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Licenziamento - Tribunale di Viterbo: licenziamento collettivo per riduzione di personale

In ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ciò che rileva ai fini della corretta applicazione dei criteri di scelta di cui all’articolo 5 della Legge 223/1991 è la fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori all’interno della azienda, e ciò a prescindere dall'inquadramento o posizione lavorativa assegnata dal datore di lavoro ai singoli dipendenti.

Anche qualora il Datore di lavoro intenda “sopprimere” un settore o un “ufficio” aziendale - scelta non contestabile in ragione del principio dell’autonomia imprenditoriale - egli sarà comunque tenuto a comparare le risorse lavorative di quel determinato ufficio o settore, con le altre risorse lavorative che nonostante la diversa assegnazione di posizione, svolgano mansioni in fatto perfettamente fungibili con il primo.

In altri termini, è la “fungibilità” di mansioni tra i lavoratori che comporta la loro comparabilità, e non la posizione o ufficio lavorativo che viene liberamente assegnato dal datore di lavoro.

I principi esposti non sono superabili neppure qualora venga allegata una presunta inidoneità del lavoratore individuato come esubero rispetto agli altri potenzialmente in comparazione. Il giudizio di inidoneità infatti appare legato ad una valutazione del tutto soggettiva delle capacità del lavoratore, disancorata dagli elementi di fatto concreti ed oggettivi sui quali si dovrebbe operare la scelta del dipendente da licenziare.

(Tribunale Civile di Viterbo - Ufficio del Giudice del Lavoro, Ordinanza 4 luglio 2016, n. 337)

In ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ciò che rileva ai fini della corretta applicazione dei criteri di scelta di cui all’articolo 5 della Legge 223/1991 è la fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori all’interno della azienda, e ciò a prescindere dall'inquadramento o posizione lavorativa assegnata dal datore di lavoro ai singoli dipendenti.

Anche qualora il Datore di lavoro intenda “sopprimere” un settore o un “ufficio” aziendale - scelta non contestabile in ragione del principio dell’autonomia imprenditoriale - egli sarà comunque tenuto a comparare le risorse lavorative di quel determinato ufficio o settore, con le altre risorse lavorative che nonostante la diversa assegnazione di posizione, svolgano mansioni in fatto perfettamente fungibili con il primo.

In altri termini, è la “fungibilità” di mansioni tra i lavoratori che comporta la loro comparabilità, e non la posizione o ufficio lavorativo che viene liberamente assegnato dal datore di lavoro.

I principi esposti non sono superabili neppure qualora venga allegata una presunta inidoneità del lavoratore individuato come esubero rispetto agli altri potenzialmente in comparazione. Il giudizio di inidoneità infatti appare legato ad una valutazione del tutto soggettiva delle capacità del lavoratore, disancorata dagli elementi di fatto concreti ed oggettivi sui quali si dovrebbe operare la scelta del dipendente da licenziare.

(Tribunale Civile di Viterbo - Ufficio del Giudice del Lavoro, Ordinanza 4 luglio 2016, n. 337)