x

x

Blog - Garante Privacy: il trattamento dei dati personali effettuato da un blogger è lecito anche se effettuato senza il consenso dell'interessato

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 29 del 27 gennaio 2016, ha stabilito che un blogger non commette un illecito nel riportare nel proprio blog notizie e commenti che comportano un trattamento di dati personali effettuato senza il consenso dell'interessato, purché rispetti i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona di cui scrive.

Il principio è stato stabilito nel decidere un ricorso presentato da una nota persona dello spettacolo nei confronti del proprietario di un blog in cui era stato pubblicato un articolo che riportava alcune informazioni riguardanti le vicende sentimentali e giudiziarie dell'interessata. La ricorrente ne riteneva la diffusione illecita in quanto avvenuta senza il proprio consenso. Il titolare del blog eccepiva che, pur non rivestendo la qualifica di giornalista, il trattamento da lui effettuato sarebbe stato riconducibile all'ambito dei trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e di libera manifestazione del pensiero, perciò esenti dall'obbligo del previo consenso dell’interessato.

Investito del ricorso, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate. In particolare, le disposizioni contenute negli articoli 136 e seguenti del Codice in materia di protezione di dati personali, nonché quelle contenute nell’articolo 13 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell’attività giornalistica, stabiliscono la liceità dei trattamenti effettuati per dette finalità anche senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

L'attività e le caratteristiche del blog di cui il resistente è curatore permettono di considerare il trattamento dei dati della ricorrente come effettuato per una finalità equiparata a quella giornalistica. Predette norme consentono di estendere la possibilità di effettuare il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato, prevista per le attività in ambito giornalistico, ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero. Inoltre, riportando le argomentazioni del resistente, il Garante ha considerato la piena liceità del trattamento effettuato tenuto conto dell'incontestata qualità di personaggio pubblico della ricorrente, nonché del fatto che "nulla di quanto riportato e/o commentato [...] appartiene alla sfera del non già conosciuto dal pubblico tramite la diffusione ad opera di terzi ed anche della stessa interessata, mentre commento e stile narrativi appartengono alla piena ed insindacabile libertà d'espressione dello scrittore e di ciascun cittadino".

Di conseguenza, il Garante ha dichiarato il ricorso infondato e giudicato lecito il trattamento dei dati personali della ricorrente, ancorché effettuato senza il suo consenso. In ogni caso, la decisione del Garante non pregiudica la possibilità della ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario, al fine di accertare eventuali profili diffamatori o altrimenti lesivi.

(Garante Privacy, provvedimento del 27 gennaio 2016, n. 29)

Dott. Andrea Gabrielli

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 29 del 27 gennaio 2016, ha stabilito che un blogger non commette un illecito nel riportare nel proprio blog notizie e commenti che comportano un trattamento di dati personali effettuato senza il consenso dell'interessato, purché rispetti i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona di cui scrive.

Il principio è stato stabilito nel decidere un ricorso presentato da una nota persona dello spettacolo nei confronti del proprietario di un blog in cui era stato pubblicato un articolo che riportava alcune informazioni riguardanti le vicende sentimentali e giudiziarie dell'interessata. La ricorrente ne riteneva la diffusione illecita in quanto avvenuta senza il proprio consenso. Il titolare del blog eccepiva che, pur non rivestendo la qualifica di giornalista, il trattamento da lui effettuato sarebbe stato riconducibile all'ambito dei trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e di libera manifestazione del pensiero, perciò esenti dall'obbligo del previo consenso dell’interessato.

Investito del ricorso, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate. In particolare, le disposizioni contenute negli articoli 136 e seguenti del Codice in materia di protezione di dati personali, nonché quelle contenute nell’articolo 13 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell’attività giornalistica, stabiliscono la liceità dei trattamenti effettuati per dette finalità anche senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

L'attività e le caratteristiche del blog di cui il resistente è curatore permettono di considerare il trattamento dei dati della ricorrente come effettuato per una finalità equiparata a quella giornalistica. Predette norme consentono di estendere la possibilità di effettuare il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato, prevista per le attività in ambito giornalistico, ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero. Inoltre, riportando le argomentazioni del resistente, il Garante ha considerato la piena liceità del trattamento effettuato tenuto conto dell'incontestata qualità di personaggio pubblico della ricorrente, nonché del fatto che "nulla di quanto riportato e/o commentato [...] appartiene alla sfera del non già conosciuto dal pubblico tramite la diffusione ad opera di terzi ed anche della stessa interessata, mentre commento e stile narrativi appartengono alla piena ed insindacabile libertà d'espressione dello scrittore e di ciascun cittadino".

Di conseguenza, il Garante ha dichiarato il ricorso infondato e giudicato lecito il trattamento dei dati personali della ricorrente, ancorché effettuato senza il suo consenso. In ogni caso, la decisione del Garante non pregiudica la possibilità della ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario, al fine di accertare eventuali profili diffamatori o altrimenti lesivi.

(Garante Privacy, provvedimento del 27 gennaio 2016, n. 29)

Dott. Andrea Gabrielli