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Derivati - Cassazione Civile: nella put option il mandato alla banca non configura contratto a favore di terzo

La Corte di Cassazione ha stabilito che nell’esercizio di un’opzione put, il mandato conferito ad una banca a trasferire le azioni depositate presso la stessa in favore del titolare della corrispettiva opzione call, una volta esercitato, non configura un contratto a favore del terzo, risultando così la banca mandataria esonerata dalla responsabilità nei confronti di quest’ultimo.

In via preliminare la Suprema Corte illustra gli strumenti derivati oggetto della controversia e il loro funzionamento: le opzioni call e le opzioni put.

Le call options sono dei contratti in cui l’acquirente acquista, pagando il c.d. premio, il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un titolo, detto sottostante, ad un dato prezzo d’esercizio detto “strike price”. “L’acquisto di una opzione call è uno strumento finanziario utilizzato quando l’investitore ha delle aspettative al rialzo sul titolo sottostante” e non vuole assumersi il rischio di perdita massima maggiore del premio pagato.

Viceversa le put options sono dei contratti in cui l’acquirente acquista, pagando il premio, il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un titolo ad un dato strike price, mentre l’altra parte si impegnerà ad acquistare il titolo, se l’acquirente dell’opzione decide di esercitare il suo diritto, ma avrà nel frattempo incassato il premio obbligatorio dell’acquirente.

I derivati costruiti attraverso questi due tipi di opzioni possono avere livelli diversi di leva finanziaria, che esprime il rialzo (call) o il ribasso (put) del prezzo dell’opzione rispetto ad una variazione percentuale del titolo sottostante. “Le opzioni di tipo europeo, come quelle del caso di specie, danno la possibilità di esercitare il diritto alla scadenza”.

Nel caso in esame la società Alpha s.a. aveva sottoscritto presso Banca di Roma s.p.a. un’opzione call con Beta s.a., il cui beneficiario era il sig. Tizio, e un’opzione put a proprio favore per n. 399.360 azioni della Gamma s.p.a. e, dalla scadenza del periodo di indisponibilità previsto dai regolamenti della Borsa Italiana s.p.a. per l’opzione call, della restante quota di dette azioni.

Per completare tali operazioni Alpha s.a. aveva conferito, nell’interesse della società Beta, mandato irrevocabile alla banca di trasferimento delle azioni della società Alpha, ove esercitata l’opzione, prelevandole da quelle depositate presso la Banca di Roma. Il contratto di mandato era modificabile solo con il consenso scritto della società Beta, la quale aveva pagato il premio per l’opzione.

Il trasferimento era sottoposto a tre condizioni:

1) quietanza di pagamento sottoscritta da Alpha;

2) copia in originale dell’esercizio dell’opzione call da parte di Beta;

3) ricevimento da quest’ultima del pagamento degli oneri fiscali per il trasferimento delle azioni.

Circa un anno dopo Beta esercitava l’opzione invitando la banca a depositare le azioni Gamma. Banca di Roma si rifiutava poiché il beneficiario risultava persona diversa dal firmatario Tizio. Una volta ricevuta una copia controfirmata dal reale beneficiario economico Alpha autorizzava la banca a trasferire le azioni a Beta, la quale aveva subito una ingente perdita a causa della discesa del prezzo delle azioni durante il ritardo dell’operazione.

Dinanzi al Tribunale di Roma Beta esperiva azione di risarcimento nei confronti di Banca Roma per un danno pari a euro 12.442.692,66.

In primis il Tribunale di Roma e successivamente la rispettiva Corte d’Appello respingevano la domanda, così la società Beta proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha condiviso la decisione il giudice di merito nel sussumere “la fattispecie del contratto intercorso tra la s.a. - Alpha - e la Banca di Roma nel contratto di mandato stipulato anche nell’interesse del terzo - Betama non a favore di quest’ultima società”.

Secondo l’articolo 1723 comma 2 del Codice Civile, infatti, l’interesse non meramente economico, ma giuridico, del mandatario o di un terzo, scaturisce da sottostanti rapporti, quali il contratto di deposito, tra Alpha e la banca, delle azioni Gamma di detta società e il contratto di borsa, con oggetto le opzioni, tra la medesima Alpha e Beta.

Rispetto a tali rapporti il mandato costituisce il negozio mezzo per la realizzazione di detti interessi ulteriori ed accessori rispetto a quello del mandante e, per tale motivo, non configurano contenuto essenziale.

La Corte prosegue: “Ma l’esistenza dell’interesse del terzo non può modificare la natura giuridica del mandato in contratto nell’esclusivo interesse di costui allorché gli interessi del mandante e del mandatario siano tutelati dall’esecuzione del mandato, oggetto dei sottostanti obblighi assunti tra le parti, ovvero per essere prevista, con il consenso del terzo e a tutela e rafforzamento del mandato”.

Infatti la clausola che prevedeva il consenso di Beta per la modifica della pattuizione della irrevocabilità del mandato, non configurava elemento costitutivo del contratto a favore di terzo, “che - infatti - si contraddistingue per la revocabilità del contratto tra promittente e stipulante fino a quando il terzo non dichiari di volerne profittare - art. 1411, secondo comma, cod. civ. - come ha correttamente rilevato la Corte di merito.”

Viceversa essa costituisce la conferma dell’estraneità della società Beta al contratto intercorso tra la società Alpha e la Banca di Roma, con la conseguenza di esonerare quest’ultima dalla responsabilità.

