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Società - Tribunale di Milano: la distinzione tra semplice prestito e conferimento in una società si ricava dalla volontà delle parti

La sentenza resa dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano esprime il principio secondo cui per distinguere l’avvenuta stipula di un contratto di mutuo da un semplice conferimento in una società, non serve ricorrere a considerazioni meramente giuridiche, ma giova soltanto la ricostruzione della volontà delle parti.

Il caso: la socia accomandante di una s.a.s. accetta di effettuare un prestito, tramite bonifico bancario, di Euro 50.000 in favore della società, dietro espresse richieste del socio accomandatario, con l’assicurazione che la somma le sarebbe stata restituita. La causale del bonifico riportava la seguente dicitura: “Bonifico a vostro favore dalla sig.ra … per prestito”.  

Tuttavia, quando la socia accomandante ha domandato la restituzione della somma versata, l’accomandatario si rifiuta di corrisponderla.

Secondo il Tribunale di Milano il fatto che l’accomandatario non si sia opposto a quanto riportato nella dicitura della causale del bonifico bancario, sia da valutare come volontà tacita atta a perfezionare un contratto di mutuo, così come regolato dagli articoli 1813 e seguenti del Codice Civile. A nulla vale, pertanto, la pretesa di qualificare il finanziamento come conferimento in società, avanzata dal convenuto accomandatario in giudizio.

La sentenza è pubblicata in Giurisprudenza delle Imprese

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, Sentenza 17 febbraio 2015, n.2158)

La sentenza resa dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano esprime il principio secondo cui per distinguere l’avvenuta stipula di un contratto di mutuo da un semplice conferimento in una società, non serve ricorrere a considerazioni meramente giuridiche, ma giova soltanto la ricostruzione della volontà delle parti.

Il caso: la socia accomandante di una s.a.s. accetta di effettuare un prestito, tramite bonifico bancario, di Euro 50.000 in favore della società, dietro espresse richieste del socio accomandatario, con l’assicurazione che la somma le sarebbe stata restituita. La causale del bonifico riportava la seguente dicitura: “Bonifico a vostro favore dalla sig.ra … per prestito”.  

Tuttavia, quando la socia accomandante ha domandato la restituzione della somma versata, l’accomandatario si rifiuta di corrisponderla.

Secondo il Tribunale di Milano il fatto che l’accomandatario non si sia opposto a quanto riportato nella dicitura della causale del bonifico bancario, sia da valutare come volontà tacita atta a perfezionare un contratto di mutuo, così come regolato dagli articoli 1813 e seguenti del Codice Civile. A nulla vale, pertanto, la pretesa di qualificare il finanziamento come conferimento in società, avanzata dal convenuto accomandatario in giudizio.

La sentenza è pubblicata in Giurisprudenza delle Imprese

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, Sentenza 17 febbraio 2015, n.2158)