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E-book - Avvocato UE: la nozione di prestito dovrebbe applicarsi anche all’attività di messa a disposizione del pubblico di libri digitali per un periodo limitato

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha reso note il 16 giugno 2016 le conclusioni dell’Avvocato Generale relative alla causa C-174/15, in cui la Corte è chiamata a stabilire se l’attività di messa a disposizione del pubblico di libri digitali per un periodo limitato da parte delle biblioteche pubbliche rientri o meno nel diritto di prestito disciplinato dalla Direttiva 2006/115/CE e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni i libri digitali possono beneficiare dell’eccezione al diritto d’autore per il prestito pubblico stabilito dalla stessa Direttiva.

Predetta disciplina europea prevede che gli Stati membri possano derogare alla regola generale – secondo cui il diritto ad autorizzare il prestito o il noleggio dell’opera spetta al relativo titolare dei diritti – per il prestito da parte di istituzione pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito.

La normativa olandese prevede che il prestito dei libri digitali non rientri nell’ambito applicativo della Direttiva 2006/115/CE, a differenza dei libri “cartacei”: per questo motivo tale attività non potrebbe beneficiare dell’eccezione stabilita a favore delle istituzioni pubbliche. Tale posizione non è condivisa dalla Vereniging Openbare Bibliotheken (“VOB”), l’associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, la quale ha richiesto all’autorità giudiziaria olandese una sentenza che dichiari l’applicabilità della nozione di prestito stabilita dalla Direttiva ai prestiti organizzati con il modello c.d. “one copy one user”.

Secondo questo modello, il libro digitale di cui dispone la biblioteca viene “prestato” all’utente, il quale lo scarica e ne usufruisce per un periodo di tempo limitato, nel corso del quale l’opera non è accessibile ad altri utenti della biblioteca. Alla scadenza del prestito, la copia del libro scaricata dall’utente diviene automaticamente inutilizzabile e l’opera può quindi essere presa nuovamente in prestito da altri.

L’Avvocato Generale ritiene che il prestito dei libri digitali non dovrebbe essere escluso a priori dall’ambito di applicazione della Direttiva 2006/115/CE perché, ai sensi del considerando 4, essa deve essere interpretata in modo da adeguare la protezione offerta dal diritto d’autore ai nuovi sviluppi tecnologici e consentire una maggiore tutela degli interessi degli autori. Inoltre, sottolinea l’Avvocato Generale, senza il beneficio dei privilegi derivanti da una deroga al diritto esclusivo di prestito, le biblioteche rischiano di non essere più in grado di continuare a svolgere, nell’ambiente digitale, la funzione di conservazione e diffusione della cultura.

Con queste premesse occorre valutare se il testo normativo permette un’interpretazione in tal senso e, in particolare, se la nozione di copia di un’opera prevista dalla Direttiva comprende solo quella su supporto materiale.

L’Avvocato Generale argomenta che la copia non è altro che il risultato dell’atto di riproduzione disciplinato dalla Direttiva 2001/29/CE: tale principio è valido tanto per le copie tradizionali quanto per quelle digitali.

Affermare che la riproduzione dell’opera non consiste nella creazione della copia sarebbe contrario alla logica del diritto d’autore. Inoltre, la Corte di Giustizia aveva già stabilito (sentenza del 3 luglio 2012 relativa alla causa C-128/11) che, dal punto di vista terminologico, lo scaricamento via Internet ha ad oggetto una “copia” dell’opera. Per questo motivo, applicando il principio di coerenza terminologica, il termine “copia” utilizzato tanto nella Direttiva 2001/29 quanto nella direttiva 2006/115 andrebbe inteso come comprendente anche le copie digitali prive di supporto materiale.

In merito ad un’eventuale contrasto tra la nozione di prestito introdotta dalla Direttiva 92/100/CEE (codificata come Direttiva 2006/115/CE) e diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, sanciti dall’articolo 3 della Direttiva 2001/29, per l’Avvocato Generale è sufficiente rilevare che la Direttiva 92/100/CEE è anteriore alla direttiva 2001/29/CE e che quest’ultima, conformemente al suo considerando 20 e al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), lascia impregiudicate – e non modifica in alcun modo – le vigenti disposizioni di diritto dell’Unione relative, tra l’altro, al diritto di prestito.

Pertanto l’applicabilità della nozione di prestito ai libri digitali non sembra in alcun modo incompatibile o incoerente con le diverse disposizioni dell’Unione in materia di diritto d’autore, né con gli obblighi internazionali in materia.

L’Avvocato Generale conclude che la messa a disposizione del pubblico di libri digitali da parte delle biblioteche per un periodo limitato rientra nel diritto di prestito sancito dalla Direttiva 2006/115/CE, purché le condizioni di tale prestito non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi degli autori.

Inoltre è facoltà degli Stati membri richiedere - nell’ambito della deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2006/115/CE - che i libri digitali oggetto di prestito siano precedentemente messi a disposizione del pubblico dal titolare del diritto o con il suo consenso.

