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Clonazione - Tribunale di Lecce: diritto al rimborso e banca responsabile in caso di clonazione della carta di credito

Il Tribunale di Lecce ha sancito la responsabilità civile dell’istituto di credito, nei confronti del cliente a cui è stata clonata la carta di credito, se non ha adottato le necessarie contromisure. A maggior ragione l’istituto – secondo il Tribunale – non può segnalare nel registro dei “cattivi pagatori” il nominativo di un correntista sull’unica base di un mero ritardo nel pagamento del debito.

Nel caso di specie un impiegato sessantenne del Salento possessore di una carta cosiddetta “revolving”, per la peculiare possibilità di rateizzare il pagamento degli acquisti, si vedeva scalare dal proprio conto 1.570 euro con sei prelievi di denaro contante effettuati in diverse città del nord Italia. Non avendo effettuato alcun spostamento dalla provincia di Lecce ed accortosi dell’ammanco, richiedeva subito il blocco della carta disconoscendo tali operazioni e sporgeva denuncia contro ignoti.

La istituto, tuttavia, non solo non gli riconosceva il rimborso, ma gli richiedeva anche il versamento di quelle somme mancanti. Inoltre segnalava ai Sistemi di Informazioni Creditizie il nominativo del cliente nella categoria dei crediti in sofferenza, con la conseguenza dell’impedimento di accedere concretamente ad ogni forma di finanziamento da parte dell’impiegato, il quale agiva in giudizio contro l’istituto.

Con la sentenza in esame, il Tribunale ha stabilito che l’istituto finanziario ha “escluso, perentoriamente ed immotivatamente la possibile clonazione della carta di credito, forse dimenticando che la clonazione è un fenomeno diffuso e praticamente inarrestabile realizzato con mezzi sofisticatissimi da bande di criminali che scorrazzano in tutta Italia, depredando gli incolpevoli correntisti”.

Infatti, quando un cliente denuncia la clonazione della propria carta, l’istituto di credito deve provare di aver adottato tutte le misure idonee offerte dalla tecnica al fine di evitare il danno, altrimenti sarà esso stesso tenuto a rispondere di tutti i rischi tipici della sua sfera professionale.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto illegittima la segnalazione del cliente come “cattivo pagatore” affermando che ogni segnalazione negativa nel registro sopra citato non possa più avvenire in maniera superficiale e disinvolta. Pertanto, deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza e, quindi, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito.

Il Tribunale di Lecce ha pertanto accolto la domanda, condannando l’istituto convenuto, oltre al rimborso di tutte le spese e competenze legali, al risarcimento danni di tremila euro, sia per il discredito subito all’onorabilità del cliente, sia per la sua estromissione dal mercato finanziario.

(Tribunale di Lecce - Sentenza 11 marzo 2016, n. 1302)

Il Tribunale di Lecce ha sancito la responsabilità civile dell’istituto di credito, nei confronti del cliente a cui è stata clonata la carta di credito, se non ha adottato le necessarie contromisure. A maggior ragione l’istituto – secondo il Tribunale – non può segnalare nel registro dei “cattivi pagatori” il nominativo di un correntista sull’unica base di un mero ritardo nel pagamento del debito.

Nel caso di specie un impiegato sessantenne del Salento possessore di una carta cosiddetta “revolving”, per la peculiare possibilità di rateizzare il pagamento degli acquisti, si vedeva scalare dal proprio conto 1.570 euro con sei prelievi di denaro contante effettuati in diverse città del nord Italia. Non avendo effettuato alcun spostamento dalla provincia di Lecce ed accortosi dell’ammanco, richiedeva subito il blocco della carta disconoscendo tali operazioni e sporgeva denuncia contro ignoti.

La istituto, tuttavia, non solo non gli riconosceva il rimborso, ma gli richiedeva anche il versamento di quelle somme mancanti. Inoltre segnalava ai Sistemi di Informazioni Creditizie il nominativo del cliente nella categoria dei crediti in sofferenza, con la conseguenza dell’impedimento di accedere concretamente ad ogni forma di finanziamento da parte dell’impiegato, il quale agiva in giudizio contro l’istituto.

Con la sentenza in esame, il Tribunale ha stabilito che l’istituto finanziario ha “escluso, perentoriamente ed immotivatamente la possibile clonazione della carta di credito, forse dimenticando che la clonazione è un fenomeno diffuso e praticamente inarrestabile realizzato con mezzi sofisticatissimi da bande di criminali che scorrazzano in tutta Italia, depredando gli incolpevoli correntisti”.

Infatti, quando un cliente denuncia la clonazione della propria carta, l’istituto di credito deve provare di aver adottato tutte le misure idonee offerte dalla tecnica al fine di evitare il danno, altrimenti sarà esso stesso tenuto a rispondere di tutti i rischi tipici della sua sfera professionale.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto illegittima la segnalazione del cliente come “cattivo pagatore” affermando che ogni segnalazione negativa nel registro sopra citato non possa più avvenire in maniera superficiale e disinvolta. Pertanto, deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza e, quindi, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito.

Il Tribunale di Lecce ha pertanto accolto la domanda, condannando l’istituto convenuto, oltre al rimborso di tutte le spese e competenze legali, al risarcimento danni di tremila euro, sia per il discredito subito all’onorabilità del cliente, sia per la sua estromissione dal mercato finanziario.

(Tribunale di Lecce - Sentenza 11 marzo 2016, n. 1302)