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Medici - Senato: disegno di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

Medici - Senato: disegno di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
Medici - Senato: disegno di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

È all’esame dell’assemblea del Senato il disegno di legge “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016.

Tra gli articoli meritevoli di attenzione, segnaliamo l’articolo 6 che contempla l’inserimento nel Codice Penale del nuovo articolo 590-ter in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, a norma del quale:

“L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Inoltre, l’articolo 7, in materia di responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria prevede quanto segue:

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

 

Diversi articoli del disegno di legge sono dedicati agli aspetti assicurativi.

Daremo notizia dell’iter del testo di legge.

(Senato della Repubblica, Disegno di Legge 2224: Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario)

È all’esame dell’assemblea del Senato il disegno di legge “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, già approvato dalla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016.

Tra gli articoli meritevoli di attenzione, segnaliamo l’articolo 6 che contempla l’inserimento nel Codice Penale del nuovo articolo 590-ter in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, a norma del quale:

“L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Inoltre, l’articolo 7, in materia di responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria prevede quanto segue:

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

 

Diversi articoli del disegno di legge sono dedicati agli aspetti assicurativi.

Daremo notizia dell’iter del testo di legge.

(Senato della Repubblica, Disegno di Legge 2224: Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario)