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Difesa - Cassazione Penale: il diritto di difesa dell’imputato prevale sulla celerità del procedimento

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che il difensore che non può presenziare all’udienza in camera di consiglio per un legittimo impedimento ha diritto al rinvio. Ciò costituisce una presa di posizione innovativa, vista la tendenza della giurisprudenza maggioritaria a negare tale rinvio in favore della speditezza del procedimento in camera di consiglio.

Nel caso in oggetto, al difensore è risultato impossibile recarsi in aereo in Sardegna per presenziare all’udienza a causa di condizioni metereologiche particolarmente avverse. Pur avendo rappresentato tale impossibilità alla Corte d’Appello il giorno stesso, questa ha rigettato l’istanza di rinvio, adducendo la motivazione che un rinvio per simili motivi può essere richiesto solo dall’imputato, essendo la partecipazione dei difensori all’udienza in camera di consiglio solo eventuale.

La posizione della Corte d’Appello può dirsi in linea con la giurisprudenza maggioritaria, che in più occasioni ha negato il rinvio dell’udienza al fine di tutelare speditezza e celerità del procedimento in camera di consiglio.

In questo caso però la Corte di Cassazione, riconoscendo la notevole complessità ed il tecnicismo delle questioni affrontate nell’udienza, ha affermato che l’assenza del difensore ha danneggiato il diritto alla difesa dell’imputato. Ha inoltre sottolineato come, trovandosi le parti nel corso di un giudizio abbreviato in cui si discute della fondatezza dell’imputazione, il contraddittorio tra le parti non può essere in alcun modo negato.

Inoltre, prendendo in esame la norma codicistica che prevede una partecipazione solo eventuale dei difensori al procedimento in camera di consiglio, la Suprema Corte ha sottolineato che la norma è volta a consentire la libertà nella scelta della strategia difensiva, ma che “una volta che il difensore abbia optato per una linea difensiva che preveda la comparizione all’udienza camerale, questa scelta non può essere vanificata da eventi costituenti forza maggiore e del tutto indipendenti dalla sua volontà”.

Essendo tra l’altro la norma in questione imposta per garantire la snellezza e la celerità del procedimento, la Corte di Piazza Cavour non vede come questa esigenza possa prevalere su un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla difesa dell’imputato. Ha infatti argomentato che: “è condizione indefettibile che la possibilità di un adeguato diritto di difesa venga comunque assicurata, in qualunque modulo processuale e in qualunque fase procedimentale”.

Per i motivi suddetti, la Cassazione ha annullato la sentenza in esame senza rinvio, rimettendo gli atti alla Corte d’Appello di Cagliari.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 11 marzo 2016, n.10157)

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che il difensore che non può presenziare all’udienza in camera di consiglio per un legittimo impedimento ha diritto al rinvio. Ciò costituisce una presa di posizione innovativa, vista la tendenza della giurisprudenza maggioritaria a negare tale rinvio in favore della speditezza del procedimento in camera di consiglio.

Nel caso in oggetto, al difensore è risultato impossibile recarsi in aereo in Sardegna per presenziare all’udienza a causa di condizioni metereologiche particolarmente avverse. Pur avendo rappresentato tale impossibilità alla Corte d’Appello il giorno stesso, questa ha rigettato l’istanza di rinvio, adducendo la motivazione che un rinvio per simili motivi può essere richiesto solo dall’imputato, essendo la partecipazione dei difensori all’udienza in camera di consiglio solo eventuale.

La posizione della Corte d’Appello può dirsi in linea con la giurisprudenza maggioritaria, che in più occasioni ha negato il rinvio dell’udienza al fine di tutelare speditezza e celerità del procedimento in camera di consiglio.

In questo caso però la Corte di Cassazione, riconoscendo la notevole complessità ed il tecnicismo delle questioni affrontate nell’udienza, ha affermato che l’assenza del difensore ha danneggiato il diritto alla difesa dell’imputato. Ha inoltre sottolineato come, trovandosi le parti nel corso di un giudizio abbreviato in cui si discute della fondatezza dell’imputazione, il contraddittorio tra le parti non può essere in alcun modo negato.

Inoltre, prendendo in esame la norma codicistica che prevede una partecipazione solo eventuale dei difensori al procedimento in camera di consiglio, la Suprema Corte ha sottolineato che la norma è volta a consentire la libertà nella scelta della strategia difensiva, ma che “una volta che il difensore abbia optato per una linea difensiva che preveda la comparizione all’udienza camerale, questa scelta non può essere vanificata da eventi costituenti forza maggiore e del tutto indipendenti dalla sua volontà”.

Essendo tra l’altro la norma in questione imposta per garantire la snellezza e la celerità del procedimento, la Corte di Piazza Cavour non vede come questa esigenza possa prevalere su un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla difesa dell’imputato. Ha infatti argomentato che: “è condizione indefettibile che la possibilità di un adeguato diritto di difesa venga comunque assicurata, in qualunque modulo processuale e in qualunque fase procedimentale”.

Per i motivi suddetti, la Cassazione ha annullato la sentenza in esame senza rinvio, rimettendo gli atti alla Corte d’Appello di Cagliari.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 11 marzo 2016, n.10157)