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Tribunale di Vasto: regole di comportamento per le parti e per il mediatore durante il procedimento di mediazione

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Ordinanza del 23 giugno 2015, ha dettato un importante decalogo di regole di comportamento a cui le parti e il mediatore sono chiamate a conformarsi durante il procedimento di mediazione.

In particolare, l’ordinanza in questione determina una serie di prescrizioni che, non essendo state espressamente previste dalla legge, tendono a colmare interpretativamente lacune nella disciplina in materia di mediazione.

A tal proposito, nel caso in esame, il Giudice di merito, dispone che: “le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Vasto, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con Decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Inoltre, viene concesso alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato, per la parte attrice, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

E ancora, l’ordinanza prevede che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo n. 28/10.

Il mediatore è tenuto a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che “ogni documentazione dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione.

Altra prescrizione importante prevista dall’ordinanza del Giudice è che “in caso di svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore ha il compito di provvedere comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti”.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto - Dottore Fabrizio Pasquale, Ordinanza 23 giugno 2015)

Il Giudice di merito del Tribunale di Vasto, con Ordinanza del 23 giugno 2015, ha dettato un importante decalogo di regole di comportamento a cui le parti e il mediatore sono chiamate a conformarsi durante il procedimento di mediazione.

In particolare, l’ordinanza in questione determina una serie di prescrizioni che, non essendo state espressamente previste dalla legge, tendono a colmare interpretativamente lacune nella disciplina in materia di mediazione.

A tal proposito, nel caso in esame, il Giudice di merito, dispone che: “le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Vasto, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con Decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Inoltre, viene concesso alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato, per la parte attrice, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

E ancora, l’ordinanza prevede che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo n. 28/10.

Il mediatore è tenuto a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che “ogni documentazione dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione.

Altra prescrizione importante prevista dall’ordinanza del Giudice è che “in caso di svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore ha il compito di provvedere comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti”.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto - Dottore Fabrizio Pasquale, Ordinanza 23 giugno 2015)