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Azienda – Tribunale Busto Arsizio: in assenza di formale comunicazione scritta del trasferimento d’azienda non si applicano le decadenze di cui al Collegato Lavoro

Azienda – Tribunale Busto Arsizio: in assenza di formale comunicazione scritta del trasferimento d’azienda non si applicano le decadenze di cui al Collegato Lavoro
Azienda – Tribunale Busto Arsizio: in assenza di formale comunicazione scritta del trasferimento d’azienda non si applicano le decadenze di cui al Collegato Lavoro

La disposizione di cui all’articolo 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che stabilisce il duplice termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica “solo in presenza di una formale comunicazione scritta … di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d’azienda”.

Pertanto qualora, come nel caso deciso dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese), con sentenza n. 264/2016 del 12 luglio 2016 (sotto riportata), sia controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d’azienda, “nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso”.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato nel merito del trasferimento di azienda, come da precedente news.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza 12 luglio 2016, n. 264/2016)

La disposizione di cui all’articolo 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che stabilisce il duplice termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica “solo in presenza di una formale comunicazione scritta … di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d’azienda”.

Pertanto qualora, come nel caso deciso dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese), con sentenza n. 264/2016 del 12 luglio 2016 (sotto riportata), sia controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d’azienda, “nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso”.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Busto Arsizio si è pronunciato nel merito del trasferimento di azienda, come da precedente news.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza 12 luglio 2016, n. 264/2016)