(Corte di Giustizia UE, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 16 giugno 2016, Causa C-173/15)

Dott. Andrea Gabrielli

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha reso note il 16 giugno 2016 le conclusioni dell’Avvocato Generale relative alla causa C-174/15, in cui la Corte è chiamata a stabilire se l’attività di messa a disposizione del pubblico di libri digitali per un periodo limitato da parte delle biblioteche pubbliche rientri o meno nel diritto di prestito disciplinato dalla Direttiva 2006/115/CE e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni i libri digitali possono beneficiare dell’eccezione al diritto d’autore per il prestito pubblico stabilito dalla stessa Direttiva.

Predetta disciplina europea prevede che gli Stati membri possano derogare alla regola generale – secondo cui il diritto ad autorizzare il prestito o il noleggio dell’opera spetta al relativo titolare dei diritti – per il prestito da parte di istituzione pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito.

La normativa olandese prevede che il prestito dei libri digitali non rientri nell’ambito applicativo della Direttiva 2006/115/CE, a differenza dei libri “cartacei”: per questo motivo tale attività non potrebbe beneficiare dell’eccezione stabilita a favore delle istituzioni pubbliche. Tale posizione non è condivisa dalla Vereniging Openbare Bibliotheken (“VOB”), l’associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, la quale ha richiesto all’autorità giudiziaria olandese una sentenza che dichiari l’applicabilità della nozione di prestito stabilita dalla Direttiva ai prestiti organizzati con il modello c.d. “one copy one user”.

Secondo questo modello, il libro digitale di cui dispone la biblioteca viene “prestato” all’utente, il quale lo scarica e ne usufruisce per un periodo di tempo limitato, nel corso del quale l’opera non è accessibile ad altri utenti della biblioteca. Alla scadenza del prestito, la copia del libro scaricata dall’utente diviene automaticamente inutilizzabile e l’opera può quindi essere presa nuovamente in prestito da altri.

L’Avvocato Generale ritiene che il prestito dei libri digitali non dovrebbe essere escluso a priori dall’ambito di applicazione della Direttiva 2006/115/CE perché, ai sensi del considerando 4, essa deve essere interpretata in modo da adeguare la protezione offerta dal diritto d’autore ai nuovi sviluppi tecnologici e consentire una maggiore tutela degli interessi degli autori. Inoltre, sottolinea l’Avvocato Generale, senza il beneficio dei privilegi derivanti da una deroga al diritto esclusivo di prestito, le biblioteche rischiano di non essere più in grado di continuare a svolgere, nell’ambiente digitale, la funzione di conservazione e diffusione della cultura.

Con queste premesse occorre valutare se il testo normativo permette un’interpretazione in tal senso e, in particolare, se la nozione di copia di un’opera prevista dalla Direttiva comprende solo quella su supporto materiale.

L’Avvocato Generale argomenta che la copia non è altro che il risultato dell’atto di riproduzione disciplinato dalla Direttiva 2001/29/CE: tale principio è valido tanto per le copie tradizionali quanto per quelle digitali.

Affermare che la riproduzione dell’opera non consiste nella creazione della copia sarebbe contrario alla logica del diritto d’autore. Inoltre, la Corte di Giustizia aveva già stabilito (sentenza del 3 luglio 2012 relativa alla causa C-128/11) che, dal punto di vista terminologico, lo scaricamento via Internet ha ad oggetto una “copia” dell’opera. Per questo motivo, applicando il principio di coerenza terminologica, il termine “copia” utilizzato tanto nella Direttiva 2001/29 quanto nella direttiva 2006/115 andrebbe inteso come comprendente anche le copie digitali prive di supporto materiale.

In merito ad un’eventuale contrasto tra la nozione di prestito introdotta dalla Direttiva 92/100/CEE (codificata come Direttiva 2006/115/CE) e diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, sanciti dall’articolo 3 della Direttiva 2001/29, per l’Avvocato Generale è sufficiente rilevare che la Direttiva 92/100/CEE è anteriore alla direttiva 2001/29/CE e che quest’ultima, conformemente al suo considerando 20 e al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), lascia impregiudicate – e non modifica in alcun modo – le vigenti disposizioni di diritto dell’Unione relative, tra l’altro, al diritto di prestito.

Pertanto l’applicabilità della nozione di prestito ai libri digitali non sembra in alcun modo incompatibile o incoerente con le diverse disposizioni dell’Unione in materia di diritto d’autore, né con gli obblighi internazionali in materia.

L’Avvocato Generale conclude che la messa a disposizione del pubblico di libri digitali da parte delle biblioteche per un periodo limitato rientra nel diritto di prestito sancito dalla Direttiva 2006/115/CE, purché le condizioni di tale prestito non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi degli autori.

Inoltre è facoltà degli Stati membri richiedere - nell’ambito della deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2006/115/CE - che i libri digitali oggetto di prestito siano precedentemente messi a disposizione del pubblico dal titolare del diritto o con il suo consenso.

(Corte di Giustizia UE, Conclusioni dell’Avvocato Generale del 16 giugno 2016, Causa C-173/15)

Dott. Andrea Gabrielli