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Concorrenza - Tribunale di Milano: si configura storno di dipendenti quando la condotta presenta il mirato intento distruttivo dell’altrui organizzazione

Il Tribunale di Milano ricorda i presupposti per integrare la fattispecie di illecito della concorrenza sleale per storno di dipendente.

La società attrice, operante nel settore di vigilanza e sicurezza a favore di banche ed aziende cita in giudizio l’ex dipendente, che in precedenza aveva ricoperto, presso la stessa, funzioni di dirigente a livello apicale. Al contempo egli era altresì socio e presidente del Cda di altra società operante nello stesso settore. L’attrice sostiene in giudizio che, nel periodo di rapporto di lavoro, il dipendente avrebbe posto in essere una serie di condotte infedeli in conflitto di interesse a suo danno, tra le quali lo storno di dipendenti. Tale illecito, ad avviso della parte attrice, troverebbe fondamento in una email contenente in allegato un elenco di nomi di clienti e per ciascuno di essi i riferimenti commerciali interni della società attrice, che il convenuto avrebbe inviato a società concorrente.

Il Tribunale di Milano giudica privo di effettivo fondamento l’infedeltà del dipendente. Rileva infatti come sia circostanza documentale che tutte le società in questione fossero a conoscenza delle cointeressenze del dipendente in altre società del medesimo settore, anche in virtù della preventiva approvazione che la parte attrice si riservava per ogni incarico che veniva proposto dalle altre società al convenuto.

Né tanto meno, la prova della mail addotta dall’attrice appare rilevante ai fini della sussistenza della condotta illecita di storno di dipendenti. Ad avviso dei giudici, la mail ben infatti potrebbe essere stata autonomamente redatta dal F.B sulla base di sue approfondite e risalenti conoscenze della rete aziendale dell’attrice, che gli derivano dall’essere stato dipendente della stessa.

Specifica, inoltre, il Tribunale che, ai fini della integrazione dell’illecito di storno dei dipendenti è richiesta l’esistenza di alcuni presupposti, quali: “la rilevante entità dei dipendenti oggetto di storno o di tentativo di storno in relazione al complesso dell’organico dell’azienda colpita, la particolare posizione da questi ricoperta (la particolare difficoltà nella loro sostituzione in ragione delle specifiche competenze o della loro posizione apicale), nonché l’utilizzo di modalità denigratorie per indurre il dipendente alle dimissioni”. Questi presupposti convergono ad identificare la condotta illecita in questione solo se l’attività del concorrente, rivolta all’acquisizione di risorse umane per la propria organizzazione è tale da dar luogo ad un “mirato intento distruttivo dell’altrui organizzazione”. Circostanze che non si sono verificate nel caso di specie.

Per le suddette ragioni, il Tribunale rigetta la domanda dell’attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali.

(Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di impresa, Sentenza 29 aprile 2015, n. 5435)

Il Tribunale di Milano ricorda i presupposti per integrare la fattispecie di illecito della concorrenza sleale per storno di dipendente.

La società attrice, operante nel settore di vigilanza e sicurezza a favore di banche ed aziende cita in giudizio l’ex dipendente, che in precedenza aveva ricoperto, presso la stessa, funzioni di dirigente a livello apicale. Al contempo egli era altresì socio e presidente del Cda di altra società operante nello stesso settore. L’attrice sostiene in giudizio che, nel periodo di rapporto di lavoro, il dipendente avrebbe posto in essere una serie di condotte infedeli in conflitto di interesse a suo danno, tra le quali lo storno di dipendenti. Tale illecito, ad avviso della parte attrice, troverebbe fondamento in una email contenente in allegato un elenco di nomi di clienti e per ciascuno di essi i riferimenti commerciali interni della società attrice, che il convenuto avrebbe inviato a società concorrente.

Il Tribunale di Milano giudica privo di effettivo fondamento l’infedeltà del dipendente. Rileva infatti come sia circostanza documentale che tutte le società in questione fossero a conoscenza delle cointeressenze del dipendente in altre società del medesimo settore, anche in virtù della preventiva approvazione che la parte attrice si riservava per ogni incarico che veniva proposto dalle altre società al convenuto.

Né tanto meno, la prova della mail addotta dall’attrice appare rilevante ai fini della sussistenza della condotta illecita di storno di dipendenti. Ad avviso dei giudici, la mail ben infatti potrebbe essere stata autonomamente redatta dal F.B sulla base di sue approfondite e risalenti conoscenze della rete aziendale dell’attrice, che gli derivano dall’essere stato dipendente della stessa.

Specifica, inoltre, il Tribunale che, ai fini della integrazione dell’illecito di storno dei dipendenti è richiesta l’esistenza di alcuni presupposti, quali: “la rilevante entità dei dipendenti oggetto di storno o di tentativo di storno in relazione al complesso dell’organico dell’azienda colpita, la particolare posizione da questi ricoperta (la particolare difficoltà nella loro sostituzione in ragione delle specifiche competenze o della loro posizione apicale), nonché l’utilizzo di modalità denigratorie per indurre il dipendente alle dimissioni”. Questi presupposti convergono ad identificare la condotta illecita in questione solo se l’attività del concorrente, rivolta all’acquisizione di risorse umane per la propria organizzazione è tale da dar luogo ad un “mirato intento distruttivo dell’altrui organizzazione”. Circostanze che non si sono verificate nel caso di specie.

Per le suddette ragioni, il Tribunale rigetta la domanda dell’attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali.

(Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di impresa, Sentenza 29 aprile 2015, n. 5435)