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Locazione - Cassazione Civile: accettare in silenzio la restituzione delle chiavi dell’immobile non comporta rinuncia al preavviso

La semplice riconsegna delle chiavi al locatore, quand’anche egli le riceva nel silenzio, ossia senza opporre specifiche riserve ed obiezioni, non è configurabile come accettazione del preavviso di  rilascio dell’immobile e pertanto non rileva come elemento risolutore del contratto di locazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che nel caso di specie era chiamata a statuire sul caso di un soggetto che aveva lasciato un appartamento senza dare un preavviso scritto, sostenendo di aver adempiuto attraverso fatti concludenti.

Nel caso in esame il ricorrente (conduttore), in primo luogo, contestava il fatto che la sentenza di appello lo condannasse al risarcimento esclusivamente per non aver dimostrato né i gravi motivi, né la comunicazione degli stessi, né l’avviso del rilascio dei locali nei termini previsti da contratto. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello non aveva preso in considerazione l’atto di rilascio delle chiavi dell’immobile al locatore e sopratutto il fatto che questi non avesse posto nessuna obiezione, elemento che rappresenterebbe l’effettiva l’accettazione da parte del locatore della risoluzione anticipata del contratto proposta dal conduttore attraverso il comportamento concludente (la riconsegna delle chiavi).

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni del conduttore-ricorrente soffermandosi sulla funzione a cui risponde il preavviso, vale a dire di concedere al locatore il tempo necessario per reperire un altro conduttore e al conduttore il tempo per reperire un’altra abitazione. Secondo la Cassazione: “La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso, non può desumersi dal mero silenzio del locatore– inquanto il silenzio del locatore non è normalmente significativo quale dichiarazione di volontàmaavrebbe dovuto risultare da atti o comportamenti inequivocabili [...] tale non è la mera accettazione delle chiavi inidonea, di per sè sola, a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l’intera durata del preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge. 

Per questi motivi la Suprema Corte ha rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Sezione Civile, Sentenza 27 luglio 2015, n 15769)

La semplice riconsegna delle chiavi al locatore, quand’anche egli le riceva nel silenzio, ossia senza opporre specifiche riserve ed obiezioni, non è configurabile come accettazione del preavviso di  rilascio dell’immobile e pertanto non rileva come elemento risolutore del contratto di locazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che nel caso di specie era chiamata a statuire sul caso di un soggetto che aveva lasciato un appartamento senza dare un preavviso scritto, sostenendo di aver adempiuto attraverso fatti concludenti.

Nel caso in esame il ricorrente (conduttore), in primo luogo, contestava il fatto che la sentenza di appello lo condannasse al risarcimento esclusivamente per non aver dimostrato né i gravi motivi, né la comunicazione degli stessi, né l’avviso del rilascio dei locali nei termini previsti da contratto. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’appello non aveva preso in considerazione l’atto di rilascio delle chiavi dell’immobile al locatore e sopratutto il fatto che questi non avesse posto nessuna obiezione, elemento che rappresenterebbe l’effettiva l’accettazione da parte del locatore della risoluzione anticipata del contratto proposta dal conduttore attraverso il comportamento concludente (la riconsegna delle chiavi).

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni del conduttore-ricorrente soffermandosi sulla funzione a cui risponde il preavviso, vale a dire di concedere al locatore il tempo necessario per reperire un altro conduttore e al conduttore il tempo per reperire un’altra abitazione. Secondo la Cassazione: “La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso, non può desumersi dal mero silenzio del locatore– inquanto il silenzio del locatore non è normalmente significativo quale dichiarazione di volontàmaavrebbe dovuto risultare da atti o comportamenti inequivocabili [...] tale non è la mera accettazione delle chiavi inidonea, di per sè sola, a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l’intera durata del preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge. 

Per questi motivi la Suprema Corte ha rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Sezione Civile, Sentenza 27 luglio 2015, n 15769)