x

x

Banca - Antitrust: maxi sanzione da 4.5 milioni nei confronti di un istituto per aver costretto i propri clienti a diventare soci al fine di ottenere un mutuo agevolato

Banca - Antitrust: maxi sanzione da 4.5 milioni nei confronti di un istituto per aver costretto i propri clienti a diventare soci al fine di ottenere un mutuo agevolato
Banca - Antitrust: maxi sanzione da 4.5 milioni nei confronti di un istituto per aver costretto i propri clienti a diventare soci al fine di ottenere un mutuo agevolato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato un istituto per scorrettezza della pratica realizzata, consistente nell’aver condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014.

Gli obiettivi dell’istituto si sostanziavano nel raggiungimento di determinati ratio patrimoniali in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e nella crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari.

In particolare, ha sottolineato l’Autorità, “per ottenere i cosiddetti “mutui soci”, caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni) e a non vendere tali pacchetti azionari per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate. Tutto ciò è confermato dalle segnalazioni di consumatori pervenute all’Autorità.

Gli stessi consumatori sono stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci con la possibilità di instaurare presso la Banca un nuovo rapporto di conto corrente collegato al mutuo e di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci, senza, peraltro, essere informati circa la non obbligatorietà dell’apertura di un conto presso la medesima banca erogatrice del mutuo.

Secondo l’Antitrust, tale condotta è idonea a “limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso”.

Nel provvedimento, quindi, è stato affermato che il comportamento sopra descritto non trova divieto e riscontro alcuno nella disciplina settoriale dettata dal T.U.F. ma, al contrario, integra un’ipotesi di pratica commerciale scorretta il cui accertamento, ai sensi degli articoli 19, comma 3 e 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 settembre 2016, n. 26168)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato un istituto per scorrettezza della pratica realizzata, consistente nell’aver condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili, al fine di finanziare le operazioni di aumento di capitale sociale svolte nel 2013 e nel 2014.

Gli obiettivi dell’istituto si sostanziavano nel raggiungimento di determinati ratio patrimoniali in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea e nella crescita dimensionale con la possibile acquisizione di altri istituti bancari.

In particolare, ha sottolineato l’Autorità, “per ottenere i cosiddetti “mutui soci”, caratterizzati da condizioni economiche agevolate rispetto ai prodotti di mutuo ordinario, i consumatori sono stati condizionati ad acquistare pacchetti minimi di azioni della Banca (pari a n. 100 azioni) e a non vendere tali pacchetti azionari per continuare a beneficiare delle condizioni economiche agevolate. Tutto ciò è confermato dalle segnalazioni di consumatori pervenute all’Autorità.

Gli stessi consumatori sono stati anche indotti ad aprire un conto corrente riservato ai soci con la possibilità di instaurare presso la Banca un nuovo rapporto di conto corrente collegato al mutuo e di usufruire anche in questo rapporto dei vantaggi della qualifica di soci, senza, peraltro, essere informati circa la non obbligatorietà dell’apertura di un conto presso la medesima banca erogatrice del mutuo.

Secondo l’Antitrust, tale condotta è idonea a “limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso”.

Nel provvedimento, quindi, è stato affermato che il comportamento sopra descritto non trova divieto e riscontro alcuno nella disciplina settoriale dettata dal T.U.F. ma, al contrario, integra un’ipotesi di pratica commerciale scorretta il cui accertamento, ai sensi degli articoli 19, comma 3 e 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo spetta, in via esclusiva, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 settembre 2016, n. 26168)