La Corte di Cassazione ha pertanto respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione Civile, Sezione Terza Civile, Sentenza n. 763 del 19 gennaio 2016)

La Corte di Cassazione ha stabilito che nell’esercizio di un’opzione put, il mandato conferito ad una banca a trasferire le azioni depositate presso la stessa in favore del titolare della corrispettiva opzione call, una volta esercitato, non configura un contratto a favore del terzo, risultando così la banca mandataria esonerata dalla responsabilità nei confronti di quest’ultimo.

In via preliminare la Suprema Corte illustra gli strumenti derivati oggetto della controversia e il loro funzionamento: le opzioni call e le opzioni put.

Le call options sono dei contratti in cui l’acquirente acquista, pagando il c.d. premio, il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un titolo, detto sottostante, ad un dato prezzo d’esercizio detto “strike price”. “L’acquisto di una opzione call è uno strumento finanziario utilizzato quando l’investitore ha delle aspettative al rialzo sul titolo sottostante” e non vuole assumersi il rischio di perdita massima maggiore del premio pagato.

Viceversa le put options sono dei contratti in cui l’acquirente acquista, pagando il premio, il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un titolo ad un dato strike price, mentre l’altra parte si impegnerà ad acquistare il titolo, se l’acquirente dell’opzione decide di esercitare il suo diritto, ma avrà nel frattempo incassato il premio obbligatorio dell’acquirente.

I derivati costruiti attraverso questi due tipi di opzioni possono avere livelli diversi di leva finanziaria, che esprime il rialzo (call) o il ribasso (put) del prezzo dell’opzione rispetto ad una variazione percentuale del titolo sottostante. “Le opzioni di tipo europeo, come quelle del caso di specie, danno la possibilità di esercitare il diritto alla scadenza”.

Nel caso in esame la società Alpha s.a. aveva sottoscritto presso Banca di Roma s.p.a. un’opzione call con Beta s.a., il cui beneficiario era il sig. Tizio, e un’opzione put a proprio favore per n. 399.360 azioni della Gamma s.p.a. e, dalla scadenza del periodo di indisponibilità previsto dai regolamenti della Borsa Italiana s.p.a. per l’opzione call, della restante quota di dette azioni.

Per completare tali operazioni Alpha s.a. aveva conferito, nell’interesse della società Beta, mandato irrevocabile alla banca di trasferimento delle azioni della società Alpha, ove esercitata l’opzione, prelevandole da quelle depositate presso la Banca di Roma. Il contratto di mandato era modificabile solo con il consenso scritto della società Beta, la quale aveva pagato il premio per l’opzione.

Il trasferimento era sottoposto a tre condizioni:

1) quietanza di pagamento sottoscritta da Alpha;

2) copia in originale dell’esercizio dell’opzione call da parte di Beta;

3) ricevimento da quest’ultima del pagamento degli oneri fiscali per il trasferimento delle azioni.

Circa un anno dopo Beta esercitava l’opzione invitando la banca a depositare le azioni Gamma. Banca di Roma si rifiutava poiché il beneficiario risultava persona diversa dal firmatario Tizio. Una volta ricevuta una copia controfirmata dal reale beneficiario economico Alpha autorizzava la banca a trasferire le azioni a Beta, la quale aveva subito una ingente perdita a causa della discesa del prezzo delle azioni durante il ritardo dell’operazione.

Dinanzi al Tribunale di Roma Beta esperiva azione di risarcimento nei confronti di Banca Roma per un danno pari a euro 12.442.692,66.

In primis il Tribunale di Roma e successivamente la rispettiva Corte d’Appello respingevano la domanda, così la società Beta proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha condiviso la decisione il giudice di merito nel sussumere “la fattispecie del contratto intercorso tra la s.a. - Alpha - e la Banca di Roma nel contratto di mandato stipulato anche nell’interesse del terzo - Betama non a favore di quest’ultima società”.

Secondo l’articolo 1723 comma 2 del Codice Civile, infatti, l’interesse non meramente economico, ma giuridico, del mandatario o di un terzo, scaturisce da sottostanti rapporti, quali il contratto di deposito, tra Alpha e la banca, delle azioni Gamma di detta società e il contratto di borsa, con oggetto le opzioni, tra la medesima Alpha e Beta.

Rispetto a tali rapporti il mandato costituisce il negozio mezzo per la realizzazione di detti interessi ulteriori ed accessori rispetto a quello del mandante e, per tale motivo, non configurano contenuto essenziale.

La Corte prosegue: “Ma l’esistenza dell’interesse del terzo non può modificare la natura giuridica del mandato in contratto nell’esclusivo interesse di costui allorché gli interessi del mandante e del mandatario siano tutelati dall’esecuzione del mandato, oggetto dei sottostanti obblighi assunti tra le parti, ovvero per essere prevista, con il consenso del terzo e a tutela e rafforzamento del mandato”.

Infatti la clausola che prevedeva il consenso di Beta per la modifica della pattuizione della irrevocabilità del mandato, non configurava elemento costitutivo del contratto a favore di terzo, “che - infatti - si contraddistingue per la revocabilità del contratto tra promittente e stipulante fino a quando il terzo non dichiari di volerne profittare - art. 1411, secondo comma, cod. civ. - come ha correttamente rilevato la Corte di merito.”

Viceversa essa costituisce la conferma dell’estraneità della società Beta al contratto intercorso tra la società Alpha e la Banca di Roma, con la conseguenza di esonerare quest’ultima dalla responsabilità.

La Corte di Cassazione ha pertanto respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione Civile, Sezione Terza Civile, Sentenza n. 763 del 19 gennaio 2016)