 (“Jobs Act”), ridisegna la disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando l’articolo 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) e adeguandolo al livello tecnologico delle strutture aziendali di oggi.