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Indagini - Cassazione Penale: impugnabilità del provvedimento di rigetto della sospensione con messa alla prova in caso di dissenso del PM

La Corte di Cassazione Sezione Penale ha stabilito che non è impugnabile il provvedimento di rigetto della sospensione con messa alla prova richiesta nel corso delle indagini preliminari, adottato dal Giudice per le indagini preliminari a seguito del dissenso del Pubblico Ministero.

Innanzitutto ricordiamo l’articolo 464-ter  del Codice di Procedura Penale, sulla cui interpretazione si basa la decisione del caso in esame: “1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

Nel caso di specie l’indagato proponeva ricorso diretto per Cassazione contro il provvedimento negativo emesso dal GIP, sostenendo che il GIP avrebbe dovuto fissare un’apposita udienza camerale per mettere l’indagato in condizione di poter confutare il dissenso del PM alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova da parte dell’indagato.

La Suprema Corte rigetta la tesi del ricorrente affermando che il Codice di Procedura Penale e in particolar modo l’articolo 464-ter: “non contempla alcuna udienza in cui, a seguito del parere contrario del pubblico ministero, debba essere sentito l’indagato”.Continua la Cassazione: “Nelle indagini preliminari è previsto, dall’art. 464-ter cit., che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova si pronunci il pubblico ministero esprimendo, nel termine di cinque giorni, il proprio parere, che deve essere motivato sia in caso di consenso che di dissenso, parere che è non solo obbligatorio, ma anche vincolante. Si tratta tuttavia di una vincolatività relativa, nel senso che non pregiudica la decisione del giudice sul merito della richiesta, ma determina soltanto lo svolgimento del successivo percorso procedimentale”.

Nel caso in cui il parere del PM sia favorevole l’art 464-ter sopra richiamato rinvia all’articolo seguente, che prevede la fissazione di una apposita udienza camerale per sentire le parti. Viceversa se il Pubblico Ministero esprime il proprio dissenso, deve enunciare le ragioni e “in questo caso il g.i.p. non può che adeguarsi alla valutazione negativa della pubblica accusa, dal momento che non sarebbe neppure in grado di operare una decisione sulla richiesta, mancando un’imputazione, seppur provvisoria, e quindi l’esercizio stesso dell’azione penale, sicché difettano gli elementi di fatto su cui assumere la determinazione in ordine alla richiesta di messa alla prova”.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per questo e per l’ulteriore motivo secondo il quale, essendo previsto dall’articolo in esame un meccanismo di recupero della richiesta di sospensione riproponibile prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, è esclusa l’impugnabilità in Cassazione del provvedimento per mancanza della definitività del giudizio.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 2 febbraio 2016, n. 4171)

La Corte di Cassazione Sezione Penale ha stabilito che non è impugnabile il provvedimento di rigetto della sospensione con messa alla prova richiesta nel corso delle indagini preliminari, adottato dal Giudice per le indagini preliminari a seguito del dissenso del Pubblico Ministero.

Innanzitutto ricordiamo l’articolo 464-ter  del Codice di Procedura Penale, sulla cui interpretazione si basa la decisione del caso in esame: “1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

Nel caso di specie l’indagato proponeva ricorso diretto per Cassazione contro il provvedimento negativo emesso dal GIP, sostenendo che il GIP avrebbe dovuto fissare un’apposita udienza camerale per mettere l’indagato in condizione di poter confutare il dissenso del PM alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova da parte dell’indagato.

La Suprema Corte rigetta la tesi del ricorrente affermando che il Codice di Procedura Penale e in particolar modo l’articolo 464-ter: “non contempla alcuna udienza in cui, a seguito del parere contrario del pubblico ministero, debba essere sentito l’indagato”.Continua la Cassazione: “Nelle indagini preliminari è previsto, dall’art. 464-ter cit., che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova si pronunci il pubblico ministero esprimendo, nel termine di cinque giorni, il proprio parere, che deve essere motivato sia in caso di consenso che di dissenso, parere che è non solo obbligatorio, ma anche vincolante. Si tratta tuttavia di una vincolatività relativa, nel senso che non pregiudica la decisione del giudice sul merito della richiesta, ma determina soltanto lo svolgimento del successivo percorso procedimentale”.

Nel caso in cui il parere del PM sia favorevole l’art 464-ter sopra richiamato rinvia all’articolo seguente, che prevede la fissazione di una apposita udienza camerale per sentire le parti. Viceversa se il Pubblico Ministero esprime il proprio dissenso, deve enunciare le ragioni e “in questo caso il g.i.p. non può che adeguarsi alla valutazione negativa della pubblica accusa, dal momento che non sarebbe neppure in grado di operare una decisione sulla richiesta, mancando un’imputazione, seppur provvisoria, e quindi l’esercizio stesso dell’azione penale, sicché difettano gli elementi di fatto su cui assumere la determinazione in ordine alla richiesta di messa alla prova”.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per questo e per l’ulteriore motivo secondo il quale, essendo previsto dall’articolo in esame un meccanismo di recupero della richiesta di sospensione riproponibile prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, è esclusa l’impugnabilità in Cassazione del provvedimento per mancanza della definitività del giudizio.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 2 febbraio 2016, n. 4171)